Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 50455 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 5 Num. 50455 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA NOME nato a PALMA DI MONTECHIARO il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 31/05/2022 NOMEa CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Rilevato che le parti hanno formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, da ultimo, in forza NOME‘art. 17 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, nella legge 10 agosto 2023, n. 112.
Uditi in pubblica udienza: il Sostituto Procuratore generale NOMEa Repubblica presso questa Corte di cassazione AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi; l’AVV_NOTAIO, per conto NOMEe parti civil Comune di Lampedusa e Linosa, RAGIONE_SOCIALE e NOME
COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione NOMEe spese di giudizio, come da nota spese depositata; l’AVV_NOTAIO, per conto NOMEe parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto dei ricorso e per la condanna degli imputati alla rifusione NOMEe spese di giudizio; per il ricorrente COGNOME, l’AVV_NOTAIO ha concluso per l’accoglimento del ricorso, così come l’AVV_NOTAIO COGNOME, anche in sostituzione NOME‘AVV_NOTAIO, per COGNOME, e NOME‘AVV_NOTAIO, per COGNOME.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza deliberata il 31/05/2022, in parziale riforma NOMEa sentenza in data 08/11/2018 del Tribunale di Agrigento, la Corte di appello di Palermo:
nei confronti di NOME COGNOME (quale dirigente NOME‘URAGIONE_SOCIALET.C. del Comune RAGIONE_SOCIALE Lampedusa), dichiarata l’estinzione per prescrizione di vari reati per i quali era intervenuta condanna in primo grado, anche al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, ha confermato la sentenza appellata con riguardo oltre che alla confisca – alla condanna, con la recidiva specifica, per i reati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contro la pubblica amministrazione, di reati contro la fede pubblica, di reati in materia urbanistica e ambientale (capo 1), corruzione propria (capo 2), turbata libertà degli incanti (capo 29), invasione di terrenti (capo 78) e nove imputazioni di falso ideologico in atto pubblico (capi 7, 13, 16, 19, 26, 33, 36, 40, 56), rideterminando la pena in anni 5, mesi 7 e giorni 10 di reclusione;
dichiarato estinti per prescrizione i reati per i quali in primo grado NOME era stato condannato in primo grado, anche al risarcimento dei danni a favore NOMEe parti civili da liquidarsi in separata sede, ha confermato la già disposta confisca;
dichiarato estinto per prescrizione il reato di corruzione propria (capo 3) per il quale in primo grado NOME COGNOME era stato condannato, anche al risarcimento dei danni a favore NOMEe parti civili da liquidarsi in separata sede.
Avverso l’indicata sentenza NOMEa Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando sei motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Il primo motivo denuncia mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza NOMEa recidiva, violazione NOME‘art. 81, quarto comma, cod. pen. e vizi di motivazione in relazione al ritenuto mancato decorso del termine di
prescrizione e violazione NOME‘art. 161, secondo comma, cod. pen., in relazione all’art. 99, secondo comma cod. pen., chiedendo la declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui ai capi 1), 2), 7), 13), 16), 19), 26), 29), 33), 36 40), 56) e 78).
Con l’atto di appello, ulteriormente precisato dai motivi aggiunti, l’imputato aveva eccepito la mancata dichiarazione di prescrizione di molteplici reati per i quali non era stata ritenuta la prescrizione e che comunque detta aggravante doveva essere esclusa per tutte le imputazioni, non avendo la sentenza di primo grado offerto alcuna motivazione al riguardo. La Corte di appello ha ritenuto sussistente la circostanza aggravante, usandola sia ai fini del computo dei termini di prescrizione, sia erroneamente per il calcolo NOMEe interruzioni ai sensi NOME‘art. 161, secondo comma cod. pen., senza dar conto del rapporto di omogeneità dei fatti per i quali è stata ritenuta e la specie e la natura del lontano precedente del 1993 per falso, applicando erroneamente l’art. 81, quarto comma, cod. pen., senza motivare sui criteri per i quali alcuni reati sono stati dichiarati prescritti e altri – con i medesimi termini di prescrizione e tempus commissi delicti anteriore ai primi – non lo sono stati. La difesa aveva eccepito che la circostanza aggravante NOMEa recidiva era stata riconosciuta, ma non applicata, in termini di aggravamento o bilanciamento NOMEa pena, sicché non poteva avere alcun effetto sul calcolo NOMEa prescrizione, non essendo sufficiente, in tal senso, che sia stata valorizzata ai fini del diniego NOME‘applicazione NOMEe circostanze attenuanti generiche.
La motivazione NOMEa sentenza impugnata è illogica in quanto non consente di individuare i criteri per cui i reati di falso ex art. 479 cod. pen. non sono stati dichiarati prescritti, diversamente da altri reati di falso ex artt. 482 e 483 cod. pen. e di abuso d’ufficio ex art. 323 cod. pen.
