Recidiva Reiterata: la Cassazione conferma i presupposti applicativi
L’istituto della recidiva reiterata rappresenta un elemento centrale nel diritto penale per la graduazione della pena, riflettendo la maggiore pericolosità sociale di chi commette nuovi reati dopo precedenti condanne. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce un punto fondamentale sui requisiti necessari per la sua applicazione, confermando un importante principio stabilito dalle Sezioni Unite.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva applicato l’aggravante della recidiva reiterata. Il ricorrente sosteneva che tale aggravante non potesse essere contestata in assenza di una precedente e formale dichiarazione giudiziale di recidiva semplice. Secondo la tesi difensiva, la recidiva reiterata presupporrebbe, come passaggio logico e giuridico indispensabile, un accertamento pregresso della condizione di recidivo semplice.
La Decisione della Corte e la Recidiva Reiterata
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente questa interpretazione, dichiarando il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Gli Ermellini hanno richiamato e fatto proprio il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 32318 del 2023. Tale principio stabilisce che per l’applicazione della recidiva reiterata non è affatto necessaria una previa dichiarazione di recidiva semplice. Ciò che conta è la situazione oggettiva dell’imputato al momento della commissione del nuovo reato.
Le Motivazioni della Sentenza
La Corte spiega che il cardine della questione risiede nella valutazione della storia criminale del soggetto. Per configurare la recidiva reiterata, è sufficiente che l’imputato, al momento della consumazione del nuovo illecito, risulti già gravato da più sentenze definitive per reati commessi in precedenza. Questi precedenti penali devono essere considerati dal giudice come indicatori di una maggiore pericolosità sociale. È onere del magistrato fornire una motivazione specifica e adeguata su questo punto, spiegando perché le precedenti condanne rendano il nuovo reato più grave e meritevole di un aumento di pena. La tesi del ricorrente, che richiedeva un passaggio formale intermedio (la dichiarazione di recidiva semplice), è stata quindi considerata un formalismo non richiesto dalla legge e contrario all’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un’interpretazione pragmatica e sostanzialista dell’istituto della recidiva. La decisione chiarisce che la valutazione sulla pericolosità sociale e sull’opportunità di applicare l’aggravante è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, il quale deve basarsi sui precedenti penali concreti e non su dichiarazioni formali pregresse. Questo approccio evita inutili appesantimenti procedurali e concentra l’attenzione sulla sostanza: la biografia criminale dell’imputato come indice della sua inclinazione a delinquere. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
 
Per applicare l’aggravante della recidiva reiterata è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice?
No, la Corte di Cassazione, richiamando un principio delle Sezioni Unite, ha stabilito che non è necessaria una previa dichiarazione formale di recidiva semplice.
Quali sono i presupposti per l’applicazione della recidiva reiterata?
È sufficiente che, al momento della commissione del nuovo reato, l’imputato sia già stato condannato con più sentenze definitive per reati precedenti. Tali condanne devono essere espressive di una maggiore pericolosità sociale, che il giudice ha l’obbligo di motivare in modo specifico e adeguato.
Qual è stato l’esito del ricorso in questo caso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto manifestamente infondato. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10557 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7   Num. 10557  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME (CUI CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/06/2024 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
osservato che l’unico motivo di ricorso, che deduce il difetto di motivazione in ordine all’applicazione della circostanza di cui all’art. 99 comma quarto cod. pen., in particolare lamentando l’impossibilità per il giudice di affermare il carattere reiterato della circostanza in esame in assenza di una previa dichiarazione di recidiva semplice, è manifestamente infondato poiché «in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relati applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice’ (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878 – 01);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.O.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2024.