Recidiva specifica: come incide sul calcolo della pena
La recidiva specifica rappresenta un elemento centrale nel sistema penale italiano, influenzando direttamente la severità della sanzione inflitta. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce come debba essere gestito il ricalcolo della pena quando, in sede di appello, viene esclusa una circostanza aggravante ma rimane ferma la contestazione della recidiva.
Il caso: furto e rideterminazione della sanzione
La vicenda trae origine da una condanna per il delitto di furto. In primo grado, l’imputato era stato sanzionato considerando sia un’aggravante specifica (esposizione alla pubblica fede) sia la recidiva specifica e infraquinquennale. Tuttavia, il giudice di prime cure aveva scelto di applicare l’aumento di pena derivante dall’aggravante, ritenendola prevalente o più grave rispetto alla recidiva.
In secondo grado, la Corte d’Appello ha riformato parzialmente la sentenza, escludendo l’aggravante. Di conseguenza, i giudici hanno proceduto a una nuova determinazione della pena, applicando questa volta l’aumento previsto per la recidiva, che non era mai stata esclusa dal fascicolo processuale.
La decisione della Corte di Cassazione
L’imputato ha proposto ricorso lamentando un’erronea applicazione della legge, sostenendo che la recidiva non potesse essere utilizzata per aumentare la pena dopo l’esclusione dell’aggravante. La Suprema Corte ha però rigettato tale tesi, dichiarando il ricorso manifestamente infondato.
Secondo gli Ermellini, il ricorrente non ha saputo contrastare efficacemente le motivazioni della sentenza d’appello. La recidiva, infatti, era stata contestata regolarmente e il fatto che in primo grado fosse stata considerata “soccombente” rispetto a un’altra aggravante non ne comportava l’annullamento, ma solo una temporanea disapplicazione ai fini del calcolo finale.
L’importanza della recidiva specifica nel giudizio
La recidiva specifica indica che il reo ha commesso un delitto della stessa indole di quello precedente. Questo fattore è indicativo di una spiccata capacità a delinquere che il legislatore intende sanzionare con maggiore rigore. Quando una sentenza viene riformata a favore dell’imputato con l’esclusione di un’aggravante, il giudice ha il dovere di riconsiderare l’intero assetto sanzionatorio, includendo gli elementi precedentemente accantonati.
Le motivazioni
Le motivazioni della Cassazione si fondano sulla natura della recidiva come circostanza inerente alla persona del colpevole. I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello ha operato correttamente nel rideterminare l’aumento di pena. Poiché la recidiva specifica e infraquinquennale era stata contestata e mai esclusa nel merito (ovvero non era stato accertato che non sussistesse), essa riprende pieno vigore nel momento in cui l’aggravante che la “copriva” viene eliminata. Il ricorso è stato giudicato inammissibile poiché si limitava a una critica generica senza affrontare il punto tecnico della persistenza della recidiva nel quadro probatorio.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce un principio fondamentale: la struttura della pena è dinamica e deve riflettere la reale gravità del fatto e della personalità del reo. L’esclusione di un’aggravante in appello non garantisce automaticamente uno sconto di pena lineare se sussistono altri fattori, come la recidiva specifica, che giustificano un aumento sanzionatorio. Per l’imputato, oltre alla conferma della pena, è scattata anche la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende, conseguenza inevitabile di un ricorso ritenuto del tutto privo di fondamento.
Cosa accade se in appello viene esclusa un’aggravante ma resta la recidiva?
Il giudice deve ricalcolare la pena e può applicare l’aumento previsto per la recidiva se questa era stata contestata e non esclusa nel merito, anche se in primo grado era stata considerata soccombente.
Perché un ricorso sulla recidiva può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se non contesta specificamente le ragioni giuridiche della sentenza impugnata o se si limita a riproporre questioni già risolte correttamente dai giudici di merito.
Qual è la conseguenza economica di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e, solitamente, al versamento di una somma tra i mille e i tremila euro alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 41421 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 41421 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 27/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO e CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che il difensore di NOME COGNOME, AVV_NOTAIO, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo che, in parziale riforma dell pronuncia del Tribunale di Palermo, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625, comma primo n. 7), cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta all’imputato, ritenuto responsabi delitto di furto.
Considerato che l’unico motivo, proposto per violazione di legge e vizio di motivazione, co cui si lamenta l’erronea applicazione della recidiva specifica e infraquinquennale manifestamente infondato, in quanto non si confronta con le argomentazioni rese nella sentenza in verifica che, esclusa l’aggravante di cui all’art. 625, comma privo, n. 7), pen., ha rideterminato l’aumento di pena in relazione alla recidiva specific infraquinquennale contestata, circostanza, quest’ultima, mai esclusa, ma solo ritenuta soccombente rispetto all’aggravante di cui all’art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., giudice di primo grado in occasione della scelta operata in sede di determinazione dell’aumento di pena da infliggere all’imputato, allorché aveva ritenuto più grave l’aumen stabilito dall’art. 625, comma primo, n. 7), cod. pen., rispetto a quello previsto ex a cod. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/06/2023