Erroneamente la sentenza impugnata opera una duplicazione NOMEa recidiva, valutandola anche ai fini NOMEa durata NOMEe interruzioni.
2.2. Il secondo motivo denuncia erronea applicazione NOME‘art. 12 -sexies d.l. n. 306 del 1992, conv. nella I. n. 356 del 1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.), NOME‘art. 322-ter cod. pen. e NOME‘art. 578-bis cod. pen., NOME‘art. 2 cod. pen nonché erronea applicazione NOME‘art. 322-ter cod. pen., vizi di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dei presupposti NOMEa confisca per equivalente NOMEa somma di circa 282 mila euro e violazione del principio di correlazione.
La sentenza impugnata elude le deduzioni difensive sugli effetti NOMEa dichiarazione di prescrizione per i reati di corruzione (RAGIONE_SOCIALE e Albero), gli unici che consentivano la confisca, NOME la disciplina NOME‘art. 578 -bis cod. proc. pen. è soggetta al principio al tempus regit actum.
La confisca per equivalente non poteva operare poiché nel caso di specie non sussistono il prezzo o il profitto del reato, come rilevato anche NOME Corte di cassazione in sede cautelare, tanto più che la sentenza impugnata sostiene che il vantaggio patrimoniale si è realizzato nel momento in cui si è sottoscritta la datio in solutum, così violando il principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Erroneamente è stato applicato l’art. 240-bis cod. pen., sottraendosi la sentenza impugnata alla verifica NOMEa ragionevolezza temporale e NOMEa sproporzione tra redditi dichiarati e disponibilità del condannato, facendo retroagire la valutazione NOMEa sproporzione al 2005 in modo del tutto ingiustificato e senza confrontarsi con il consulente di parte COGNOME che aveva ritenuto ingiustificate le poste NOMEa relazione del consulente del P.M., documentando le operazioni che avevano generato la somma di circa 112 mila euro in capo all’imputato.
2.3. GLYPH Il GLYPH terzo GLYPH motivo GLYPH lamenta GLYPH violazioni GLYPH del GLYPH diritto GLYPH di GLYPH difesa, l’inammissibilità/nullità NOMEa testimonianza del consulente tecnico informatico del PM, e violazione del diritto al controesame.
2.3.1. Il ricorrente denuncia violazione degli artt. 178 e 495 cod. proc. pen., NOME‘art. 6 Cedu e vizi di motivazione in ordine all’ammissione dei testi NOMEa difesa: prima era stata ammessa, in relazione alla vicenda “Determinazione/Procedure negoziate”, la testa NOME COGNOME, poi illegittimamente revocata insieme con numerosi altri testi NOMEa difesa sull’assunto che l’istruttoria era sostanzialmente completa. Mentre i testi chiesti ai sensi NOME‘art. 507 cod. proc. pen., ai fini del giudizio di sproporzione alla base NOMEe confische, in modo contraddittorio non erano stati ammessi, ma erano acquisite le loro dichiarazioni sostitutive.
2.3.2. Il ricorso denuncia poi inosservanza degli artt. 191, 178, 244-bis, 247, 352, comma 1-bis, 354, comma 2, 254-bis e 260 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in quanto l’appello censurava la violazione NOMEe norme indicate, in quanto il “dato originario” presente nei computer e nei supporti informatici al momento del sequestro non era stato consegnato per effettuare la c.d. copia forense, NOME il consulente del PM AVV_NOTAIO ha riferito che i sigilli apposti sui reperti consegnatigli erano integri, mentre il luogotenente COGNOME ammetteva di aver aperto la penna USB rinvenuta presso l’abitazione del ricorrente, sicché il materiale informatico sequestrato è stato utilizzato senza alcuna garanzia difensiva che ne confermasse l’immutabilità e solo successivamente consegnato ai consulenti per estrarne copia forense, NOME gli inquirenti, sia pure involontariamente, avevano modificato le cartelle contenute nei supporti, che, nella copia fornita all’imputato, contengono una data di modifica anteriore a quelle NOME‘informativa NOMEa Guardia di Finanza, NOME se ci si limita a copiare
una cartella con il suo contenuto, la data di creazione non viene modificata, sicché i consulenti hanno preso in consegna supporti sui quali vi era già stato un accesso degli inquirenti in violazione NOMEe norme invocate.
2.3.3. Il ricorso denuncia altresì violazione degli artt. 511 e 178 cod. proc. pen. e vizi di motivazione, in relazione alla violazione del diritto al controesame del consulente del P.M., con conseguente inutilizzabilità NOMEa relazione tecnica depositata nel corso del giudizio di primo grado con invito a controesaminare il teste, a provvedere prima al suo esame e comunque a concedere un termine per esaminare la relazione, richieste entrambe disattese dai giudici di merito.
