Recidiva Spaccio: La Cassazione Conferma la Pena Aggravata
La gestione della recidiva spaccio rappresenta un punto cruciale nel diritto penale, poiché bilancia la necessità di punire il singolo reato con la valutazione della pericolosità sociale del reo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i criteri per cui un aumento di pena basato sulla recidiva è da considerarsi legittimo, dichiarando inammissibile il ricorso di un imputato che contestava proprio questo aspetto. Vediamo nel dettaglio la vicenda e i principi affermati dai giudici.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna per spaccio di sostanze stupefacenti, inflitta dal Tribunale e confermata dalla Corte d’Appello. L’imputato decideva di ricorrere in Cassazione, non per contestare la sua colpevolezza, ma per criticare la determinazione della pena. In particolare, il ricorrente sosteneva che i giudici di merito non avessero fornito una motivazione adeguata e sufficiente per giustificare l’applicazione dell’aggravante della recidiva, prevista dall’art. 99 del codice penale.
La Decisione della Corte sulla recidiva spaccio
La Corte di Cassazione ha respinto le argomentazioni della difesa, definendo il ricorso “manifestamente infondato”. Secondo gli Ermellini, sia il giudice di primo grado sia la Corte d’Appello avevano correttamente adempiuto al loro obbligo motivazionale. La decisione di applicare l’aumento di pena per la recidiva non era stata un automatismo, ma il risultato di una valutazione ponderata e ben argomentata, immune da vizi logici e quindi non sindacabile in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della pronuncia risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha convalidato l’operato dei giudici di merito. La decisione di applicare l’aggravante della recidiva spaccio era sorretta da un “conferente apparato argomentativo” basato su elementi concreti e specifici. I giudici avevano infatti tenuto conto di:
1.  Pluralità di precedenti specifici e reiterati: L’imputato non era nuovo a reati legati agli stupefacenti, avendo già riportato condanne per fatti simili, anche più gravi (ai sensi dell’art. 73, comma 1, d.P.R. 309/90).
2.  Reiterazione delle condotte nel tempo: Le attività di spaccio non erano un episodio isolato, ma si inserivano in un percorso criminale costante.
3.  Commissione di reati di diversa natura: La storia criminale del soggetto includeva anche altri tipi di reati, delineando un profilo di generale inosservanza della legge.
4.  Un successivo arresto per fatti della stessa specie: Un ulteriore elemento che confermava la persistenza nella condotta illecita.
Questi fattori, nel loro insieme, dimostravano una “spiccata capacità a delinquere” e una “propensione alla commissione di reati della stessa specie”. Di conseguenza, l’aggravio di pericolosità sociale, che è il presupposto per l’applicazione della recidiva, era pienamente provato e la motivazione dei giudici di merito risultava completa e logica.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: non basta lamentare una presunta carenza di motivazione per sperare di ottenere l’annullamento dell’aggravante della recidiva. Se la decisione dei giudici di merito si fonda su un’analisi dettagliata e concreta della storia criminale dell’imputato, evidenziando elementi specifici che dimostrano una sua consolidata propensione al crimine, il loro giudizio sul trattamento sanzionatorio è difficilmente attaccabile in Cassazione. La valutazione della pericolosità sociale, quando ancorata a fatti precisi come i precedenti penali, diventa un pilastro solido che giustifica una risposta sanzionatoria più severa, in linea con la funzione non solo punitiva ma anche preventiva della pena.
 
Quando è giustificata l’applicazione dell’aggravante della recidiva in un caso di spaccio?
Secondo questa ordinanza, l’applicazione è giustificata quando i giudici la motivano sulla base di elementi concreti che dimostrano la pericolosità del soggetto, come la pluralità di precedenti specifici, la reiterazione delle condotte criminali nel tempo e la commissione di altri reati, indicativi di una spiccata capacità a delinquere.
È sufficiente contestare genericamente la motivazione dei giudici per far annullare l’aggravante della recidiva?
No, non è sufficiente. Se la decisione dei giudici di primo e secondo grado è supportata da un apparato argomentativo logico e coerente, basato su fatti specifici (come la storia criminale dell’imputato), la Corte di Cassazione non può riesaminare il merito della valutazione e il ricorso risulta inammissibile.
Quali sono le conseguenze se il ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come previsto dall’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro (in questo caso, 3.000 euro) in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4034 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4034  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.11 ricorso di NOME AVV_NOTAIO NOME avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha confermato l’affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 73, comma 5, d 309/90 del Tribunale di Torino, è manifestamente infondato.
Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l’obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio.
Il Giudice di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità del precedenti specifici e reiterati comma 1 d.P.R. n. 309/90) sia della reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio, del commissione di reati di diversa natura e l’intervenuto arresto per fatti della stessa specie confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione alla commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti e che sono espressione di quell’aggravio pericolosità previsto dall’applicazione dell’art. 99 cod. pen.
Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato del cassazione.
 Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente a pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 Dicembre 2023
Il Consigliere estensore
Il Presid te