Recidiva specifica: quando il contrabbando è reato anche sotto soglia
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 6499/2024, offre un importante chiarimento sul reato di contrabbando di sigarette, sottolineando come la recidiva specifica possa rendere penalmente rilevante una condotta che, altrimenti, non supererebbe la soglia di punibilità. Questa decisione ribadisce i confini invalicabili tra il giudizio di merito e quello di legittimità.
Il caso: la vendita di sigarette e il ricorso in Cassazione
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Napoli nei confronti di un individuo sorpreso a vendere sigarette di contrabbando per strada. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, contestando la correttezza della motivazione che aveva portato alla sua condanna. La sua difesa sosteneva, in sostanza, che la valutazione delle prove fosse errata e proponeva una lettura alternativa dei fatti.
La decisione della Corte e il ruolo della recidiva specifica
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che il ricorso non era consentito dalla legge, poiché si limitava a presentare “mere doglianze in punto di fatto”. In altre parole, l’imputato non contestava una violazione di legge, ma cercava di ottenere una nuova valutazione delle prove, un’attività preclusa alla Corte di Cassazione, che svolge unicamente un sindacato di legittimità.
Le motivazioni della decisione
La Corte ha ritenuto la motivazione della sentenza d’appello congrua e non illogica. La condanna si basava solidamente sulla deposizione di un agente di polizia giudiziaria che aveva colto l’imputato in flagranza di reato.
Il punto cruciale della decisione, però, risiede nella quantità di merce sequestrata. Pur essendo il quantitativo di sigarette inferiore alla soglia di 10 kg, che di norma discrimina tra illecito amministrativo e reato, la condotta è stata ugualmente considerata penalmente rilevante. La ragione di ciò è la contestazione della recidiva specifica nel contrabbando. L’imputato, avendo già commesso in passato reati della stessa indole, non poteva beneficiare della non punibilità prevista per i fatti di lieve entità. La sua perseveranza nel commettere lo stesso tipo di illecito ha quindi reso la sua condotta un reato a tutti gli effetti, nonostante la quantità modesta di merce.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida due principi fondamentali. Primo, il ricorso in Cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sui fatti; il suo perimetro è limitato alla verifica della corretta applicazione delle norme. Secondo, la recidiva specifica agisce come un fattore determinante nella valutazione della gravità di un reato. Nel caso del contrabbando, essa neutralizza la soglia di punibilità quantitativa, confermando che la ripetizione di una condotta illecita, anche se di per sé di modesta entità, dimostra una maggiore pericolosità sociale che il sistema giuridico intende sanzionare penalmente. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si basava su contestazioni relative alla valutazione dei fatti e delle prove, attività che non rientra nelle competenze della Corte di Cassazione. Il ricorrente chiedeva una nuova valutazione del merito, mentre la Corte può solo verificare la corretta applicazione della legge.
La vendita di una piccola quantità di sigarette di contrabbando è sempre reato?
No, non sempre. In questo caso specifico, sebbene la quantità fosse inferiore alla soglia di 10 kg, la condotta è stata considerata reato a causa della recidiva specifica dell’imputato, cioè il fatto che avesse già commesso lo stesso reato in passato.
Cosa significa che la recidiva specifica ha reso il fatto un reato?
Significa che la precedente condanna dell’imputato per lo stesso tipo di reato (contrabbando) ha fatto sì che la sua nuova condotta, pur essendo di lieve entità quantitativa, venisse considerata penalmente rilevante. La recidiva ha impedito l’applicazione della soglia di non punibilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6499 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6499 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME, che contesta la correttezza del motivazione postaVbase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui al 219 bis e 296 del d.P.R. 43/73, non è consentito dalla legge in sede di legitti perché è costituito da mere doglianza in punto di fatto; volto a prefigurare rivalutazione e/o alternativa lettura RAGIONE_SOCIALE fonti probatorie, estranee al sinda legittimità e avulse da pertinenti individuazione di specifici travisamenti prob valorizzate dal giudice del merito. La sentenza impugnat9~ in continuità c quella di primo grado, ha reso una motivazione congrua e non manifestamente illogica laddove sulla scorta della deposizione resa dall’operatore di Pg ha rit dimostrato il reato contestato all’imputato,i1 quale era stato sorpreso sulla pub via mentre era intento alla vendita RAGIONE_SOCIALE sigarette di contrabbando che l seppur in un quantitativo inferiore alla soglia di rilevanza penale pari a 10 kg, iLfattbi cos reato in quanto al soggetto era contestata la recidiva specifica nel contrabbando
Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, co condanna del ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di eur 3000 in favore della RAGIONE_SOCIALE Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spe processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ammende.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2024
Il Consigli nsore
Il Presidente