2.4. Il quarto motivo denuncia violazione NOME‘art. 192 cod. proc. pen. e vizi di motivazione. La difesa aveva segnalato che molti degli atti prodotti dal P.M. in copia esistevano in originale in quanto sequestrati NOME P.G., ma non rinvenibili negli atti del P.M. e del Tribunale; in particolare, le determine sindacali che l’accusa assume essere state inesistenti erano già state inviate a diversi enti regionali, mentre si censurava anche che non erano state valutate le prove documentali prodotte NOME difesa e mai contestate nella loro utilizzabilità.
2.5. Il quinto motivo denuncia violazione degli artt. 319, 321 e 479 cod. pen. e vizi di motivazione.
2.5.1. Con riguardo alla corruzione COGNOME – RAGIONE_SOCIALE (capo 2), la Corte di appello non motiva sulla censura proposta dal gravame circa l’insussistenza di un sinallagma illecito e sulla legittimità del permesso a costruire, in quanto la somma di 800 mila euro era il corrispettivo NOME‘appalto convenuto a corpo da RAGIONE_SOCIALE a RAGIONE_SOCIALE (rispetto alla quale il ricorrente aveva contestato il ruolo di socio occulto), sicché l’intera proprietà restava in capo a RAGIONE_SOCIALE fino alla stipula NOME‘ulteriore atto notarile di verifica, nell’ambito d quale si sarebbe proceduto al trasferimento NOMEa metà NOMEe unità immobiliari. Mentre nel frattempo RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto far fronte agli impegni derivanti dal contratto con mezzi propri, sicché il sinallagma contrattuale NOMEa datio in solutum era da ravvisare nei costi per ultimare l’edificio posti a carico di RAGIONE_SOCIALE.
Erroneamente le sentenze di merito ritengono illegittima la concessione n. 13/2011 sulla base NOME‘asserito conflitto d’interessi del ricorrente e del coimputato NOME, essendo comunque necessaria l’ingiustizia del vantaggio patrimoniale, NOME la sentenza impugnata si limita a valorizzare la consulenza del P.M., mentre la documentazione – non acquisita in originale – relativa alla concessione esaminata dal consulente del P.M. è diversa da quella approvata dal ricorrente, ma ad essa non è stata riconosciuta valenza probatoria.
2.5.2. In relazione al falso ideologico di cui al capo 7), la sentenza impugnata si limita a ricopiare quella di primo grado, illogica e contraddittoria,
posto che nessuna dichiarazione di unitarietà NOMEa proprietà RAGIONE_SOCIALE comprensiva del cd. triangoletto è rinvenibile nel contratti di appalto e di datio in solutum; il dato catastale è inidoneo a provare la proprietà e l’assunto secondo cui fosse quella NOMEnte dall’atto di frazionamento eseguito da NOME è veritiero, mentre il trasferimento del bene avvenne a corpo e nello stato di fatto in cui si trovava.
2.5.3. Anche in relazione ai reati di falso di cui ai capi 13), 16), 19), 26), 33), 36), 40) e 56), la Corte di appello si limita a riprodurre la motivazione NOMEa sentenza di primo grado e comunque per tali reati, così come per quello di cui al capo 29) è maturata la prescrizione, risalendo il più recente tempus commissi delicti al 18/10/2011 e il termine di prescrizione, comprensivo NOMEe interruzioni e NOMEe sospensioni, è di sette anni e sei mesi (nove anni in presenza NOMEa recidiva).
2.6. Il sesto motivo denuncia, con riguardo al reato sub 78), violazione degli artt. 633 e 639 cod. pen. e vizi di motivazione, essendo anche in questo caso la motivazione NOMEa sentenza impugnata ripresa da quella di primo grado, mentre l’atto di appello eccepiva l’inutilizzabilità NOMEa foto valorizzata come termine di raffronto (rinvenuta nella pen drive sequestrata a NOME), in conseguenza NOMEa nullità NOMEe acquisizioni dei supporti informatici. La Corte di appello non ha considerato che nel caso di specie non si è avuta alcuna invasione, tanto più che il consulente tecnico del P.M. ha riferito di non aver fatto alcun accesso sul luogo.
Avverso la medesima sentenza NOMEa Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 12-sexies d.l. n. 306 del 1992 (oggi, art. 240-bis cod. pen.), 322-ter e 2 cod. pen., 578-bis cod. proc. pen., in relazione all’art. 25 Cost., posto che la Corte di appello non motiva circa gli effetti sulla confisca NOMEa statuita estinzione del reato per prescrizione NOME le Sezioni unite NOMEa Corte di cassazione hanno escluso che l’art. 578bis cod. proc. pen., con riguardo alla confisca per equivalente, possa avere efficacia retroattiva.
