Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18653 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18653 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME SAN MARCO IN LAMIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/01/2023 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Bari riformava parzialmente in senso favorevole all’imputato la sentenza con cui il tribunale di Foggia, in data 25.5.2020, aveva condanNOME COGNOME NOME alla pena ritenuta di giustizia, in relazione ai reati in rubrica ascrittigli.
Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l’annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza della contestata recidiva specifica reiterata.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da motivi, da un lato del tutto generici, dall’altro, manifestamente infondati.
A tale proposito si osserva che secondo l’orientamento prevalente nella giurisprudenza di legittimità, in tema di recidiva facoltativa, è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa, che, tuttavia, può essere adempiuto anche implicitamente ovvero con argomentazione succinta, con cui si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato (cfr. Cass., Sez. 6, n. 14937 del 14/03/2018, Rv. 272803; Cass., Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).
La decisione impugnata (cfr. p. 5) risulta del tutto conforme a tali princìpi, posto che la corte territoriale non si è limitata a fare generico riferimento ai precedenti penali, anche specifici, dell’imputato, ma ha evidenziato come essi denotino una evidente pericolosità sociale del reo, accentuata dai nuovi reati per cui è stato condanNOME nel procedimento in esame (cfr. Cass., Sez. U., 27.5.2010, n. 35738, rv. 247838; Cass., sez. VI, 23.11.2010, n. 43438, rv. 248960).
Si tratta, per il vero, di una motivazione del tutto esauriente, ove si tenga conto l’assoluta genericità dei motivi di appello sul punto.
Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende,
tenuto conto della circostanza che l’evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest’ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13.12.2023.