Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 10937 Anno 2026
REPUBBLICA ITALIANA Relatore: COGNOME
Penale Sent. Sez. 1 Num. 10937 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Data Udienza: 12/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
NOME COGNOME NOME COGNOME
– Relatore –
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA inoltre:
Pellecchia NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
COGNOME NOME
Trombetta NOME
COGNOME NOME avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d’assise d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
L’avvocato AVV_NOTAIO del foro di Napoli in difesa di NOME conclude insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza dell’11 gennaio 2024, la Corte di assise di appello di Napoli, decidendo in sede di rinvio a seguito della pronuncia di parziale annullamento della sentenza pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, riqualificata la recidiva ritenuta in quella specifica ed infraquinquennale, rideterminava gli aumenti fissati sulla pena dell’ergastolo, irrogata per l’omicidio contestato al capo A (commesso il 6 novembre 2004), nella misura complessiva di anni cinque, mesi dieci e giorni quindici di reclusione (per i delitti di tentato omicidio, sempre contestati al capo A, e di detenzione e porto delle armi di cui al capo B), così rideterminando la misura dell’isolamento diurno in mesi otto.
La Quinta sezione penale di questa Corte, con sentenza n. 32066 dell’11 giugno 2024, ha annullato la sentenza di merito limitatamente alla recidiva infraquinquennale, che ha escluso, non essendo mai stata contestata a differenza di quella specifica, e ha rinviato per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Napoli.
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di assise di appello di Napoli, 3^ sezione, in sede di giudizio di rinvio, disposto dalla della V sezione penale della Corte di cassazione, esclusa la recidiva reiterata in origine ascritta a COGNOME NOME – e già oggetto di un primo annullamento con rinvio disposto dalla prima sezione di questa Corte – e qualificata la stessa come specifica, ha rideterminato gli aumenti per la continuazione in misura di anni uno e mesi uno per ciascun tentato omicidio, nonchØ in mesi uno e giorni sette per ciascuna arma illegalmente detenuta e portata in luogo pubblico, con rideterminazione del complessivo aumento per la continuazione in anni cinque, mesi nove e giorni ventotto di reclusione. Tale decisione ha comportato, ai sensi dell’art. 72, secondo comma, cod. pen., l’applicazione dell’isolamento diurno, la cui durata Ł stata determinata in mesi sette e giorni quindici: pena in concreto esclusa per effetto della diminuente del rito con conferma della pena finale dell’ergastolo.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, per il tramite del difensore di fiducia AVV_NOTAIO, che ha dedotto, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione delle disposizioni di cui agli artt. 81, 132, 133, 157 cod. pen., nonchØ l’omessa motivazione rispetto al devoluto, la manifesta illogicità della motivazione nonchØ la sussistenza di una motivazione apparente.
Il difensore ha eccepito che soltanto per mesi nove e giorni ventotto di reclusione la Corte di merito Ł giunta ad applicare, come detto, ai sensi dell’art. 72, secondo comma, cod. pen., l’isolamento diurno, per giungere poi, per effetto dell’art. 442,comma 2, cod. proc. pen. nel testo applicabile ratione temporis, all’irrogazione della pena dell’ergastolo.
In particolare, ha evidenziato che la pena da applicare – alla luce della espunzione della recidiva infraquinquennale e residuando la sola recidiva specifica – poteva essere ridotta al di sotto dei cinque anni di reclusione. Ciò anche in considerazione della circostanza che nella prima sentenza della Corte di assise di appello, poi, annullata, non era stato applicato l’aumento specifico per ciascuna aggravante. Di conseguenza nel caso di specie, ricorrendo plurime aggravanti sui delitti avvinti ex art. 81 cod. pen., occorreva una specifica ed adeguata motivazione non solo per la pena prevista per i reati fine, ma anche per ciascuna delle aggravanti.
Inoltre, nel rideterminare la pena per effetto della esclusione della recidiva infraquinquennale, la sentenza impugnata avrebbe dovuto anche tenere conto del fatto che nel regime sanzionatorio ante legge Cirielli per il concorso di piø circostanze l’aumento era previsto nella metà della pena, mentre per una sola forma di recidiva qualificata era prevista nella misura di un terzo. Pertanto, ad avviso della difesa, questo differente dato proporzionale doveva essere tenuto in conto con l’effetto che la pena per ciascuno dei tentati omicidi e per i delitti di porto e detenzione di armi ben poteva essere contenuta in una sanzione complessiva inferiore ad anni cinque.
