Recidiva Spaccio: la Cassazione chiarisce i limiti della lieve entità
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta un caso emblematico di detenzione di sostanze stupefacenti, offrendo spunti cruciali sulla valutazione della recidiva spaccio e sui criteri che escludono l’applicazione dell’ipotesi di reato di lieve entità. La decisione sottolinea come la quantità della droga e il passato criminale dell’imputato siano elementi determinanti per la qualificazione giuridica del fatto e la conseguente risposta sanzionatoria.
I Fatti del Processo
Due individui venivano condannati in primo grado e in appello per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nello specifico, erano stati trovati in possesso di marijuana suddivisa in tre diversi involucri: due bustine contenenti complessivamente 1,33 grammi e una terza bustina con ben 460 grammi, da cui era possibile ricavare oltre 2.700 dosi medie singole.
I due condannati proponevano ricorso per cassazione, lamentando, tra le altre cose, la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di lieve entità, prevista dall’articolo 73, comma 5, del D.P.R. 309/1990.
La Valutazione della Recidiva Spaccio
Uno dei due ricorrenti, in particolare, contestava anche l’applicazione dell’aggravante della recidiva. Su questo punto, la Corte ha ribadito un principio consolidato: la recidiva non è un automatismo. Il giudice deve valutare in concreto se la reiterazione del reato sia un sintomo effettivo di maggiore riprovevolezza e pericolosità sociale dell’autore.
Nel caso specifico, la Corte territoriale aveva correttamente evidenziato la “spiccata attitudine lucrativa” dell’imputato e la sua pericolosità, già emersa da precedenti condanne. I giudici hanno sottolineato come il nuovo reato si inserisse perfettamente nel suo pregresso percorso criminale, caratterizzato da reati recenti e particolarmente gravi, inclusa la partecipazione a un’associazione per delinquere finalizzata a furti e altri delitti.
Il Rifiuto della Lieve Entità
Il motivo di ricorso comune a entrambi gli imputati, relativo alla richiesta di qualificare il fatto come di lieve entità, è stato giudicato manifestamente infondato. La Corte di Cassazione ha confermato l’analisi della Corte d’Appello, la quale aveva posto l’accento sulla “significatività del dato ponderale”.
Il possesso di un quantitativo di marijuana così ingente, capace di produrre quasi 3.000 dosi, è stato ritenuto un elemento oggettivo incompatibile con la nozione di “lieve entità”, che presuppone una minima offensività della condotta.
Le Motivazioni
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili, basando la propria decisione su due pilastri fondamentali.
In primo luogo, il criterio quantitativo. La quantità di sostanza stupefacente detenuta (460 grammi netti, con un principio attivo di quasi 70.000 mg) è di per sé sufficiente a escludere la lieve entità. Tale dato, infatti, indica una capacità offensiva del bene giuridico tutelato (la salute pubblica) che non può essere considerata modesta.
In secondo luogo, la valutazione della personalità dell’imputato nel contesto della recidiva spaccio. Per il ricorrente con precedenti specifici, la Corte ha evidenziato come la sua storia criminale non fosse né remota né di scarsa rilevanza. Al contrario, i reati precedenti, gravi e recenti, dimostravano una persistente inclinazione a delinquere, rendendo la condotta attuale ancora più riprovevole e socialmente pericolosa. La recidiva, quindi, non è stata applicata come un mero dato formale, ma come risultato di un’attenta analisi della pericolosità concreta del soggetto.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce con forza che per l’applicazione dell’ipotesi di reato di lieve entità non è sufficiente una valutazione parziale, ma è necessario un esame complessivo di tutti gli indici previsti dalla norma, quali i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione e la quantità e qualità delle sostanze. Un dato ponderale significativo, come quello del caso di specie, è un ostacolo quasi insormontabile al riconoscimento dell’attenuante. Inoltre, la decisione conferma che la valutazione della recidiva deve andare oltre il semplice certificato penale, per indagare la reale pericolosità del reo e la sua propensione a commettere nuovi reati, soprattutto quando il percorso criminale appare consolidato e grave.
Quando la detenzione di droga può essere considerata di ‘lieve entità’?
La detenzione di droga può essere considerata di ‘lieve entità’ solo quando l’offensività della condotta è minima. La valutazione tiene conto di vari indici, come i mezzi, le modalità, le circostanze dell’azione e, soprattutto, la quantità e qualità della sostanza. Un quantitativo ingente, come i 460 grammi del caso di specie, è considerato incompatibile con questa attenuante.
Come viene valutata la recidiva in un caso di spaccio?
La recidiva non viene applicata automaticamente. Il giudice deve valutare se la ripetizione del reato indica una reale pericolosità e riprovevolezza dell’autore. Si considerano la natura dei reati precedenti, la loro gravità, la loro vicinanza nel tempo e il tipo di devianza che esprimono. Nel caso analizzato, i precedenti gravi e recenti, inclusa l’associazione per delinquere, hanno giustificato l’aggravante.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Se un ricorso viene dichiarato inammissibile, come in questo caso, la Corte di Cassazione non esamina il merito della questione. La condanna precedente diventa definitiva e il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, qui fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3725 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3725 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 12/12/2025
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d’appello ha confermato la sentenza di primo grado e ha condannati alla pena di anno 1 e mesi 4 di reclusione per il reato di cui agli artt. 81 cpv cod. pen. e 73 d.P.R. 309/1990, per aver, senza l’autorizzazione detenuto e al fine di cederla terzi, sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso netto complessivo di grammi 1,33 in due bustine e sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso netto complessivo di grammi 460,00 da cui possono ricavarsi 2.768 dosi medie singole, in un’altra bustina.
Il COGNOME deduce due motivi di ricorso. Con il primo motivo lamenta vizio di motivazione violazione di legge in ordine alla mancata applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’applicazio dell’alt 99 co. 4 cod. pen.
COGNOME deduce, con un unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine alla mancat applicazione del comma 5 art. 73 d.P.R. 309/1990.
In relazione al ricorso del COGNOME.
La prima censura, comune ad entrambi i ricorrenti, è manifestamente infondata. La Corte d’appello ha infatti evidenziato la significatività del dato ponderale, trattandosi di un quant di sostanza del tipo marijuana nel numero 2 di bustine contenenti sostanza vegetale allo stat secco, del peso netto complessivo di grammi 1,33 e nel numero 1 di bustina contenente sostanza vegetale allo stato secco, del peso netto complessivo di grammi 460,00 contenente 69.199,5 mg di principio attivo da cui possono ricavarsi 2.700 dosi medie singole.
In ordine al motivo formulato da COGNOME, concernente la recidiva, si osserva che, ne verificare in concreto la sussistenza della recidiva il giudice deve valutare se la reitera dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla quali grado di offensività dei comportamenti e del grado di colpevolezza al di là del mero indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Cass. Sez Un 27.5.2010 n 35738). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha sottolineato la spiccata attitudine luc dell’imputato e la pericolosità già emersa dalle sue precedenti condanne. Il nuovo reato oggetto del presente giudizio si inserisce infatti nel solco del suo pregresso percorso criminale. Non p inoltre, sostenersi che i reati già definitivamente accertati a suo carico siano remoti o di s rilevanza: al contrario, essi risultano recenti e, nel caso del COGNOME, anche particolarmente g comprendendo la partecipazione a un’associazione per delinquere ex art. 416 cod.pen., finalizzata alla commissione di furti e ben 12 delitti scopo.
Stante l’inammissibilità dei ricorsi, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisan assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 18 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 12/12/2025
Il consigliere este ore
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Il Presidente