Recidiva: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’applicazione della recidiva è un tema centrale nel diritto penale, spesso oggetto di dibattito nelle aule di giustizia. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce i limiti del ricorso contro la sua applicazione, stabilendo che la mera riproposizione di censure già esaminate e respinte nei gradi di merito porta a una inevitabile dichiarazione di inammissibilità. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una condanna per il reato di cui all’art. 385 del codice penale (evasione). L’imputato, dopo la conferma della sentenza da parte della Corte d’Appello, decideva di presentare ricorso per Cassazione. L’unica doglianza sollevata riguardava un presunto vizio di motivazione relativo all’applicazione della recidiva, un’aggravante che tiene conto dei precedenti penali del condannato.
La Questione Giuridica: L’Applicazione della Recidiva
Il ricorrente contestava il modo in cui i giudici di merito avevano giustificato l’aumento di pena derivante dalla sua condizione di recidivo. Secondo la difesa, la motivazione della sentenza d’appello non era sufficiente a supportare tale decisione. Il fulcro del ricorso verteva quindi sulla correttezza logico-giuridica delle argomentazioni usate dalla Corte d’Appello per confermare la pericolosità sociale dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Recidiva
La Suprema Corte ha esaminato l’unico motivo di ricorso e lo ha ritenuto inammissibile. I giudici hanno osservato che le argomentazioni presentate non erano nuove, ma si limitavano a riprodurre le stesse censure già adeguatamente valutate e disattese dalla Corte d’Appello. Il ricorso, pertanto, mancava di quella specificità e novità necessarie per poter essere esaminato nel merito in sede di legittimità.
Le Motivazioni
La motivazione della Cassazione si fonda su un principio consolidato della procedura penale: il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già sconfessate. I giudici di merito avevano, infatti, fornito una motivazione corretta e logica per l’applicazione della recidiva. Avevano dato atto dei “numerosi ed allarmanti precedenti penali” a carico del ricorrente, considerandoli elementi idonei a dimostrare una sua “maggiore pericolosità sociale”. Di fronte a una motivazione così ancorata ai fatti e immune da vizi logici, il tentativo del ricorrente di riproporre le medesime questioni si è rivelato infruttuoso. La Corte ha quindi ribadito che, in assenza di critiche specifiche e pertinenti contro la logicità della decisione impugnata, il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Conclusioni
L’ordinanza in esame offre un importante monito: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente dissentire dalla decisione di secondo grado, ma è necessario articolare critiche precise che ne evidenzino vizi specifici. La riproposizione di argomenti generici o già respinti con motivazione adeguata comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia rafforza il ruolo della Cassazione come giudice della legittimità e non del merito, ponendo un freno ai ricorsi meramente dilatori.
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Sulla base del provvedimento, un ricorso è dichiarato inammissibile quando si limita a riproporre censure e motivi già adeguatamente esaminati e respinti con corretti argomenti giuridici dai giudici dei gradi precedenti, senza introdurre nuove e specifiche critiche.
Come è stata giustificata l’applicazione della recidiva in questo caso?
I giudici di merito l’hanno giustificata evidenziando i numerosi e allarmanti precedenti penali a carico del ricorrente, ritenuti idonei a dimostrare una sua maggiore pericolosità sociale.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro (in questo caso, tremila euro) in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 34754 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 34754 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOME a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Formigli
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’art. 385 cod. pen.);
EsamiNOME il motivo di ricorso;
Ritenuto che l’unico motivo del ricorso, con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine all’applicazione della recidiva, risulta riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito, i quali hanno dato atto dei numerosi ed allarmanti precedenti penali a carico del ricorrente, idonei a dimostrare una maggiore pericolosità sociale dello stesso (v. p. 3 della sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/10/2025