Recidiva Reiterata: Quando il Passato Criminale Rende Inammissibile il Ricorso
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ha ribadito le severe conseguenze della recidiva reiterata nel processo penale, chiarendo come questa condizione influenzi direttamente istituti fondamentali come la prescrizione del reato e il bilanciamento delle circostanze. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un’imputata, condannata per furto aggravato, proprio a causa del suo status di recidiva. Analizziamo insieme i dettagli di questa importante decisione.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una condanna in primo grado per il delitto di furto aggravato. La Corte d’Appello, in parziale riforma della prima sentenza, aveva riconosciuto l’equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti contestate, rideterminando la pena. Nonostante questa parziale riforma, la difesa dell’imputata ha deciso di proporre ricorso per Cassazione, sollevando due questioni principali: la presunta prescrizione del reato e l’errata gestione del bilanciamento delle circostanze.
I Motivi del Ricorso e l’Impatto della Recidiva Reiterata
Il ricorso si basava su due pilastri, entrambi demoliti dalla Corte a causa della condizione di recidiva reiterata dell’imputata.
La Questione della Prescrizione
La difesa sosteneva che il reato si fosse estinto per prescrizione in un momento successivo alla sentenza di primo grado ma precedente a quella d’appello. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha definito questo motivo ‘manifestamente infondato’. La ragione risiede nel fatto che la condizione di recidiva reiterata, già riconosciuta nel giudizio di merito, ha l’effetto di interrompere o allungare i termini di prescrizione, rendendo il calcolo della difesa errato. Il reato, quindi, non era affatto estinto.
Il Bilanciamento delle Circostanze e la Dosimetria della Pena
Il secondo motivo di ricorso lamentava una violazione di legge e un vizio di motivazione riguardo la mancata prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle aggravanti. Anche questa doglianza è stata respinta seccamente. La Corte ha chiarito tre punti fondamentali:
1. Le circostanze attenuanti generiche erano state effettivamente concesse nel giudizio d’appello.
2. La loro prevalenza sulle aggravanti era legalmente impossibile. L’articolo 69, comma 4, del codice penale vieta espressamente al giudice di dichiarare le attenuanti prevalenti quando l’imputato è un recidivo reiterato.
3. La lamentela sulla quantificazione della pena è stata giudicata ‘generica’, ovvero non sufficientemente argomentata per poter essere esaminata in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte Suprema ha dichiarato il ricorso inammissibile basandosi su una motivazione sintetica ma ineccepibile. Entrambi i motivi di ricorso sono stati giudicati ‘manifestamente infondati’. Per quanto riguarda la prescrizione, la condizione di recidiva reiterata funge da ostacolo legale, impedendo che il tempo cancelli il reato nei termini ordinari. Sul bilanciamento delle circostanze, la decisione non è frutto di una discrezionalità del giudice d’appello, ma di un preciso divieto normativo. L’art. 69, comma 4, c.p. è chiaro nel porre un limite invalicabile al potere del giudice in presenza di un recidivo reiterato. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, come conseguenza, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza riafferma un principio cruciale del nostro ordinamento penale: la recidiva reiterata non è una mera etichetta, ma uno status giuridico con conseguenze sostanziali e processuali gravose. Per chi si trova in questa condizione, le possibilità di ottenere benefici, come la prevalenza delle attenuanti, si riducono drasticamente, e i tempi per l’estinzione del reato si allungano. La decisione della Cassazione serve da monito, sottolineando come la persistenza nel commettere reati comporti un irrigidimento del sistema sanzionatorio, limitando la discrezionalità giudiziale e rendendo più difficile la difesa in giudizio.
La condizione di recidivo reiterato influisce sulla prescrizione del reato?
Sì, secondo l’ordinanza, il fatto che alla ricorrente fosse stata riconosciuta la recidiva reiterata ha impedito che il reato si estinguesse per prescrizione nei tempi sostenuti dalla difesa, rendendo il motivo di ricorso infondato.
Un recidivo reiterato può ottenere la prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti?
No, la Corte chiarisce che la prevalenza delle circostanze attenuanti è legalmente impedita dal disposto dell’art. 69, comma 4, del codice penale, quando l’imputato è un recidivo reiterato. Il giudice può al massimo concedere l’equivalenza.
Cosa succede se un ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
In questo caso, la dichiarazione di inammissibilità ha comportato la condanna definitiva della ricorrente, che è stata inoltre obbligata al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3329 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3329 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 18/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a AVERSA il 17/08/1953
avverso la sentenza del 26/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
R.g 35006-2024 – Rel. COGNOME Ud. 18.12.2024 –
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, riconosciuta l’equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e le aggravanti e conseguentemente rideterminato il trattamento sanzionatorio, ha parzialmente riformato la pronunzia di primo grado con la quale la ricorrente era stata ritenuta responsabile del delitto di furto aggravato;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata pronuncia di prescrizione del reato, ritenendo la stessa decorsa dopo la sentenza di prime cure ma prima della pronunzia di appello – è manifestamente infondato in quanto, essendo stata riconosciuta la recidiva reiterata (si veda, sul punto, pag. 4 della sentenza impugnata), il reato non risulta attualmente prescritto;
Considerato che il secondo motivo di ricorso – con il quale la ricorrente denunzia violazione della legge e vizio motivazionale in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, al giudizio di bilanciamento e alla commisurazione della pena – è manifestamente infondato e generico posto che:
-le circostanze attenuanti generiche sono state concesse;
-la prevalenza è impedita dal disposto dell’art. 69, comma 4, cod. pen., trattandosi di recidivo reiterato;
-la doglianza sulla dosimetria della pena è generica.
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 18 dicembre 2024.