Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10224 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10224 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a TIVOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 04/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
k
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con unico motivo, deduce il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva semplice contestata;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, ne denuncia solo genericamente la carenza, e si limita a sollecitare un rinnovato esame di merito sul punto dedotto, non consentito in sede di legittimità;
Ritenuto, peraltro, che la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva semplice, con motivazione specifica, dettagliata e non manifestamente illogica, rilevando, invero, che l’imputato è recidivo, reiterato e specifico e che l’ultimo precedente per il reato di evasione cinque risaliva a giorni prima dell’ulteriore evasione contestata nel presente procedimento;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna delle( ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 febbraio 2026.