Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 42409 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 42409 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/09/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
BUONANNO NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito/letto il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi.
4.
RITENUTO IN FATTO
1.1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenz del G.U.P. del Tribunale di Pescara – che aveva riconosciuto, per quanto qui di rilievo, NOME COGNOME e NOME COGNOME colpevoli, in concorso, del reato a loro ascritto di lesioni person volontarie aggravate dall’indebolimento permanente dell’organo dell’udito, con postumi superiori a 40 giorni ( capo 1), e il solo COGNOME anche del delitto di tentata violenza privata 2), per avere aggredito, all’interno della Casa circondariale di Pescara, un altro detenuto c schiaffi e pugni, e per averlo minacciato al fine di impedirgli di denunciare il condannandoli, all’esito del giudizio abbreviato, alle rispettive pene, operato l’aumento per recidiva e la diminuzione per il rito, – ha ridetermiNOME la pena nei confronti di COGNOME confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Ricorrono entrambi gli imputati, con il ministero del medesimo difensore di fiducia, avvocato NOME COGNOME, che, nell’interesse di COGNOME, svolge tre motivi, mentre ne articola due ricorso di COGNOME.
Ricorso di COGNOME.
3.1. vizi della motivazione con riguardo alla affermazione di responsabilità per il delitto su per avere concorso a minacciare la persona offesa al fine di costringerlo a non raccontare i fat di cui al capo 1) e a non presentare denuncia per tali accadimenti. La sentenza impugnata – si sostiene – con motivazione superficiale, ha ravvisato il reato di minaccia senza individuar l’espressione intimidatoria che sarebbe stata pronunciata al cospetto del teste di poliz giudiziaria che ne ha riferito ( in assenza di denuncia da parte della p.o.), e senz specificazione del male ingiusto prospettato, sostenendosi che si è al cospetto, in assenza di pi rassicuranti elementi di prova, di un mero avvertimento, penalmente irrilevante.
3.2. assenza della condizione di procedibilità per il reato di cui al capo 2, avendo la pers offesa presentato querela per il solo reato di lesioni. Si invoca, quindi, il proscioglimento.
3.3. vizi della motivazione in punto di riconoscimento della recidiva contestata avendo sentenza impugnata omesso di individuare elementi da cui trarre una maggiore pericolosità sociale tale da giustificare l’aumento di pena.
Ricorso COGNOME.
4.1. vizi della motivazione in merito alla affermazione di responsabilità per il delitto di le cui al capo 1. Ci si duole che la sentenza impugnata avrebbe immotivatamente attribuito al ricorrente la responsabilità delle lesioni patite dalla p.o. la quale venne attinta da più pe senza che sia stato possibile individuarne l’autore. La Corte di appello ha fondato la decisio sul racconto della p.o., in realtà poco dettagliato, e non riscontrato, giungendo a conclusi non argomentate.
4.2. Il secondo motivo è decliNOME negli stessi termini del primo motivo formulato nell’intere di COGNOME.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi risultano declinati in termini non consentiti dinanzi al Giudice di legittimità, sia mirano a conseguire un inammissibile sindacato su scelte valutative compiute, non illogicamente, dai giudici della cognizione, dovendo la Corte di legittimità limitarsi a ripercorrere argomentativo svolto dal giudice di merito per verificare la completezza e l’insussistenz di vizi logici manifesti, senza possibilità di valutare la rispondenza della motivaz alle acquisizioni processuali (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, COGNOME, Rv. 226074); sia perché risultano genericamente privi del dovuto confronto con gli argomenti spesi dalla Corte di appello a sostegno del proprio discorso giustificativo; sia, ancora, perché manifestamente infondati.
Quanto ai motivi ( primo di COGNOME e secondo di COGNOME) con i quali viene denunciata la mancata dimostrazione della natura intimidatoria delle minacce, la Corte di merito ha richiamato la fonte probatoria, costituita dalla relazione di servizio del 9 maggio2018 dell’assistente c COGNOME, nella quale è detto, chiaramente, che gli odierni imputati ebbero a minacciare la persona offesa affinché non riferisse quanto poco prima accaduto all’interno della Casa circondariale d Pescara, e, come ha correttamente annotato la Corte di appello, “E’ evidente che astenersi dalla denuncia non fosse il contenuto, ma lo scopo della minaccia”, a riscontro di un adeguato apprezzamento del profilo di prova in merito al proferinnento di minaccia allo scopo di tacitare persona offesa e di paralizzare ogni iniziativa giudiziaria, e della corretta valutazione del fa sensi dell’art. 56 cod. pen.. Ulteriori indagini finalizzate a un più approfondito apprezzame del contenuto della minaccia, come invocate dalla difesa, restano precluse dalla scelta processuale in favore del rito contratto.
