Recidiva e Inammissibilità del Ricorso: L’Analisi della Cassazione
L’istituto della recidiva rappresenta un elemento cruciale nel diritto penale, riflettendo la maggiore pericolosità sociale di chi, nonostante una precedente condanna, delinque nuovamente. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito i principi che governano la valutazione di tale circostanza, chiarendo le conseguenze processuali per chi propone un ricorso palesemente infondato contro il suo riconoscimento.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte di Appello. Il fulcro della contestazione era il riconoscimento della recidiva, ritenuta ingiusta dal ricorrente. La difesa sosteneva che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato la sussistenza di un’aumentata pericolosità sociale, elemento necessario per l’applicazione di tale aggravante.
La Valutazione della Recidiva da parte della Corte di merito
La Corte di Cassazione, nel respingere il ricorso, ha innanzitutto sottolineato come la Corte di Appello avesse già fornito una motivazione congrua e logica. I giudici di secondo grado avevano evidenziato la presenza di “plurimi precedenti penali anche recenti con numerose condanne irrevocabili”. Questa cronica incapacità dell’imputato di rispettare la legge è stata considerata un “segno tangibile della aumentata pericolosità sociale”, giustificando pienamente l’applicazione dell’articolo 99 del codice penale in materia di recidiva.
La Decisione della Corte di Cassazione
Gli Ermellini hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su due pilastri: la manifesta infondatezza del motivo e la sua natura meramente riproduttiva. Il ricorso, infatti, si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già esaminate e correttamente confutate dalla Corte di Appello, senza introdurre nuovi elementi di critica validi.
Le Motivazioni
La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso fosse manifestamente infondato, poiché la Corte d’Appello aveva compiutamente argomentato la sua decisione sulla recidiva. La presenza di numerosi e recenti precedenti penali irrevocabili è stata considerata una prova concreta dell’incapacità dell’imputato di conformarsi alle norme di legge, manifestando così una pericolosità sociale accentuata. La censura sollevata in sede di legittimità era, inoltre, una semplice ripetizione di una doglianza già adeguatamente respinta nel grado precedente, senza che venissero prospettati vizi logici o giuridici nel ragionamento dei giudici di merito.
Le Conclusioni
L’ordinanza stabilisce un principio chiaro: la proposizione di un ricorso per cassazione che si limita a ripetere argomenti già motivatamente respinti in appello, soprattutto in presenza di una chiara situazione di recidiva fondata su precedenti specifici, è destinata all’inammissibilità. Tale esito, ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, comporta non solo la conferma della decisione impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, che nel caso di specie è stata quantificata in 3.000 euro. Questa pronuncia funge da monito contro i ricorsi dilatori o pretestuosi, riaffermando la solidità delle valutazioni di merito quando basate su elementi oggettivi come la storia criminale dell’imputato.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione si limita a ripetere argomenti già respinti in appello?
Il ricorso viene considerato manifestamente infondato e riproduttivo, portando a una dichiarazione di inammissibilità da parte della Corte.
Come viene giustificata la recidiva e l’aumentata pericolosità sociale nel caso esaminato?
La Corte la giustifica sulla base della presenza di plurimi precedenti penali, anche recenti, e di numerose condanne irrevocabili, che dimostrano l’incapacità dell’imputato di rispettare le leggi.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39531 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato a RIMINI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di NOME;
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si censura la ritenuta recidiva è manifestamente infondato e , og..6…e riproduttivo di analoga cc ura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che, non prima di aveva rilevato la presenza di plurimi precedenti penali anche recenti con numerose condanne irrevocabili, ha messo in evidenza la dimostrata incapacità dell’imputato di rispettare delle leg segno tangibile della aumentata pericolosità sociale ex art. 99 cod. pen.;
rilevato, pertanto, che all’inammissibilità del ricorso per cassazione consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare in euro 3.000,00 (tremila).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 30/09/2024.