Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 40019 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 40019 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
y
MOTIVI DELLA DECISIONE
COGNOME NOME ricorre avverso il provvedimento in epigrafe, con il quale la Corte d’app di Palermo ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Palermo di condanna in relazione al reato di cui all’articolo 291-bis comma 1, DPR 43 del 1973, per la detenzione chilogrammi 214,2 di tabacchi lavorati esteri di contrabbando, ed ha ridotto la pena, con le riconosciute circostanze attenuanti generiche in misura equivalente alla recidiva reiterata, misura di anni uno mesi quattro di reclusione.
Il ricorrente deduce, con il primo motivo, il vizio di motivazione in relazione alla appli della recidiva e con il secondo motivo il vizio di violazione di legge e di motivazione in re al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in misura prevalente su contestata recidiva.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
L’applicazione della recidiva è stata argomentata in modo congruo e corretto in dirit Contrariamente all’assunto difensivo, la sentenza impugnata ha argomentato la maggiore pericolosità in capo all’imputato derivante dai numerosi precedenti penali per reati cont patrimonio e dunque specifici, e contro l’incolumità pubblica da cui ha tratto elementi per rit la maggiore pericolosità dell’imputato.
Come è noto, in tema, al fine di porre alcuni punti fermi, sono intervenute le Sezioni U di questa Corte (S.U. n. 35738 del 27/05/2010 P.G. in Calibè, Rv. 247838) che hanno stabilit che la recidiva, operando come circostanza aggravante inerente alla persona del colpevole, v obbligatoriamente contestata dal pubblico ministero, in ossequio al principio del contradditt ma può non essere ritenuta configurabile dal giudice, a meno che non si tratti dell’ipote recidiva reiterata prevista dall’art. 99, comma 5, cod. pen., (prima della pronuncia della cost. n. 185 del 2015) nel qual caso va anche obbligatoriamente applicata. Nell’enunciare ta principio, la Corte ha precisato che, in presenza di contestazione della recidiva a norma di dei primi quattro commi dell’art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verifi concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della cond pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, alla distanza temp tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eventuale occasionalità della a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalità del reo e del gr colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di prec penali.
Proprio con richiamo ai numerosi precedenti penali anche specifici (cfr. pag. 5), i giud merito hanno ancorato il giudizio di maggiore pericolosità, sicchè, contrariamente all’assu difensivo, hanno positivamente individuato e dato atto delle ragioni per operare l’aumento pena previsto dalla menzionata aggravante.
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile stante il divieto previsto dall’ar comma 4 cod.pen. di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidi
reiterata.
Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 3.000,00 euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 novembre 2025
Il consig . COGNOME stensore 7)
Il Presidente