Recidiva specifica e furto: la Cassazione conferma il rigore
La Recidiva specifica rappresenta un elemento determinante nel calcolo della pena, agendo come un indicatore oggettivo della pericolosità sociale del reo. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito come la reiterazione di reati della stessa indole impedisca l’applicazione di un trattamento sanzionatorio di favore, specialmente per quanto riguarda il bilanciamento con le circostanze attenuanti.
Il caso: furto aggravato e precedenti penali
La vicenda trae origine dalla condanna di un soggetto per il delitto di furto aggravato, ai sensi degli articoli 624 e 625 del codice penale. Dopo la conferma della sentenza in grado di appello, il ricorrente ha adito la Suprema Corte contestando due punti fondamentali: l’applicazione della Recidiva specifica e il mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva che la pena inflitta non tenesse adeguatamente conto di elementi mitigatori, cercando di scardinare la valutazione sulla pericolosità sociale effettuata dai giudici di merito.
La decisione della Corte di Cassazione
I giudici di piazza Cavour hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La Corte ha rilevato che le doglianze proposte erano manifestamente infondate e non consentite in sede di legittimità. Il fulcro della decisione risiede nella corretta motivazione fornita dai giudici di merito circa la Recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Tale condizione non è un mero automatismo, ma il risultato di un’analisi sull’attitudine del soggetto a violare sistematicamente la legge penale.
Il ruolo della Recidiva specifica nel bilanciamento
Un aspetto cruciale dell’ordinanza riguarda il rapporto tra aggravanti e attenuanti. La Corte ha chiarito che l’accentuato profilo di pericolosità, rivelato dalla consumazione del reato nel solco di precedenti specifici, costituisce un ostacolo insormontabile alla concessione delle attenuanti generiche in termini di prevalenza. In altri termini, la Recidiva specifica ha un peso specifico tale da neutralizzare la possibilità di una riduzione della pena basata su generici elementi di ravvedimento o circostanze del fatto.
Le motivazioni
Le motivazioni espresse dalla Suprema Corte si fondano sulla natura del giudizio di legittimità, che non può trasformarsi in un terzo grado di merito. I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già ampiamente e correttamente argomentato la sussistenza della pericolosità sociale del ricorrente. La presenza di precedenti penali della stessa indole, commessi in un arco temporale ristretto, configura una Recidiva specifica che giustifica un trattamento sanzionatorio più severo. Tale valutazione è stata ritenuta incensurabile poiché logica, coerente con le risultanze processuali e rispettosa dei criteri di determinazione della pena previsti dal codice penale.
Le conclusioni
Le conclusioni del provvedimento confermano la linea dura della giurisprudenza nei confronti della reiterazione delittuosa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile non solo per l’infondatezza dei motivi, ma anche per il tentativo di indurre la Cassazione a una rivalutazione dei fatti preclusa in tale sede. Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione per l’inammissibilità del gravame. Questo provvedimento sottolinea l’importanza di una strategia difensiva che tenga conto della solidità delle motivazioni dei giudici di merito in presenza di una Recidiva specifica accertata.
In quali casi la recidiva impedisce lo sconto di pena?
La recidiva impedisce la prevalenza delle attenuanti generiche quando il giudice accerta una spiccata pericolosità sociale del reo basata su precedenti penali specifici e recenti.
Cosa si intende per recidiva specifica e reiterata?
Si ha quando un soggetto commette un nuovo reato della stessa indole di quelli passati, ripetendo il comportamento illecito più volte nel tempo.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente subisce il rigetto definitivo dell’istanza e viene condannato al pagamento delle spese legali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6448 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6448 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/01/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a BRINDISI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi, con la quale è stato ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 624 e 625, pr comma, n. 7, cod. pen. e condanNOME alla pena ritenuta di giustizia;
Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della recidiva e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato: quanto alla recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, risulta, invero, espressamen argomentato l’accentuato profilo di pericolosità rivelato dalla consumazione del reato per cui si procede, nel solco dei precedenti specifici; e siffatta, incensurab statuizione è – come correttamente rilevato dalla Corte di merito ex se ostativa alla concessione delle attenuanti generiche (che, diversamente da quanto dedotto dal ricorrente, sono state già applicate) in termini di prevalenza;
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/01/2026.