3.2. Il secondo motivo denuncia violazione NOME‘art. 322-ter cod. pen. e vizi di motivazione in ordine ai presupposti NOMEa confisca per equivalente, a fronte NOMEa deduzione NOME‘appellante circa il fatto di non aver mai ricevuto il corrispettivo illecito.
3.3. Il terzo motivo denuncia violazione NOME‘art. 12-sexies dl. n. 306 del 1992 (oggi, art. 240-bis cod. pen.) e vizi di motivazione, in quanto la sentenza
impugnata non ha motivato circa la sussistenza dei presupposti NOMEa correlazione temporale.
Avverso la medesima sentenza NOMEa Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, attraverso il difensore AVV_NOTAIO, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – mancanza di motivazione, errata valutazione NOMEe prove e violazione NOME‘art. 321 cod. pen., in quanto la sentenza impugnata non ha considerato che il ricorrente non ha corrisposto, né promesso alcunché ai coimputati, avendo solo stipulato un contratto di appalto che affidava a RAGIONE_SOCIALE l’esecuzione di un progetto volto al rilascio di un permesso a costruire e alla realizzazione di un’opera edilizia, il cui corrispettivo era costituito NOME metà NOMEe unità immobiliari che sarebbero state edificate, come confermato dalle dichiarazioni del teste COGNOME e NOMEa teste COGNOME, dalle quali emerge che il trasferimento NOMEa proprietà era subordinato alla condizione NOME‘effettiva realizzazione lecita del fabbricato, tanto più che dalle intercettazion è NOMEto che il ricorrente non ha mai parlato con NOME NOMENOMEaccordo raggiunto con NOMENOME NOME NOME consulenza tecnica di NOME NOME NOME NOME aveva falcidiato il progetto redatto da RAGIONE_SOCIALE, il che dimostra l’assenza di accordi illeciti, NOME la consulenza del P.M., la cui inutilizzabilità è ribadit non ha esaminato l’originale del progetto, pur sequestrato, sicché il consulente ha svolto i propri accertamenti su un documento proveniente NOME Sovrintendenza, non da NOME, del tutto diverso rispetto all’originale.
AVV_NOTAIO ha presentato, per conto NOMEe parti civili Comune di Lampedusa e Linosa, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME, memorie con le quali chiede il rigetto dei ricorsi e la condanna degli imputati alla rifusione NOMEe spese di giudizio. L’AVV_NOTAIO, per conto NOMEe parti civili NOME COGNOME e NOME COGNOME, ha presentato una memoria con la quale chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati, con condanna dei ricorrenti alla rifusione NOMEe spese di giudizio.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso di NOME COGNOME è parzialmente fondato, quello di NOME COGNOME deve essere accolto, nei termini di seguito meglio indicati, mentre quello di NOME COGNOME deve essere rigettato.
Il ricorso di NOME COGNOME è solo in parte fondato.
2.1. Il primo motivo è parzialmente fondato.
2.1.1. In premessa, rileva il Collegio che, come si desume NOME sentenza impugnata, quella di primo grado ha ritenuto sussistente la recidiva specifica, anche se non per tutti i reati per i quali intervenne condanna, ma facendo generico riferimento ai reati di falso. La Corte di appello ha confermato la statuizione, rimarcando che la gravità dei fatti oggetto del presente processo e la loro coordinata organizzazione (perfino nell’ambito di una struttura associativa) testimoniano che i reati in esame sono espressione di una maggiore consapevolezza e di un’ancora più accresciuta capacità a delinquere NOME‘imputato che, dopo la prima condanna irrevocabile, ha perseverato nella sua linea condotta delittuosa.
Nei termini indicati, il giudice di appello ha dato congruamente rilevato che la reiterazione NOME‘illecito è sintomo effettivo di riprovevolezza NOMEa condotta e di pericolosità del suo autore (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), NOME l’esplicita affermazione da parte del giudice di primo grado (confermata da quello di appello) NOMEa sussistenza NOMEa recidiva è in linea con il dispositivo NOMEa pronuncia, mentre l’eventuale mancata applicazione in sede di determinazione NOMEa pena-base del reato continuato (peraltro individuata in misura eccedente di un anno di reclusione rispetto al minimo edittale) si risolve comunque in melius per l’imputato. Le doglianze articolate al riguardo non possono dunque essere accolte.
2.1.2. Secondo il consolidato orientamento NOMEa giurisprudenza di legittimità, quando assume i connotati NOMEa circostanza ad effetto speciale (come, nel caso di specie, la recidiva specifica), la recidiva incide sia sul computo del termine-base di prescrizione ai sensi NOME‘art. 157, comma secondo, cod. pen., sia sull’entità NOMEa proroga di suddetto termine in presenza di atti interruttivi, ai sensi NOME‘art. 161, comma secondo, cod. pen. (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 57755 del 12/10/2018, Rv. 274721). La censura articolata sul punto dal motivo in esame è manifestamente infondata.
