Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 27193 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 27193 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato che, con unico motivo di ricorso, NOME, condannato in primo e secondo grado per i reati di cessione di sostanza stupefacente, deduce la violazione degli artt. 69, ul comma, e 99, quarto comma, cod. pen., oltre che la manifesta illogicità della motivazione, co argomentazioni meramente apparenti e omettendo di confrontarsi puntualmente con il testo del provvedimento impugnato.
Considerato che il motivo in parola risulta non specifico, perché prospetta deduzioni de tutto prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, che la appello ha adeguatamente motivato in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reitera specifica infraquinquennale;
che infatti il ricorrente risulta gravato da due condanne precedenti commesse per finalità illecito profitto al pari del caso di specie, e che i fatti oggetto di imputazione sono stati co nei cinque anni successivi alla condanna più recente avvenuta nel 2020, che dalla lettura congiunta delle precedenti condanne si ravvisano le medesime finalità d illecito profitto e che non residuano dubbi in ordine alla ingravescente propensione crimina dell’odierno imputato;
che dunque la recidiva contestata è stata correttamente ritenuta sussistente dai giudici merito;
che, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevat che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ric senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declarator dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere dell spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2024
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Il Consigliere estensore
Il Presidente