Manifestamente infondato, oltre che afflitto da irrimediabile genericità, e non prospettato giudice di appello, il secondo motivo, con cui si eccepisce la assenza della condizione procedibilità per il reato di cui al capo 2, sostenendosi che la persona offesa avrebbe presenta querela per il solo reato di lesioni, e non anche per la minaccia.
3.1. La deduzione non tiene conto della natura assegnata alla querela, quale condizione di procedibilità, nel senso che la sua funzione é essenzialmente quella di consentire all’autor procedente la sicura individuazione del fatto-reato, di tal che contenuto necessario e sufficien per la sua validità é che il querelante manifesti l’istanza di punizione in ordine ad un fatto-r senza ulteriori precisazioni, dettagli o circostanziate descrizioni (cfr. Sez. 3, Sentenza n. del 09/11/1993, dep. 1994, COGNOME, Rv. 196479). Ciò che rileva è che l’intenzione di perseguir l’autore dei fatti denunciati emerga chiaramente dalla dichiarazione o da altri fatti dimostr di detto intento, mentre la qualificazione dei fatti e la raccolta delle prove in ordine ad u ipotesi di reato configurabili, spetta all’autorità giudiziaria (Dà mihi factrum dabo tibi jus).
Il terzo motivo formulato dal difensore di COGNOME, con cui si denuncia violazione dell’ar 99 cod. pen., oltre che vizi della motivazione, in relazione alla ritenuta sussistenza contestata recidiva, con applicazione del relativo aumento di pena, non si confronta effettivamente con la sentenza impugnata che, lungi dal mancare di argomentare la propria decisione sul punto, parificando le posizioni degli imputati, ha, sinteticamente ma efficacement
posto in correlazione i precedenti penali numerosi, gravi e specifici (posto che la recidiva e contestata nella forma specifica, reiterata e infraquinquennale), con le gravi modalità del fa contestato, da cui ha tratto, ragionevolmente, la prognosi di “una netta propensione alla consumazione di reati contro la persona”(pag. 7 sentenza impugnata). Ha, altresì, stigmatizzato la circostanza che il grave episodio di aggressione si è svolto all’interno di una casa circondari (e, per questo, particolarmente allarmante quanto a gravità intrinseca e modalità), pe affermare che “le numerose condanne a pena detentiva, che spiegano anche la presenza in un istituto di detenzione, non hanno esplicato nessuna efficacia preventiva ai fini della successi consumazione di reati” (pag. 8). Trattasi di motivazione certamente congrua e sufficiente né la critica difensiva si è premurata di individuare una frattura effettiva nella tenuta del ragioname che, come si è visto, non fonda esclusivamente, sulla presenza di precedenti, ma su una specifica e concreta analisi dell’indice di pericolosità espresso dalla condotta in esame alla lu dell’influenza prodotta dalla pregressa condotta delittuosa, coerentemente traendone una maggiore inclinazione a delinquere. La valutazione della Corte di appello è, dunque, coerente con l’insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di RAGIONE_SOCIALEzione, secondo cui, in tema di recidiva – intesa quale elemento sintomatico di un’accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell’esistenza di precedenti penali per delitto a caric dell’imputato – si richiede al giudice uno specifico dovere di motivazione sia ove egli ritenga ove egli escluda la rilevanza della stessa (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, Marcianò, Rv. 251690), essendo il giudice tenuto a verificare in concreto, in base ai criteri di cui all’ar cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, valutare se la reiterazione dell’illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condott pericolosità del suo autore, escludendo l’aumento di pena, con adeguata motivazione sul punto, ove non ritenga che dal nuovo delitto possa desumersi una maggiore capacità delinquenziale. (Sez. F, n. 35526 del 19/08/2013, Rv. 256713; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, Rv. 270419). 5. Palesemente inammissibile il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse di COGNOME, co il quale si denuncia il vizio di motivazione con cui si è affermata la responsabilità del pred in ordine al reato di lesioni come contestato al capo 1, non ritenendosi raggiunta la prova rassicurante della sua compartecipazione, in assenza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie della persona offesa. E’ inammissibile il motivo, sia perché mira a una integrale rivisitazione d compendio probatorio da parte delgiudice di legittimità, sia perché propone argomentazioni manifestamente infondate, obliterando le chiare motivazioni della sentenza impugnata, che ha sottolineato come la persona offesa abbia precisato di essere stato colpito da COGNOME con maggiore veemenza. Si tratta di dichiarazioni inequivoche e precise nell’identificazione del ricorrente in colui che lo colpì al volto con schiaffi violenti sulle orecchie e con un pugno bocca, peraltro riscontrate dalla tipologia delle lesioni patite in relazione alle descritte mod di aggressione. La difesa, che pure si duole della ricostruzione operata dalla Corte di appello, omette, tuttavia, di formulare censure riguardanti la credibilità della p.o. nè prospetta una qualche fina Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale calunniatrice. Di qui anche la genericità del motivo.
Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-1 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro 3000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali della somma di euro 3000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma, addì 26 settembre 2023
Il Consigliere estensore