2.1.3. E’ parzialmente fondata la doglianza relativa alla riconoscibilità NOMEa recidiva specifica. Tale riconoscibilità può essere ritenuta sussistente – in linea con il riferimento esclusivo del primo giudice ai soli reati di falso – con riguardo ai reati di falso ascritti al ricorrente, in quanto l’identità del bene giuridico protet fa sì che, rispetto alla precedente condanna anch’essa per falso, sussistano caratteri fondamentali comuni (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, Assisi, Rv. 278166 – 06).
Deve escludersi, invece, la recidiva specifica per i restanti reati per i quali è intervenuta condanna nei giudizi di merito, ossia per il reato associativo di cui al
capo 1), per il reato di corruzione sub 2, per il reato di turbata libertà degli incanti sub 29 e per il reato di invasione di terreni sub 78. Pertanto, in relazione ai primi tre reati indicati (sul reato di cui al capo 78 – contestato co “consumazione ancora in atto” – ci si soffermerà più oltre), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio agli effetti penali per essere gli stessi estinti per prescrizione, mentre – essendo stato il reato associativo considerato violazione più grave ai fini NOMEa continuazione, sicché la commisurazione NOMEa pena per i reati residui deve essere rivalutata dal giudice di merito – la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla determinazione NOMEa pena con rinvio ad altra Sezione NOMEa Corte di appello di Palermo. Mette conto comunque precisare che per i delitti di falso il termine di prescrizione non si è perfezionato, in quanto alla pena di anni 6, aumentata per la recidiva specifica ad anni 9, deve aggiungersi l’ulteriore aumento ex art. 161 cod. pen., giungendosi ad anni 13 e mesi 6, ai quali devono ulteriormente sommarsi 175 giorni di sospensione del corso NOMEa prescrizione. Ne consegue che anche con riferimento alla più risalente NOMEe falsità ritenute, ossia quella sub 16) del 15/04/2010, la prescrizione non si sarebbe perfezionata prima NOME‘aprile del 2024.
2.1.4. Del tutto infondate sono le ulteriori doglianze, avuto riguardo, in particolare, alla dedotta declaratoria di estinzione di alcuni reati, posto che anche a prescindere dal rilievo che di un eventuale errore del giudicante il ricorrente avrebbe tratto beneficio – il motivo non tiene conto NOMEe diverse comminatorie edittali dei reati presi in considerazione.
2.2. Il secondo motivo è solo parzialmente fondato.
2.2.1. La sentenza impugnata rileva che i beni già sequestrati sono oggetto di confisca per equivalente, ai sensi NOME‘art. 322-ter cod. pen. e ai sensi NOME‘art. 12-sexies dl. n. 306 del 1992, conv. nella I. n. 356 del 1992 (oggi art. 240-bis cod. pen.), confisca giustificata, in entrambe le ipotesi, dai reati di corruzione accertati. Il tenore NOMEa sentenza, al riguardo, non lascia adito a dubbi sul fatto che l’ablazione dei beni del ricorrente è stata disposta sulla base di un “doppio titolo”, ossia di confisca per equivalente e di confisca cd. allargata in relazione ai reati di corruzione. Vengono dunque in rilievo (anche per il coimputato COGNOME) due titoli ablatori e, quindi, due rationes decidendi autonome ed autosufficienti, ossia l’una svincolata dal sostegno argomentativo NOME‘altra e ciascuna di esse idonea ad offrire – nella prospettazione del giudice di merito – fondamento giustificativo alla statuizione sulla confisca.
Ne consegue che essendo stata dichiarata l’estinzione per prescrizione, la confisca può essere disposta alla luce NOMEa disciplina dettata dall’art. 578-bis cod. proc. pen. Ora, le Sezioni unite hanno di recente chiarito la natura di tale
disciplina, affermando il principio di diritto secondo cui la disposizione di cui all’art. 578-bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino comunque una componente sanzionatoria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima NOMEa sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209). Nel caso di specie, i fatti-reato di corruzione per i quali era intervenuta condanna, poi oggetto di declaratoria di estinzione per prescrizione, sono di gran lunga anteriori all’introduzione NOMEa disposizione richiamata, sicché il primo titolo – la confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen. – deve ritenersi caducato.
2.2.2. Devono pertanto essere esaminate la censure relative alla confisca allargata (che non riveste natura sanzionatoria). Al riguardo, l’appellante aveva articolato una serie di censure (sul giudizio di sproporzione, che si assumeva acriticamente e in via approssimativa fondato sulla consulenza del P.M., sul canone NOMEa ragionevolezza temporale), che non hanno trovato risposta nella sentenza impugnata, che, in parte qua deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione NOMEa Corte di appello di Palermo.
