Recidiva Reiterata e Attenuanti: la Cassazione Conferma il Divieto di Prevalenza
L’ordinanza della Corte di Cassazione in esame affronta un tema cruciale nel diritto penale: il bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti, soprattutto quando l’imputato è un soggetto con recidiva reiterata. La Suprema Corte ha ribadito un principio normativo inderogabile, dichiarando inammissibile un ricorso che mirava a ottenere un trattamento sanzionatorio più mite in palese contrasto con la legge.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello nei confronti di un individuo per il reato di spendita e introduzione nello Stato di monete falsificate, previsto dall’art. 453 del codice penale. L’imputato, non accettando la decisione dei giudici di merito, ha presentato ricorso per Cassazione. L’unico motivo di doglianza riguardava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate. Secondo la difesa, tale concessione avrebbe comportato una pena più lieve.
La Decisione della Corte sulla recidiva reiterata
La Corte di Cassazione ha rigettato la richiesta in modo netto, dichiarando il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su una valutazione di manifesta infondatezza, poiché la pretesa del ricorrente si scontrava direttamente con un divieto esplicito previsto dal codice penale. I giudici hanno sottolineato come la normativa vigente ponga dei paletti invalicabili al potere discrezionale del giudice nel bilanciamento delle circostanze quando entra in gioco la recidiva reiterata.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione risiede nell’applicazione dell’articolo 69, quarto comma, del codice penale. Questa norma disciplina il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti. In particolare, stabilisce che, qualora l’imputato sia un recidivo reiterato ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale, opera un categorico divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti.
In altre parole, la legge impedisce al giudice di considerare le attenuanti (siano esse generiche o specifiche) più importanti delle aggravanti, bloccando di fatto la possibilità di una significativa riduzione della pena. La richiesta del ricorrente, ignorando questa disposizione, si è rivelata priva di qualsiasi fondamento giuridico. La Corte, pertanto, non ha potuto fare altro che prenderne atto e dichiarare l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente anche al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma la rigidità del legislatore nei confronti di chi delinque ripetutamente. Il meccanismo della recidiva reiterata non è solo un’aggravante, ma un vero e proprio status che modifica le regole del gioco processuale, limitando la discrezionalità del giudice nel commisurare la pena. Per gli operatori del diritto e per i cittadini, emerge una chiara indicazione: la valutazione della personalità e della condotta dell’imputato, che solitamente avviene tramite le attenuanti generiche, trova un limite insuperabile di fronte a una carriera criminale consolidata, così come definita dalla legge.
È possibile ottenere la prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in caso di recidiva reiterata?
No, l’ordinanza chiarisce che, ai sensi dell’art. 69, comma quarto, del codice penale, in caso di applicazione della recidiva reiterata vige il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti.
Qual è stato l’esito del ricorso presentato alla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte lo ha ritenuto manifestamente infondato perché la richiesta del ricorrente era in palese contrasto con una norma di legge.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso viene dichiarato inammissibile in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 45658 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 45658 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 23/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato a NAPOLI il 25/10/1982
avverso la sentenza dei 30/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
-dita la relazione svolta dal Consigliere. NOME COGNOME
Rilevato che COGNOME Agostino ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la condanna dell’imputato per il reato di cui all’ad 453 cod. pen.;
Considerato che l’unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è manifestamente infondato poiché in palese contrasto con il dato normativo. Ai sensi dell’art. 69, comma quarto, cod. pen., nel giudizio di comparazione delle circostanze, in caso di applicazione della recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., opera il divieto di prevalenz delle circo stanze attenuanti;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23 ottobre 2024