Recidiva Spaccio: Quando la Motivazione dei Giudici Rende il Ricorso Inammissibile
L’applicazione dell’aggravante della recidiva spaccio rappresenta un punto cruciale nella determinazione della pena per i reati legati agli stupefacenti. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione compiuta dai giudici di merito, confermando come una motivazione logica e coerente renda il ricorso dell’imputato manifestamente infondato e, di conseguenza, inammissibile.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato di spaccio di stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/90. L’imputato contestava in particolare la determinazione del trattamento sanzionatorio, ritenendo ingiustificata l’applicazione dell’aggravante della recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Secondo i giudici di legittimità, la decisione impugnata era sorretta da un apparato argomentativo solido e conferente, che adempiva pienamente all’obbligo di motivazione riguardo alla pena inflitta. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il Ruolo dei Precedenti nella Recidiva Spaccio
Il cuore della decisione risiede nell’analisi delle motivazioni fornite dai giudici di primo e secondo grado. La Corte di Cassazione ha evidenziato come sia la Corte d’Appello che il Tribunale avessero motivato in modo approfondito l’applicazione della contestata recidiva. Tale scelta non era stata arbitraria, ma fondata su elementi concreti e specifici:
1.  Pluralità di precedenti specifici e reiterati: I giudici avevano tenuto conto della presenza di numerose condanne precedenti per reati della stessa indole (art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90), dimostrando una chiara tendenza a delinquere nel settore degli stupefacenti.
2.  Reiterazione delle condotte nel tempo: La persistenza nel commettere reati di spaccio nel corso del tempo era stata interpretata come un chiaro indicatore della spiccata capacità a delinquere dell’imputato e della sua propensione a perseverare nell’attività illecita.
Questi elementi, secondo la Corte, non solo giustificano, ma impongono una valutazione di maggiore pericolosità sociale, che è proprio il presupposto dell’aggravante della recidiva prevista dall’art. 99 del codice penale. Le argomentazioni dei giudici di merito sono state ritenute congrue, logiche e prive di vizi evidenti, sfuggendo così al sindacato della Cassazione, che non può riesaminare il merito delle valutazioni fattuali quando queste sono adeguatamente motivate.
Le Conclusioni: i Limiti del Giudizio di Legittimità
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: la valutazione sulla determinazione della pena e sull’applicazione delle aggravanti, come la recidiva spaccio, è di competenza esclusiva dei giudici di merito. Il ruolo della Corte di Cassazione è quello di verificare la correttezza giuridica e la logicità della motivazione, non di sostituire la propria valutazione a quella del giudice che ha esaminato le prove e conosciuto direttamente il caso.
Quando la motivazione è, come nel caso di specie, immune da vizi logici e giuridici, il ricorso che la contesta si rivela privo di fondamento. La declaratoria di inammissibilità diventa quindi l’esito inevitabile, con le conseguenti sanzioni economiche a carico del ricorrente, come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale.
 
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha stabilito che la motivazione della Corte d’Appello riguardo l’applicazione della recidiva era logica, coerente e sufficiente, e pertanto non soggetta a riesame nel merito in sede di legittimità.
Quali elementi hanno giustificato l’applicazione della recidiva nel caso di spaccio?
L’applicazione della recidiva è stata giustificata sulla base di due elementi principali: la pluralità di precedenti condanne specifiche e reiterate per reati di spaccio e la persistenza di tali condotte criminali nel tempo. Questi fattori hanno dimostrato una spiccata capacità a delinquere e una maggiore pericolosità sociale dell’imputato.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4033 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4033  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME (CUI 0330VLA) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 ricorso di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/ manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto nei motivi di ricorso, la decisione impugn risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obblig motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il Giudice di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità dei precedenti specifici e reiterati comma 1 d.P.R. n. 309/90) sia della reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio, che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti e che sono espressione di quell’aggra di pericolosità previsto dall’applicazione dell’art. 99 cod. pen.
Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato del cassazione.
Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Il Consigliere estensore Il Preside, te Così deciso il 14 Dicembre 2023