2.3. Il terzo motivo non è fondato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità.
2.3.1. Le censure relative alla mancata ammissione o alla revoca dei testi non meritano accoglimento. Il giudizio di superfluità formulato dai giudici di merito con l’ordinanza del 31/05/2018 (richiamata nell’atto di appello) è oggetto di doglianza del tutto aspecifica, non essendo detto giudizio, in particolare, correlato ai dati – invero centrali, nel percorso argomentativo NOMEe conformi sentenze di primo e secondo grado – rappresentati dalle numerose conversazione intercettate. Ad esempio, con riguardo ai capi 26) e 29), tra quelli richiamati a proposito NOMEa mancata ammissione NOMEa teste COGNOME, la sentenza impugnata richiama, oltre alle dichiarazioni NOMEa teste COGNOME, le NOMEnza di cui alle numerose intercettazioni telefoniche che confermano come la stessa COGNOME e NOME COGNOME non avessero mai sottoscritto i verbali di ultimazione dei lavori e il registro NOMEa presenze del lavoratori (documenti in realtà sui quali le sottoscrizioni erano state apposte da COGNOME), ma il ricorso non si confronta con tali dati, trascurati anche con riferimento ad ulteriori censure, NOMEndo pertanto del tutto aspecifico.
Quanto alle doglianze relative ai testi che avrebbero dovuto riferire in ordine al giudizio di sproporzionalità ai fini NOMEa confisca, le relative censure sono assorbite NOME statuizione di annullamento già richiamata.
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2.3.2. Le doglianze sulle modalità di acquisizione dei dati informatici sono manifestamente infondate, al lume del consolidato principio di diritto in forza del quale l’estrazione di dati archiviati in un supporto informatico (quale è la memoria di un telefono cellulare) non costituisce accertamento tecnico irripetibile, e ciò neppure dopo l’entrata in vigore NOMEa legge 18 marzo 2008, n. 48, che ha introdotto unicamente l’obbligo di adottare modalità acquisitive idonee a garantire la conformità dei dati informatici acquisiti a quelli originali, con la conseguenza che né la mancata adozione di tali modalità, né, a monte, la mancata interlocuzione NOMEe parti al riguardo comportano l’inutilizzabilità dei NOMEti probatori acquisiti, ferma la necessità di valutare, in concreto, la sussistenza di eventuali alterazioni dei dati originali e la corrispondenza ad essi di quelli estratti (Sez. 1, n. 38909 del 10/06/2021, COGNOME, Rv. 282072 – 01; conf., ex plurimis, Sez. 5, n. 11905 del 16/11/2015, dep. 2016, Branchi, Rv. 266477 – 01). Eventuali alterazioni non sono oggetto di specifica censura, NOMEndo, pertanto, sul punto il ricorso del tutto generico e astrattizzante.
2.3.3. Le censure relative al mancato controesame da parte NOMEe difese del consulente del P.M. sono manifestamente infondate, in quanto la Corte di appello, sul punto, ha proceduto alla rinnovazione NOME‘istruzione dibattimentale per l’esame del consulente da parte NOMEe difese, il che esclude in radice qualsiasi vulnus al diritto dritto di difesa.
2.4. Il quarto motivo non merita accoglimento. Già la sentenza di primo grado aveva rimarcato che diversi elaborati progettuali non erano stati rinvenuti nella sede comunale. Con specifico riferimento alla vicenda RAGIONE_SOCIALE, poi, la sentenza impugnata ha sottolineato che le intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche sono esplicite nel dimostrare l’interesse di NOME all'”affare” portato avanti da NOME con COGNOME attraverso RAGIONE_SOCIALE, sin dall’accatastamento fino alla bozza di contratto inviata con una mail dal notaio al ricorrente e da NOME rinviata al notaio, riveduta e corretta, prima di essere inviata, infine, a COGNOME, mentre l’elaborato progettuale era stato acquisito in copia presso la RAGIONE_SOCIALE ai Beni Culturali di Agrigento.
Il rilievo – salvo quanto si avrà modo di osservare a proposito del quinto motivo – giova a mettere in luce, da un lato, il carattere del tutto assertivo, del “disconoscimento” dei documenti da parte del ricorrente e, dall’altro, l’aspecificità NOMEe doglianze del ricorrente circa la mancata valutazione degli originali, avendo la Corte distrettuale giustificato la conferma del giudizio di colpevolezza su plurimi, ulteriori ed eterogenei dati probatori, il che rende ragione NOMEa conclusione che le censure proposte sono del tutto inidonee a disarticolare l’intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente
incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516).
