Recidiva Reiterata Specifica: Le Attenuanti Generiche Non Possono Prevalere
La recente ordinanza della Corte di Cassazione, n. 18733/2024, offre un importante chiarimento sul bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti nel processo penale, con un focus particolare sulla recidiva reiterata specifica. Questa pronuncia conferma un principio rigido del nostro ordinamento: quando un imputato ha già commesso più volte reati della stessa indole, la discrezionalità del giudice nel concedere le attenuanti generiche in prevalenza viene meno. Analizziamo insieme la decisione e le sue implicazioni.
Il Caso: Un Ricorso Contro la Dosimetria della Pena
Il caso trae origine da una condanna per violazione della legge sugli stupefacenti (art. 73, d.P.R. 309/1990). L’imputato, dopo la conferma della sentenza in appello, ha proposto ricorso per cassazione lamentando un’errata dosimetria della pena. In particolare, la difesa sosteneva che la Corte d’Appello avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alle aggravanti contestate, tenendo conto di specifici elementi a favore dell’imputato evidenziati nell’atto di appello.
La richiesta mirava a ottenere una riduzione della pena inflitta, fissata in un anno e otto mesi di reclusione oltre a 3.000 euro di multa.
La Decisione della Cassazione sulla Recidiva Reiterata Specifica
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un duplice binario: la genericità del motivo di ricorso e, soprattutto, l’esistenza di un divieto di legge insuperabile.
I giudici hanno evidenziato come il ricorso non si confrontasse adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, risultando così generico. Ma il punto cruciale risiede nell’applicazione della normativa sulla recidiva reiterata specifica.
Le Motivazioni: Il Divieto di Prevalenza delle Attenuanti
Il cuore della decisione è la motivazione giuridica che ha reso il ricorso privo di fondamento. La Corte di Cassazione ha richiamato l’attenzione sul combinato disposto degli articoli 69, quarto comma, e 99, quarto comma, del codice penale. Queste norme stabiliscono un regime speciale per l’imputato che sia recidivo reiterato e specifico.
Nel caso di specie, l’imputato aveva a suo carico ben otto condanne precedenti. Questa condizione lo qualificava come soggetto con recidiva reiterata specifica. La legge prevede espressamente che, in tale ipotesi, le circostanze attenuanti (diverse da quelle previste da specifiche disposizioni di legge) non possano essere ritenute prevalenti sulla recidiva stessa. Si tratta di un automatismo legale che impedisce al giudice di effettuare il giudizio di bilanciamento in favore dell’imputato.
Di conseguenza, gli elementi di fatto offerti dalla difesa per sostenere la richiesta di prevalenza delle attenuanti erano irrilevanti, poiché la legge preclude a monte tale possibilità. Il ricorso è stato quindi giudicato inammissibile non solo per genericità, ma perché manifestamente infondato dal punto di vista legale.
Le Conclusioni: L’Automatismo della Legge e le Conseguenze
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la carriera criminale di un imputato ha un peso determinante nella commisurazione della pena. La recidiva reiterata specifica non è una semplice circostanza da valutare, ma un ostacolo normativo che limita drasticamente la discrezionalità del giudice nel concedere benefici.
Le implicazioni pratiche sono chiare:
1. Limiti al Giudizio di Bilanciamento: Per gli imputati con una storia di recidiva specifica e ripetuta, la speranza di ottenere una pena più mite attraverso la prevalenza delle attenuanti generiche è preclusa dalla legge.
2. Onere di Specificità del Ricorso: Un ricorso per cassazione deve sempre confrontarsi puntualmente con le motivazioni della sentenza impugnata. Limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni dell’appello, senza contestare la logica giuridica della decisione, porta a una declaratoria di inammissibilità.
3. Costi del Ricorso Inammissibile: Come previsto dall’art. 616 c.p.p., l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche di una somma in favore della Cassa delle ammende, che nel caso specifico è stata quantificata in 3.000 euro.
In caso di recidiva reiterata specifica, le attenuanti generiche possono essere considerate prevalenti?
No, la Corte di Cassazione ha confermato che, in base agli articoli 69 e 99 del codice penale, in ipotesi di recidiva reiterata specifica le attenuanti non possono essere concesse in regime di prevalenza rispetto all’aggravante della recidiva.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile principalmente per due ragioni: era generico, in quanto non si confrontava con la specifica motivazione della sentenza d’appello, e la richiesta era legalmente infondata a causa del divieto di legge di concedere la prevalenza delle attenuanti in caso di recidiva reiterata specifica.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
A norma dell’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, in questo caso fissata in 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 18733 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 18733 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17/01/2023 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del GIP presso il Tribunale de La Spezia 27/04/2022, che aveva condannato NOME per il reato di cui all’articolo 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 alla pena di anni 1 mesi 8 di reclusione ed euro 3.000 di multa.
Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, lamentando violazione di legge in riferimento alla dosimetria della pena.
Censura in particolare che le attenuanti generiche avrebbero dovuto essere concesse in regime di prevalenza, in ragione dei motivi evidenziati nell’atto di appello.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
La Corte di appello ha chiarito che le attenuanti atipiche non potevano essere concesse in prevalenza, stante il regime previsto dagli articoli 69, comma quarto, e 99, comma quarto, cod. pen., il quale prevede che nell’ipotesi di recidiva reiterata specifica (nel caso di specie l’imputato ha riportato ben otto condanne) esse non possono essere concesse in regime di prevalenza, a nulla rilevando gli elementi di fatto offerti in valutazione dalla difesa.
Il ricorso non si confronta affatto con la motivazione addotta dalla sentenza, risultando quindi inammissibile per genericità.
Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso in Roma il 23 febbraio 2024.