Nel ricorso si Ł poi evidenziato che rispetto ai precedenti giudizi l’esclusione della recidiva infraquinquennale avrebbe dovuto avere una significativa incidenza, dal momento che i giudici di secondo grado avevano, pur senza stabilirne il quantum , attribuito alla recidiva specifica ed infraquinquennale una valenza importante.
La difesa ha, poi, eccepito che per la determinazione della pena per i reati fine – ridotta di soli sei giorni per ciascun tentato omicidio – il giudice del rinvio avrebbe dovuto ritenere l’unicità della condotta, essendosi verificati in un unico contesto temporale e spaziale; circostanza che non sarebbe stata presa in considerazione, così come non sarebbero stati considerati gli elementi di rilievo evidenziati dalla difesa: aumento rimasto quasi immutato nonostante fosse rimasta un’unica recidiva; natura tenue del precedente determinante la
natura specifica della recidiva, la giovane età, l’assenza del ricorrente al momento deliberativo dell’omicidio; l’intervento solo nell’ultimo segmento dell’azione.
Peraltro, si osserva che vi sarebbe un vuoto motivazionale, lì dove nel provvedimento impugnato si Ł affermato che la pena non potesse essere ridotta di piø in considerazione delle tre aggravanti, delle quali, però non si conoscono gli aumenti applicati, ivi compreso quello per la recidiva, non potendosi controllare l’uso del potere discrezionale del giudice.
Ad avviso della difesa, inoltre, la Corte territoriale avrebbe potuto applicare una pena temporanea complessiva inferiore ai cinque anni, in considerazione della prescrizione dei reati di detenzione delle armi, che la sentenza impugnata ha ritenuto di non dovere valutare. Ciò anche considerato che tutte le sentenze di merito si caratterizzano per assenza grafica della motivazione rispetto al concorso del NOME nei delitti di detenzione delle armi. Secondo la difesa, la sentenza avrebbe dovuto motivare in relazione al concorso del ricorrente nei quattro distinti delitti di detenzione, configurandosi la sua responsabilità solo per il delitto di porto d’armi.
Con requisitoria orale, il Sostituto Procuratore generale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso non Ł fondato per le ragioni di seguito indicate.
Giova evidenziare che la decisione impugnata ha dato chiaramente conto del perimetro del proprio giudizio valutativo indicando che la sentenza rescindente ha annullato la precedente sentenza della Corte d’assise di appello di Napoli limitatamente alla recidiva infraquinquennale, escludendola in ragione della mancata contestazione da parte del pubblico ministero, rinviando, pertanto, per nuovo giudizio ai fini della rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Alla luce del principio di diritto enunciato, la Corte di Assise di appello ha nuovamente calcolato la pena tenendo conto della sola recidiva specifica rideterminando l’aumento per ciascuno dei reati satellite uniti in continuazione al piø grave delitto di omicidio premeditato aggravato.
Tanto premesso, le doglianze del difensore investono in parte decisioni ormai irretrattabili (ad es., quanto alla responsabilità anche per i delitti in tema di armi), alla luce della elaborazione giurisprudenziale di recente ripercorsa da Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv. 280261 – 01, sulla scia di Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, COGNOME, Rv. 216239 – 01.
Superano il vaglio di ammissibilità, sotto tale profilo, esclusivamente le censure che concernono l’aumento per i reati satellite, in relazione al quale il difensore ha eccepito che si doveva tener conto della eliminazione della recidiva infraquinquennale, ai fini di proporzione del trattamento sanzionatorio, nel senso che la pena per ciascuno dei cinque tentati omicidi e per i delitti di porto e detenzione di armi avrebbe potuto essere contenuta in una misura inferiore ad anni cinque.
Ciò precisato, deve rilevarsi che la sentenza impugnata ha correttamente dato conto della misura della pena per effetto dell’aumento per la continuazione – nella misura di anni uno e mesi uno di reclusione per ciascun delitto di tentato omicidio emesi uno e giorni sette di reclusione per i delitti in materia di armi – che ha puntualmente spiegato in ragione della estrema gravità dei crimini commessi, della ferocia dell’azione svoltasi in una strada pubblica attraverso l’azione congiunta di tre sicari, con una rilevante esplosione di colpi, cagionando la morte della vittima, estranea a contesti criminali; ferocia alla quale il NOME ha
partecipato fornendo pieno e incondizionato contributo prestandosi a condurre l’auto del commando omicidiario.