2.5. Anche il quinto motivo non merita accoglimento.
2.5.1. Con riferimento all’imputazione sub 2) (da esaminare ora ai soli effetti civili), la Corte distrettuale ha compiutamente delineato i plurimi profili di illegittimità del titolo abilitativo rilasciato da NOMENOME rispetto ai quali il ric rivela evidenti profili di inadeguata specificità NOMEe doglianze. A ciò si aggiunga la «palese illegittimità» (così la sentenza impugnata) derivante NOME sostanziale appropriazione di un’area (il cd. triangoletto) di proprietà – non già del richiedente, bensì – di Brignone, circostanza, questa, che le conformi sentenze di merito hanno ritenuto provata (così come la relativa consapevolezza in capo agli imputati) sulla base di plurimi, convergenti elementi conoscitivi. Del resto, la sentenza impugnata ricorda che l’illegittimità del titolo rilasciato da NOME trova ulteriore conferma nella successiva ordinanza del 2013 con la quale il nuovo dirigente NOME‘ufficio tecnico comunale annullava in autotutela il permesso n. 13 del 10/08/2021, annullamento confermato in sede di giudizio amministrativo di primo e di secondo grado. Le doglianze proposte dal ricorrente sul punto sono del tutto carenti NOMEa necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate NOME decisione impugnata e quelle poste a fondamento NOME‘impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).
Il ricorso insiste poi sulle “sostanziali modifiche” agli elaborati progettuali, non nella disponibilità dei giudicanti, ma, al riguardo, la Corte distrettuale ha rilevato che siffatte correzioni sono riscontrabili solo nella copia fornita da NOME al proprio consulente, ma non su quelle sequestrate NOME P.G. o depositata presso la RAGIONE_SOCIALE, tanto più che – osserva ancora il giudice di appello – eventuali correzioni avrebbero dovuto essere richiamate sia nella concessione, sia nel verbale NOMEa RAGIONE_SOCIALE Edilizia. Il ricorso, nuovamente, non si confronta con gli elementi e con argomenti valorizzati NOME sentenza impugnata, con motivazione in linea con i dati probatori richiamati e immune da vizi logici.
Le ulteriori censure proposte con riguardo al capo 2) (in particolare, in ordine all’illiceità del sinallagma, sulla natura NOMEa somma di 800 mila euro corrisposta a RAGIONE_SOCIALE e agli impegni assunti da quest’ultima) NOMEno reiterative di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese NOME Corte di merito, dovendo le stesse essere considerate, pertanto, non specifiche in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di una critica argomentata alla sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME, Rv. 243838; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708). Sentenza
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che ha sottolineato come COGNOME avesse ceduto la metà NOME‘immobile oggetto del menzionato titolo abilitativo ai due coimputati, in quali avrebbero dovuto pensare a tutto il resto, consegnando allo stesso COGNOME l’immobile ultimato. RAGIONE_SOCIALE doveva conseguire gli 800 mila euro nella forma NOMEa datio in solutum, che comportata il trasferimento NOMEe singole unità immobiliari via via che le stesse venivano ad esistenza. Il carattere corruttivo celato dai negozi indicati emerge, nell’iter argomentativo NOMEa sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, NOME complessiva ricostruzione NOMEa vicenda (largamente – ma non esclusivamente: si pensi, ad esempio, alla documentazione acquisita all’esito NOMEe perquisizioni – fondata sulle NOMEnze di cui alle intercettazioni, d varia natura, effettuate), che ab initio vede i tre coimputati concertare l’accordo illecito e realizzarlo, affrontando di volta in volta le NOMEoni che s presentavamo (ad esempio, quello NOMEa proprietà del “triangoletto”, quello NOMEa – mera – sottoscrizione, al tavolino di un bar di Catania e su richiesta di NOME, del progetto da parte NOME‘arch. COGNOME, che non lo aveva elaborato e che, immediatamente dopo, vide NOME insieme con NOME). Le NOMEnze di cui alle varie intercettazioni testimoniano poi – nell’iter motivazionale del giudice di appello – il progredire NOMEa vicenda e l’evidente carattere corruttivo NOMEa stessa. Il ricorso prende in considerazione solo un segmento di tale vicenda (quello degli negozi stipulati e il loro contenuto), sottraendosi alla disamina critica NOMEa complessiva vicenda e dei connotati illeciti in essa individuati dalle conformi sentenze di merito.
2.5.2. Le doglianze relative al falso ideologico sub 7), sono inammissibili. Del tutto aspecifici sono i riferimenti all’assoluzione del notaio (non sorretta da alcuna puntuale allegazione e carente financo NOME‘indicazione NOMEa formula assolutoria) e alle sue dichiarazioni (genericamente evocate). Le doglianze sul contenuto NOMEa falsa attestazione non mettono a fuoco il fatto contestato e accertato, ossia non il carattere più o meno unitario NOMEa proprietà NOMEa società di COGNOME, ma la circostanza che l’atto dispositivo ha come presupposto la proprietà NOMEo stesso, il che, per altro verso, rende ragione NOMEa manifesta infondatezza NOMEe deduzioni relative alle connotazioni del trasferimento immobiliare. Del pari inammissibili sono le censure sulle NOMEnze catastali, non correlate ai rilievi del giudice di appello circa l’illegittima modalità accatastamento finalizzata a occultare il dato NOME‘indisponibilità giuridica del bene da parte NOMEa società di RAGIONE_SOCIALE.
