Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10557 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10557 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI 04XQ1QV) nato il 31/12/1987
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOMECOGNOME
osservato che l’unico motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza di cui all’art. 99 comma quarto cod. pen., in particolare lamentando l’impossibilità per il giudice di affermare il carattere reiterato della circostanza in esame in assenza di una previa dichiarazione di recidiva semplice, è manifestamente infondato poiché «in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relati applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice’ (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.