Recidiva Spaccio: la Cassazione conferma la linea dura per i ricorsi generici
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha ribadito un principio fondamentale in materia processuale: un ricorso, per essere accolto, deve contenere critiche specifiche e argomentate contro la decisione impugnata. Il caso analizzato riguarda un soggetto condannato per detenzione di marijuana ai fini di spaccio, al quale era stata applicata la recidiva spaccio. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, fornendo importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità e sulla valutazione della pericolosità criminale.
I fatti del processo
Il ricorrente era stato condannato in primo e secondo grado per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti con finalità di spaccio. La Corte d’Appello di Palermo aveva confermato la decisione del Tribunale, riconoscendo l’imputato colpevole e applicando l’aggravante della recidiva, negandogli al contempo le circostanze attenuanti generiche. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, lamentando proprio l’applicazione della recidiva e il mancato riconoscimento delle attenuanti, ritenendo la pena eccessiva.
La decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva spaccio
La Suprema Corte ha ritenuto i motivi del ricorso manifestamente infondati e generici. Secondo gli Ermellini, il ricorrente non ha mosso una critica puntuale e argomentata contro la sentenza della Corte d’Appello, ma si è limitato a riproporre doglianze generiche. Questo approccio, come ricordato dalla Corte citando una nota sentenza delle Sezioni Unite (Galtelli, 2016), non è sufficiente per superare il vaglio di ammissibilità.
Il Collegio ha sottolineato che il ragionamento del giudice di merito era logico, coerente con le risultanze processuali e privo di vizi evidenti. La decisione di applicare la recidiva e di negare le attenuanti era, secondo la Corte, ampiamente e correttamente motivata.
Le motivazioni
La Corte di Cassazione ha spiegato nel dettaglio perché le motivazioni della Corte d’Appello fossero immuni da censure. La recidiva spaccio è stata considerata espressione di una maggiore pericolosità criminale del soggetto. Tale valutazione non era astratta, ma basata su elementi concreti: la progressione criminale dell’imputato, la gravità dei reati precedentemente commessi (come una rapina), i sintomi di inosservanza delle prescrizioni di legge (un’evasione) e la vicinanza temporale tra i vari reati. Questi fattori, nel loro insieme, dipingevano un quadro di crescente propensione a delinquere che giustificava pienamente l’aumento di pena.
Per quanto riguarda le circostanze attenuanti generiche, la loro esclusione è stata ritenuta corretta. I giudici di merito avevano tenuto conto della struttura, seppur rudimentale ma organizzata, dell’attività di spaccio, della personalità dell’imputato e dell’assenza di elementi positivi da valorizzare. Anche la confessione è stata ritenuta irrilevante, in quanto ‘assorbita’ da un quadro probatorio già evidente e schiacciante.
Le conclusioni
L’ordinanza si conclude con una dichiarazione di inammissibilità del ricorso. In base all’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è inammissibile e non vi è assenza di colpa da parte del ricorrente, quest’ultimo viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. In questo caso, la somma è stata fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende. Questa decisione riafferma l’importanza di redigere ricorsi specifici e ben argomentati, evitando di presentare motivi generici che non si confrontano realmente con le motivazioni della sentenza che si intende impugnare.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché i motivi presentati erano manifestamente infondati, generici e privi di un confronto critico con le argomentazioni della sentenza impugnata.
Come è stata giustificata l’applicazione della recidiva nel caso di specie?
L’applicazione della recidiva è stata giustificata sulla base di un ragionamento logico che ha valorizzato la progressione criminale dell’imputato, la natura dei reati precedenti (rapina, evasione) e la distanza temporale tra gli stessi, considerandoli indicatori di una maggiore pericolosità criminale.
Per quale motivo non sono state concesse le circostanze attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse tenendo conto della struttura organizzata dell’attività di spaccio, della personalità del reo e dell’assenza di ulteriori elementi positivi da valorizzare; la confessione è stata ritenuta assorbita dalla prova evidente della sua responsabilità.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44531 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44531 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 05/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Motivi della decisione
1.Con sentenza resa in data 21 Aprile 2022 la Corte d’appello di Palermo ha confermato la decisione del Tribunale di Palermo che aveva riconosciuto NOME colpevole del reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e, ritenuta la recidiva, lo aveva condannato alla pena di giustizia.
2.11 ricorrente lamenta violazione di legge in punto di applicazione della recidiva, nonché in relazione alla misura della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, COGNOME) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non manifestamente illogico o contraddittorio. La recidiva è stata ritenuta espressione di maggiore pericolosità criminale sulla base di un ragionamento logico che ha valorizzato la progressione criminale dei reati commessi dal reo, la trasgressività di taluno di essi (rapina) e i sintomi di mancata inosservanza delle prescrizioni di legge (evasione) e della distanza temporale tra gli stessi. La pena risulta essere stata determinata sulla base di criteri più vici alla parte bassa della forchetta edittale e le circostanze attenuanti generiche sono state escluse con giudizio immune da vizi logici, tenuto conto della struttura rudimentale, ma organizzata dell’attività di cessione, della personalità del reo e dell’assenza di ulteriori elementi da valorizzare, tenuto conto che la confessione risulta assorbita dalla prova evidente di responsabilità;
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 05-10-23.