Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 10509 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 10509 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Brescia
avverso la sentenza del 23/05/2025 emessa dal Tribunale di Bergamo nei confronti di:
NOME COGNOME, nato in India il DATA_NASCITA
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procur generale NOME COGNOME, che ha chiesto di rideterminare la pena finale s base delle statuizioni del giudice di merito, tenendo conto dell’incremento di per la recidiva nella misura di mesi 4 di reclusione;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Bergamo, all’esi giudizio abbreviato, ha ritenuto NOME responsabile dei delit ritenuti tra loro legati dal vincolo della continuazione – di resistenza a ufficiale (capo A) e danneggiamento aggravato (capo B), commessi in data 5 april 2025. Il Tribunale di Bergamo ha individuato il reato più grave in quel
resistenza a pubblico ufficiale (determinando la pena base in misura di mesi o di reclusione); detta pena è stata aumentata a mesi nove di reclusione, per ef della recidiva specifica infraquinquennale contestata all’imputato; la pena è aumentata di tre mesi, per la continuazione interna al capo A) ed ulteriorme aumentata di quindici giorni per la continuazione con il delitto di danneggiamen contestato al capo B). La pena complessiva di mesi dodici e giorni quindici reclusione è stata poi ridotta per il rito, con condanna dell’imputato alla pena di mesi otto e giorni dieci di reclusione.
Il Procuratore generale ricorrente impugna la citata sentenz limitatamente all’aumento applicato dal giudice di primo grado per la recid specifica infraquinquennale, erroneamente commisurato in un solo mese di reclusione, in violazione del disposto dell’art. 99, terzo comma, cod. pen.
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito precisati. L’art. 99, terzo cod. pen. dispone che «qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate secondo comma, l’aumento di pena è della metà».
Nel caso in esame, il giudice di primo grado, con statuizione non censurat in questa sede e, dunque irrevocabile, ha ritenuto sussistente – e ha attr effetto – alla recidiva specifica e infraquinquennale, contestata all’imputat come risulta dal certificato del casellario giudiziale, risulta già colpito da penale di condanna, emesso nei suoi confronti per i reati di porto d’ar danneggiamento, divenuto esecutivo il 23 giugno 2024.
Ne discende che, ai sensi dell’art. 99, terzo comma, cod. pen. l’aumento pena conseguente alla recidiva avrebbe dovuto essere determinato in misura dell metà. Di qui l’illegittimità della statuizione del Tribunale di Bergamo, laddo titolo di aumento per la contestata recidiva – è stato applicato un aumento solo mese di reclusione.
Nel rideterminare la pena, tuttavia, occorre tenere conto del limite stabi dall’art. 99, ultimo comma, cod. pen.
Dal certificato del casellario giudiziale relativo all’imputato, risulta che delitto indicato nel precedente decreto penale di condanna, la cui irrevocab giustifica l’attribuzione di effetti alla recidiva specifica infraquinqu l’imputato fu sanzionato con la pena di mesi tre di reclusione, poi sostituiti pena pecuniaria (per l’applicazione dei limiti previsti dall’art. 99, ultimo c cod. pen. in caso di precedenti penali per delitto per i quali sia stata irro
pena pecuniaria, cfr. Sez. 1, n. 1767 del 14/10/2014, dep. 2015, Zazo, Rv. 2619 – 01; Sez. 2, n. 8492 del 16/05/1985, COGNOME, Rv. 170553 – 01; Sez. 5, n. del 21/04/1980, COGNOME, Rv. 145864 – 01).
Sicché, ai sensi dell’art. 99, terzo e sesto comma, cod. pen. la misura dell’aumento di pena irrogato a NOME per la recidiva specifi infraquinquennale a lui contestata deve essere rideterminatq nel limite di mes di reclusione.
Ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen. è pos rideterminare la pena sulla base delle statuizioni del giudice di merito, senz si rendano necessari ulteriori accertamenti di fatto. La pena deve pertanto e rideterminata come segue:
pena base per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale: mesi o reclusione;
aumento per la recidiva specifica infraquinquennale, ex art. 99, terzo e qm1to comma, cod. pen.: mesi tre di reclusione;
aumenti per la continuazione interna al capo A): mesi tre di reclusione (ne misura già determinata in sede di cognizione);
aumento per la continuazione con il danneggiamento contestato al capo B): giorni quindici di reclusione (nella misura già determinata in sede di cognizion
La pena complessiva è così rideterminata in misura di anni uno, mesi due giorni quindici di reclusione, da ridurre poi di un terzo per effetto della rid di pena connessa al rito prescelto in sede di cognizione, con determinazione de pena finale da irrogare all’imputato in misura di mesi nove e giorni ven reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente all’aumento di pena operato per la recidiva specifica ed infraquinquennale, e ridetermina la p complessiva in mesi nove e giorni venti di reclusione.
Così deciso il 24/02/2026