Va, poi, rilevato che la Corte di assise di appello si Ł, altresì, soffermata sulla possibilità di valutare eventuali elementi per una rideterminazione di maggior favore della pena pervenendo alla esclusione di un positivo giudizio in tal senso, rimarcando l’irrilevanza della confessione, per essere il ricorrente già gravato da un solido quadro probatorio, la mancanza della collaborazione e, ancora, la non utilità delle dichiarazioni rese dal ricorrente in altri procedimenti: dati naturalmente considerati non per giustificare un trattamento deteriore, ma per escludere l’esistenza di dati positivamente valutabili per ridurre l’entità della risposta sanzionatoria, quale correlata ai parametri di gravità, soggettiva e oggettiva, sopra ricordati.
Non coglie poi nel segno la deduzione difensiva con la quale si fa valere l’omessa motivazione in ordine allo specifico aumento per la recidiva, e per le altre aggravanti applicate ai reati satellite giacchØ su tale profilo l’onere motivazionale Ł adempiuto attraverso la determinazione della pena da applicare, rispettivamente, per il reato piø grave (nella fattispecie, l’omicidio) e per i reati satellite (nella fattispecie i delitti di tentato omicidio e in materia di armi), non richiedendosi uno specifico onere motivazionale da parte del giudice di merito sull’aumento per la specifica aggravante, diversamente da ciò che deve avvenire, in ossequio al principio affermato da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, COGNOME, Rv. 282269 01- quando occorra determinare l’aumento per la continuazione con i reati satellite.
Ciò che rileva Ł che l’aumento per i reati satellite sia, come nella specie, sorretto da adeguata motivazione.
Ritiene infatti la Corte, in conformità alla propria giurisprudenza (v., ad es., Sez. 2, n. 25273 del 11/04/2024, Pepe, Rv. 286681 – 01) che, alla luce del dettato normativo dell’art. 533, comma 2, ora richiamato anche dall’art. 546, comma 1, lett. e, n. 2, cod. proc. pen., e dell’elaborazione giurisprudenziale, le peculiarità dell’istituto della continuazione, discendenti da una fictio iuris consistente nell’unificazione del trattamento sanzionatorio fondata sulla valorizzazione dell’unicità dell’impulso criminoso, debbano essere coniugate alla specifica configurazione anche dei reati satellite ai fini della determinazione della pena unica, secondo il sistema binario richiamato da n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263714. Se pacificamente in tema di reato continuato il giudizio di comparazione fra circostanze trova applicazione con riguardo alle sole aggravanti ed attenuanti che si riferiscono al fatto considerato come violazione piø grave, dovendo tenersi conto di quelle relative ai reati “satellite” esclusivamente ai fini dell’aumento di pena ex art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 13369 del 13/02/2018, Rv. 272567; Sez. 3, n. 26340 del 25/03/2014, Rv. 260057) a tanto consegue la necessità che il giudice del merito dia conto, con una motivazione effettiva ed esauriente, non solo dell’entità dei singoli aumenti ma anche delle ragioni che hanno presieduto alla determinazione di ciascun incremento, tenendo presente non solo il quadro edittale di riferimento delle fattispecie contestate ma anche delle circostanze che valgono ad aggravare od attenuare gli addebiti. Il fatto che la pena per i reati in continuazione sia espressa in maniera sintetica attraverso un aumento della pena base e svincolata dalle tecniche di computo usuali in materia di comparazione ovvero di predeterminata incidenza aggravante o attenuante degli elementi circostanziali non esclude l’onere di valutazione e di conseguente illustrazione degli elementi che specificamente incidono sulla gravità dei singoli illeciti ex art. 133 cod. pen. in quanto, secondo l’insegnamento di Sez. U. Sebbar, il trattamento sanzionatorio astrattamente previsto dalle diverse norme incriminatrici – al pari degli elementi accidentali – incide “mediatamente” sulla pena complessivamente applicabile in
caso di reato continuato, proponendosi quale “non eliminabile parametro di un esercizio di ragionevolezza sanzionatoria da parte del giudicante, e – dunque – di uno specifico onere motivazionale”.
Alla luce delle esposte considerazioni, il ricorso deve essere rigettato. Consegue alla pronuncia la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così Ł deciso, 12/12/2025
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME