Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 51590 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 4 Num. 51590 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME (CODICE_FISCALE) nato in Tunisia il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/10/2022 del TRIBUNALE di GROSSETO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME AVV_NOTAIO, che ha
chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 21 ottobre 2022, all’esito di giudizio abbreviato, il Tribunale di Grosseto ha affermato la penale responsabilità di NOME per i seguenti reati commessi il 18 marzo 2022: artt. 99, 56, 624, 625 n. 2 cod. pen. (capo 1); artt. 99, 624, 625 n. 2 e n. 7 (capo 2); art. 4, comma 2, legge 4 aprile 1975 n.110 (capo 3). Il Tribunale ha escluso la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen. osservando che l’imputato si era impossessato (o aveva tentato di impossessarsi) di beni custoditi all’interno di autovetture e, pertanto, non esposti alla pubblica fede per necessità o consuetudine. Ha ritenuto sussistente, COGNOME invece, COGNOME la COGNOME contestata COGNOME recidiva COGNOME (reiterata COGNOME specifica COGNOME ed infraquinquennale) considerandola espressione di maggiore capacità a delinquere e pericolosità sociale. I reati sono stati considerati uniti dal vincolo del continuazione, è stato ritenuto più grave il furto consumato di cui al capo 2) e la pena è stata determinata nella misura di anni uno, mesi undici di reclusione ed C 1.100,00 di multa (pena base anni due di reclusione ed C 927,00 di multa; aumentata per la recidiva ai sensi dell’art. 63, comma 4, cod. pen. ad anni due, mesi uno di reclusione ed C 1.000,00 di multa; aumentata per la continuazione ad anni due, mesi undici di reclusione ed C 1.700,00 di multa; ridotta alla misura indicata per la scelta del rito).
Contro la sentenza, l’imputato ha proposto tempestivo ricorso per mezzo del proprio difensore deducendo violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della recidiva di cui all’art. 99, comma 4, cod. pen. e alla conseguente determinazione della pena.
Il difensore osserva che, alla data dei fatti, NOME aveva riportato due condanne per furto tentato e consumato conseguenti a due sentenze di applicazione della pena su richiesta: la prima, pronunciata il 13 gennaio 2018 (irrevocabile il 30 marzo 2018); la seconda, pronunciata il 12 marzo 2018 (irrevocabile il 28 maggio 2018). Rileva che, come emerge dal certificato del casellario giudiziale in atti, in nessuno di questi casi all’imputato era sta contestata la recidiva, né tale contestazione era possibile, atteso che, quando le sentenze furono pronunciate, l’imputato non aveva riportato precedenti condanne definitive per delitti. Secondo la difesa, in tale situazione, la recidiva reiterata avrebbe potuto essere ritenuta sussistente. Per ritenerla, infatti, non è sufficiente che l’imputato sia gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una maggiore attitudine criminosa, ma è anche necessario che vi sia stata, in una di queste precedenti condanne, una dichiarazione di recidiva. A sostegno di tale interpretazione, la difesa ha sottolineato che, con ordinanza del 13 settembre
2022, la Quinta Sezione penale di questa Corte ha rimesso alle Sezioni unite la seguente questione: ‘, ai fini dell’applicazione della recidiva reiterata, si necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale».
Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte,chiedendo il rigetto i del ricorso alla luce affermati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878. 1
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non è fondato
La difesa sostiene che nelle sentenze di applicazione della pena divenute irrevocabili prima della commissione dei reati per cui si procede non era mai stata dichiarata la recidiva, sicché l’aggravante prevista dall’art. 99, comma 4, cod. pen. non avrebbe potuto essere ritenuta sussistente. La questione è di indubbio rilievo A perché incideLge0 determinazione della pena. La sentenza impugnata, infatti, ha ritenuto il concorso tra aggravanti ad effetto speciale ai sensi dell’art. 6 comma 4, cod. pen. e ha applicato l’art. 81 ultimo comma, cod. pen., determinando l’aumento per continuazione in misura non inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
La sentenza impugnata ha ritenuto sussistente la recidiva reiterata sulla base dell’orientamento giurisprudenziale secondo cui «ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell’imputato, né è necessario che in relazione ad altri procedimenti definiti con sentenza irrevocabile sussistessero astrattamente i presupposti per riconoscere la recidiva semplice, ma è sufficiente che al momento della consumazione del reato l’imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolosità sociale» (Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, COGNOME, Rv. 281229; Sez. 2, n. 35159 del 01/07/2022, Lodi, Rv. 283848).
Con ordinanza del 13 settembre 2022 (n. 36738/22) la quinta Sezione penale di questa Corte ha ritenuto che tale orientamento maggioritario dovesse essere oggetto di ripensamento «a favore della tesi secondo cui, ai fini’dell’applicazione della recidiva reiterata, è necessaria una sentenza, divenuta irrevocabile
anteriormente al fatto per il quale si procede, che abbia condannato l’imputato per un reato aggravato dalla recidiva» (pag. 5 della motivazione). Nella cdnsapevolezza che questo avrebbe determinato un contrasto giurisprudenziale, si è ritenuto di rimettere la questione alle Sezioni Unite, cui è stato chiesto d valutare: «se, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero sia sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestino una sua maggiore pericolosità sociale».
La questione è stata esaminata e decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 32318 del 30/03/2023 secondo la quale se all’imputato è stata contestata la recidiva reiterata, ai fini dell’applicazione di tale circostanza «è sufficiente che, momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice».
Ed invero, come il supremo Collegio ha opportunamente sottolineato alle pagine 19 e 20 della motivazione (richiamando anche i principi affermati con la sentenza Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247839): «il giudizio sulla recidiva, pur essendo incentrato sulla rilevanza dell’ultimo delitto commesso rispetto alla valutazione dell’accresciuta attitudine a delinquere, deve avere ad oggetto la totalità dei reati compresi nella sequenza recidivante, nel loro apporto all’incremento dell’attitudine suindicata. Il riferimento a questo principio mostra come sia assolutamente possibile e praticabile una valutazione della maggiore attitudine a delinquere, rispetto alla ravvisabilità dell’ipotesi della recid reiterata, anche in assenza di una precedente valutazione in tal senso relativamente alla fattispecie intermedia della recidiva semplice. Se, infatti, l’oggetto del giudizio sulla recidiva reiterata, come sulla recidiva in generale, deve comprendere il contributo specifico di tutti i reati della serie esaminata alla formazione ed al consolidamento della risoluzione e della disposizione criminale del reo, lo stesso assorbe necessariamente quella che sarebbe stata la valutazione sul passaggio della recidiva semplice, in quanto riguardante anche la significatività propria del delitto che avrebbe determinato la configurabilità di tale ipotesi. Nella situazione in esame, in altre parole, tale valutazione non rimane omessa, ma può e deve essere effettuata, sia pure retrospettivamente, nell’ambito di quella attinente alla fattispecie della recidiva reiterata. In sostanza, la doverosa considerazione della nuova fisionomia dell’istituto della recidiva non conduce inevitabilmente alla necessità che la recidiva reiterata sia valutata e ritenuta solo in presenza di un precedente riconoscimento della recidiva semplice, potendo le
relative esigenze essere realizzate nell’ambito del giudizio complessivo ai fini dell’applicazione della recidiva reiterata. Di conseguenza, non vi è ragione per superare un dato letterale e sistematico chiaramente orientato nell’escludere che il previo accertamento della recidiva semplice sia condizione per valutare l’applicabilità della recidiva reiterata».
Poiché il motivo di ricorso è infondato, ma non inammissibile, il rapporto di impugnazione si è validamente instaurato. Non ha rilievo, tuttavia, la modifica dell’art. 624, comma 3, cod. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (in vigore dal 30 dicembre 2022) che ha reso procedibili a querela i furti come quelli in esame atteso che entrambe le persone offese, in data 18 marzo 2022, hanno proposto rituale querela.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 29 novembre 2023
Il Cofísigliere estensore COGNOME Il Presidente