Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 13095 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 13095 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/02/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato in Egitto il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 14/06/2022 dalla Corte d’appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata con riferimento all’applicazione della recidiva; lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’AVV_NOTAIO, che insiste per
l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 14 giugno 2022, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Roma all’esito di giudizio abbreviato, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità di NOME COGNOME per il delitto di cui all’art. 73,
comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ha escluso l’aggravante dell’essersi avvalso della collaborazione di una persona minore di età, e, ritenuta la recidiva specifica e infraquinquennale anche da sola equivalente alle circostanze attenuanti generiche, ha confermato la pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 4.000,00 di multa, applicata la diminuente per il rito.
Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, NOME COGNOME avrebbe illecitamente ceduto sostanza stupefacente tipo hashish ed avrebbe inoltre detenuto, a fini di cessione a terzi, sostanza stupefacente del la medesima tipologia per un peso complessivo di 21,67 grammi, con THC puro per 11,65 grammi, idoneo al confezionamento di 466 dosi singole.
Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, articolando un solo motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, in riferimento agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 99, 69 e 133 cod. pen., a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo alla esclusione della fattispecie della lieve entità e al mancato giudizio di sub-valenza della recidiva.
Si deduce che la sentenza impugnata immotivatamente ha escluso la riqualificazione del fatto a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. Si rappresenta che la riqualificazione del fatto era coerente con l’esclusione dell’aggravante di aver agito in concorso con persona di età minore, e con il ridotto quantitativo della sostanza detenuta, sicuramente destinata anche ad uso personale, e che erroneamente la recidiva è stata ritenuta specifica, in quanto il precedente penale attiene ad altro tipo di reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è nel complesso infondato per le ragioni di seguito precisate.
Diverse da quelle consentite in sede di legittimità sono le censure che contestano la mancata riqualificazione del fatto a norma dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, deducendo che la sostanza detenuta era destinata anche ad uso personale, e che è stata esclusa l’aggravante di aver agito in concorso con persona di età minore.
La sentenza impugnata ha affermato la responsabilità del ricorrente a norma dell’art. 73, comma 4, d.P.R. cit., sulla base di plurimi elementi di fatto e d specifiche argomentazioni.
In particolare, la Corte d’appello ha evidenziato che l’imputato: -) è stato colto nella flagranza di attività di spaccio, effettuata ricevendo il pagamento di denaro, in concorso con altra persona, in un parco pubblico; -) nell’occasione, sul luogo dello spaccio, deteneva, unitamente alla persona con lui concorrente, ventisei involucri contenenti hashish; -) deteneva inoltre a casa un ulteriore involucro di hashish, un bilancino di precisione occultato nella terra della fioriera, un coltello intriso di sostanza stupefacente e un rotolo di carta stagnola; -) in sintesi, secondo quanto emerso dalle analisi di laboratorio, aveva la disponibilità complessiva di 21,67 grammi di hashish, con THC puro per 11,65 grammi, e, quindi di sostanza idonea a confezionare 466 dosi medie singole; -) ha allegato, ma non documentato, di essere assuntore abituale di sostanze stupefacenti.
Il Giudice di secondo grado, poi, ha osservato che la dedizione dell’imputato ad una consistente attività di spaccio è fuori discussione per un duplice ordine di ragioni. Ha segnalato, per un verso, che l’attuale ricorrente è stato colto nella flagranza della cessione, unitamente ad altra persona, ed avendo in quel frangente, in un luogo pubblico, la disponibilità di sostanza stupefacente suddivisa in ventisei involucri. Ha rilevato, per altro lato, che non è ragionevole ipotizzare la destinazione della droga rinvenuta, o di parte significativa di essa, a “scorta” per uso personale, poste la detenzione di un elevato quantitativo di narcotico, pari a 466 dosi medie singole, la disponibilità di un bilancino di precisione e di altri strumenti utili al confezionamento di dosi, le modalità organizzative dell’attività di spaccio e l’assenza di concreti elementi da cui inferire le abitudini di consumo dell’attuale ricorrente.
Le deduzioni del ricorso, incentrate sulla destinazione di almeno parte dello stupefacente ad uso personale e sull’esclusione dell’aggravante di aver agito in concorso con persona di età minore, non evidenziano vizi logici o lacune della sentenza impugnata, ma si traducono nella richiesta di una diversa valutazione degli elementi istruttori, ossia di un’operazione non consentita in sede di legittimità.
Infondate, invece, sono le censure che contestano la qualificazione della recidiva come specifica, deducendo che la stessa attiene ad altro tipo di reato, ed il giudizio di equivalenza invece che di subvalenza della stessa rispetto alle circostanze attenuanti generiche.
3.1. La sentenza impugnata ha ritenuto la recidiva specifica, in quanto il precedente attiene ad un reato contro il patrimonio, e quindi è anch’esso connotato da un fine di lucro, come quello di spaccio di droga per cui si procede.
Questa conclusione è correttamente motivata, ed in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, per “reati della
stessa indole” ai sensi dell’art. 101 cod. pen. devono intendersi non soltanto quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur essendo previsti da testi normativi diversi, presentano nei casi concreti – per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati caratteri fondamentali comuni.
Si può anzi evidenziare che, proprio in applicazione del principio appena indicato, sono state ritenute corrette decisioni di merito che avevano ravvisato la stessa indole nel reato di spaccio di stupefacenti ed in quello di furto, assumendo rilevanza, in entrambi i casi, comportamenti dettati da omologhi motivi di indebito lucro (Sez. 6, n. 53590 del 20/11/2014, COGNOME, Rv. 261869-01, e Sez. 2, n. 10185 del 01/10/1992, Canterini, Rv. 192288-01), ovvero nel reato di ricettazione e in quello di cessione di stupefacenti, siccome connotati dalla identica finalità di profitto (Sez. 1, n. 44255 del 17/09/2014, Durdev, Rv. 260800-01).
3.2. La sentenza impugnata, inoltre, ha ritenuto le circostanze attenuanti generiche equivalenti, ma non prevalenti, rispetto alla recidiva, nonostante l’esclusione della ulteriore aggravante contestata, e precisamente quella di aver agito in concorso con persona di età minore, in ragione della oggettiva gravità dei fatti per cui si procede, della pluralità di carichi pendenti a caric dell’imputato, e dello stinata negazione del fatto, pur essendo l’azione avvenuta sotto la diretta osservazione della polizia giudiziaria.
Anche questa conclusione è correttamente motivata.
Innanzitutto, come affermato anche dalle Sezioni Unite, il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un’ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall’imputato, può, senza incorrere nel divieto di reformatio in peius, confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purché questo sia accompagnato da adeguata motivazione (così Sez. U, n. 33752 del 18/04/2013, Papola, Rv. 255660-01, nonché, più di recente, Sez. 4, n. 29599 del 07/10/2020, COGNOME, Rv. 279712-01).
In secondo luogo, poi, la valutazione circa l’esito del giudizio di comparazione tra recidiva qualificata ed attenuanti generiche si fonda su elementi precisi e conferenti. E deve rilevarsi che, come osservato anche dalle Sezioni Unite, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata
in concreto (così Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931-01, e, più di recente, Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450-01).
Alla complessiva infondatezza delle censure segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in data 14/02/2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente