Recidiva Spaccio: Quando i Precedenti Escludono le Attenuanti
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito importanti chiarimenti sul concetto di recidiva spaccio e sulla valutazione complessiva della condotta del reo ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti. La pronuncia sottolinea come i precedenti penali specifici, uniti ad altri comportamenti antigiuridici, possano delineare un quadro di ‘inclinazione a delinquere’ tale da giustificare una maggiore severità sanzionatoria.
Il Contesto del Ricorso in Cassazione
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, previsto dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 309/1990 (Testo Unico Stupefacenti). La fattispecie riguardava la cessione di 8 grammi di eroina. L’imputato, tramite il suo difensore, contestava la decisione dei giudici di merito, lamentando in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti della particolare tenuità del fatto e del danno di lieve entità, nonché la contestata applicazione della recidiva.
La Valutazione della Recidiva Spaccio da parte della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo una mera riproposizione di argomentazioni già correttamente respinte nei precedenti gradi di giudizio. I giudici hanno confermato la validità del ragionamento della Corte d’Appello, che aveva escluso l’applicazione di qualsiasi beneficio sulla base di una valutazione complessiva e non frammentaria della personalità dell’imputato.
Esclusione delle Circostanze Attenuanti
La Corte ha chiarito perché le attenuanti non potessero trovare applicazione nel caso di specie.
1. Particolare tenuità del fatto: L’abitualità della condotta, dimostrata da due precedenti penali specifici in materia di stupefacenti, è stata considerata un elemento ostativo al riconoscimento della lieve entità del reato. La serialità del comportamento criminale indica una persistenza nel delitto che non è compatibile con la natura occasionale e minima che tale attenuante presuppone.
2. Danno di lieve entità (art. 62 n. 4 c.p.): La Corte ha ritenuto che lo spaccio di 8 grammi di eroina non potesse essere considerato di lieve rilevanza. La valutazione ha tenuto conto sia del profilo economico dell’operazione, sia, e soprattutto, del grave rischio per la salute pubblica che tale quantità di sostanza stupefacente comporta.
L’Inclinazione a Delinquere e la Recidiva
Un punto centrale della decisione riguarda la giustificazione dell’applicazione della recidiva. La Corte ha specificato che tale aggravante non derivava esclusivamente dalla matematica constatazione dei precedenti penali. Al contrario, è stata valorizzata anche la precedente condotta di resistenza a pubblico ufficiale e il tentativo di fuga messi in atto in occasione dell’arresto per il reato in esame. Questi comportamenti sono stati interpretati come espressione di una ‘consolidata e ingravescente inclinazione a delinquere’, un indicatore di pericolosità sociale che giustifica pienamente un trattamento sanzionatorio più severo.
le motivazioni della Decisione
Le motivazioni della Corte si fondano sul principio che la valutazione del giudice di merito deve essere congrua e logicamente argomentata. In questo caso, la Corte d’Appello aveva correttamente escluso le attenuanti e applicato la recidiva non sulla base di automatismi, ma attraverso un’analisi approfondita della personalità del reo, desunta da una pluralità di elementi concreti: i precedenti specifici, la quantità della droga e il comportamento tenuto durante l’arresto. La Cassazione ha ritenuto tale percorso logico-giuridico incensurabile, dichiarando il ricorso inammissibile e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
le conclusioni e Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale in materia di recidiva spaccio: la valutazione non si ferma al singolo episodio delittuoso. I giudici sono tenuti a considerare l’intera storia criminale e la condotta complessiva dell’imputato per determinarne la pericolosità e l’inclinazione a delinquere. La pronuncia serve da monito: la presenza di precedenti specifici, aggravata da comportamenti che manifestano disprezzo per l’autorità, rende estremamente difficile l’accesso a benefici e attenuanti, anche quando il singolo fatto di spaccio potrebbe, isolatamente considerato, apparire di non eccezionale gravità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già adeguatamente esaminate e respinte con motivazioni corrette dai giudici dei precedenti gradi di giudizio.
Su quali basi la Corte ha escluso l’applicazione delle circostanze attenuanti?
La Corte ha escluso l’attenuante della particolare tenuità del fatto a causa dell’abitualità della condotta, provata da due precedenti penali specifici. Ha inoltre negato l’attenuante del danno di lieve entità, considerando la quantità di 8 grammi di eroina rilevante sia dal punto di vista economico che per il rischio alla salute.
Quali elementi, oltre ai precedenti penali, hanno giustificato l’applicazione della recidiva?
Oltre ai precedenti specifici per spaccio, la Corte ha considerato una precedente resistenza a pubblico ufficiale e il tentativo di fuga al momento dell’arresto. Questi comportamenti sono stati visti come prova di una ‘consolidata e ingravescente inclinazione a delinquere’.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3987 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3987 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 22/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/01/2023 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
A
Ritenuto che il ricorso presentato dal difensore di NOME COGNOME riproduce deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti 3iuridici dai giudi di merito e, in particolare, che, nel confermare la condanna per il reato ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con congrua motivazione la Corte ha escluso la particolare tenuità de fatto evidenziando la abitualità della condotta stanti i due precedenti penali specifici;
ritenuto che la Corte ha motivatamente escluso la circostanza attenute ex art. 62 n. 4 cod. pen. evidenziando la rilevanza (in termini sia economici sia di rischio per la salute) d spaccio di 8 grammi di eroina;
ritenuto che nella sentenza impugnata l’applicazione della recidiva non è derivata esclusivamente dalla considerazione dei precedenti penali (specifici) ma anche dalla precedente resistenza a pubblico ufficiale e dal tentativo di fuga in occasione del rato p quale si procede non irragionevolmente valutandosi lo stesso come espressione di consolidata, e ingravescente inclinazione a delinquere;
ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 22 dicembre 2023
Il Consiglieir estensore
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Il Près ente