Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4392 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4392 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a VILLA CASTELLI il 07/05/1968
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di LECCE
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
D’NOME NOME ricorre per cassazione avversolesentenza di condanna per il reato di c 73, comma 5, d.P.R.309/1990, deducendo, con il primo motivo di ricorso, l’uso personal stupefacente e, con il secondo, difetto di motivazione in ordine all’applicazione dell
La censura è manifestamente infondata. Il giudice a quo ha evidenziato, in ord destinazione di spaccio della sostanza rinvenuta nella tasca dei pantaloni e all’in borsellino, il notevole quantitativo della droga rinvenuta, da cui è possibile ricav medie, l’ammontare della somma rinvenuta, incompatibile con la condizione di disoccu nonché il fatto che il ricorrente non risulta essere tossicodipendente né in cura presso viceversa, è stato già denunciato per violazioni di cui all’art. 73 d.P.R.309/1990. Da motivazionali della sentenza d’appello è dato quindi desumere una ricostruzione dei fatt e circostanziata e un corretto inquadramento giuridico degli stessi, avendo i giudici grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro co attraverso una disamina completa ed approfondita, in fatto e in diritto, delle processuali, dalle quali hanno tratto conseguenze corrette sul piano giuridico.
In ordine alla seconda doglianza, si è chiarito, in giurisprudenza, che il giudice deve fini dell’applicazione o meno dell’aumento di pena per la recidiva, se effettivamente qu costituisca, nel caso concreto, estrinsecazione di un incremento dello spessore crimina pericolosità del reo e giustifichi perciò una più grave punizione o se invece, per l’o della ricaduta, per i motivi che la determinarono, per il lungo intervallo di tempo tra reati e il nuovo delitto, per la diversità di indole delle varie manifestazioni delinque condotta tenuta in generale dal reo, questo incremento di pericolosità non sia riscontr 6, n. 34702 del 16/07/2008, Rv. 240706 ; Sez. 6, n. 18302 del 27/02/2007, Rv. 23642 2, n. 46452 del 19/03/2008, Rv. 242601; Sez. U, n. 35738 del 27 maggio 2010). Nel c specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz’altro da ritenersi adeguata, Corte territoriale fatto riferimento a due precedenti per reati analoghi, sebbene risa
*tla più recente condanna per il reato di ricettazione e per il reato di tentata e risalente nel tempo, evidenziando che tutti i suddetti reati risultano determinati I ucro GLYPH o, cui devono aggiungersi ben 8 condanne per violazioni delle misur prevenzione, sintomatiche della indifferenza del prevenuto ai precetti dell’autorità.
Alla declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pe delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/12/2024
Il Presidente Il Consigliere estensore