2.5.3. Le doglianze relative ai reati di cui ai capi 13), 16), 19), 26), 33), 36) 40) e 56) sono del tutto generiche, mentre, quanto all’invocata estinzione del reato per prescrizione, è sufficiente rinviare a quanto osservato a proposito del primo motivo.
2.6. Il sesto motivo deve essere accolto. Mentre con riguardo alla denunciata inutilizzabilità NOMEe foto, è sufficiente rinviare a quanto rilevato a proposito del terzo motivo, le censure concernenti le caratteristiche NOME‘immobile e del marciapiedi e i contenuti del contratto del 2007 non hanno formato oggetto di specica disamina da parte NOMEa sentenza impugnata, che, in parte qua, deve essere annulla con rinvio ad altra sezione NOMEa Corte di appello di Palermo, che provvederà anche alla precisa individuazione del tempus cimmissi delicti.
Il ricorso di NOME COGNOME, che investe solo la confisca disposta nei suoi confronti è fondato con riguardo alla confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., per le ragioni già esposte a proposito del secondo motivo del ricorso di NOME, il che assorbe, per questa parte, il primo motivo (che, invece, non è fondato con riguardo alla confisca allargata, non presa in considerazione da Sez. U, Esposito cit.) e il secondo motivo. Deve, invece essere accolto il terzo motivo, perché, a fronte NOMEe censure proposte con il dodicesimo motivo, in ordine al requisito NOMEa correlazione temporale, del tutto carente al riguardo è la motivazione NOMEa sentenza impugnata.
Il ricorso di NOME COGNOME – solo agli effetti civili, essendo stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di corruzione a lui ascritto – deve essere rigettato, pur presentando plurimi profili di inammissibilità. Il ricorso presenta un analogo profilo di fallacia rispetto a quello di NOME, nel senso che prende in considerazione solo i segmenti “formali” (segnatamente la stipula degli atti e i loro contenuti), obliterando in toto le valutazioni NOMEe conformi sentenze di merito fondate sui plurimi, eterogenei, convergenti elementi probatori valorizzati: in questo senso, prive di pregio sono le deduzioni relative al contratto di appalto con RAGIONE_SOCIALE e ai suoi contenuti, mentre all’evidenza aspecifiche e involgenti NOMEoni di merito sono quelle relative alle conversazioni intercettate e ai dati probatori da loro tratti. Quanto ai “tagli” al progetto che si assume effettuati da NOME, alla prospettata “inutilizzabilità” NOMEa consulenza del P.M. e alla NOMEone dei documenti da questa esaminati valgono i rilievi che hanno condotto a disattendere le analoghe censure proposte dallo stesso NOME.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di NOME COGNOME senza rinvio agli effetti penali limitatamente ai reati di cui ai capi 1, 2, 29, per essere gli stessi estinti per prescrizione, nonché con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione NOMEa Corte di appello di Palermo limitatamente al capo 78), alla determinazione NOMEa pena e alla confisca; nel resto il ricorso di NOME deve essere rigettato. Nei confronti di NOME COGNOME la sentenza
impugnata, limitatamente alla confisca deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione NOMEa Corte di appello di Palermo. Il ricorso di NOME COGNOME deve essere rigettato con condanna NOMEo stesso al pagamento NOMEe spese processuali. I ricorrenti NOME e COGNOME, inoltre, devono essere condannati alla rifusione NOMEe spese sostenute nel giudizio di legittimità dalle parti civili assistite dall’AVV_NOTAIO e da quelle assistite dall’AVV_NOTAIO, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NOME NOME senza rinvio agli effetti penali relativamente ai reati di cui ai capi 1, 2 e 29 perche’ estinti per prescrizione, e con rinvio ad altra Sezione NOMEa Corte di appello di Palermo relativamente al reato di cui al capo 78 ed alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Annulla la stessa sentenza nei confronti di NOME NOME e NOME relativamente alle confische con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione NOMEa Corte di appello di Palermo.
Rigetta nel resto il ricorso di NOME.
Rigetta il ricorso di COGNOME NOME, che condanna al pagamento NOMEe spese processuali.
Condanna, inoltre, gli imputati COGNOME e COGNOME alla rifusione NOMEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili difese dall’AVV_NOTAIO, che liquida in complessivi euro 6.000, oltre accessori di legge, e dalle parti civili difese dall’AVV_NOTAIO, che liquida in complessivi euro 4.500, oltre accessori di legge.
Così deciso il 23/11/2023.