Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48945 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48945 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 09/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MESSINA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, reca l’affermazione di responsabilità in ordine ai reati, riqualificati, di cui agli artt. 73, comma 309/90, è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il Giudice di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità dei precedenti specifici e reiterati comma 1 d.P.R. n. 309/90) sia della reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio, ch confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti e che sono espressione di quell’aggra di pericolosità previsto dall’applicazione dell’art. 99 cod. pen. (p.2).
Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato dell cassazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 9 novembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presidente/