Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 12984 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 2 Num. 12984 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME, nato a Napoli il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 26/09/2023 della Corte d’appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale COGNOME, la quale ha concluso chiedendo l’annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, con rideterminazione della pena;
udito l’AVV_NOTAIO, difensore di COGNOME NOME, il quale si è riportato ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 26/09/2023, la Corte d’appello di Firenze confermava la sentenza del 01/02/2023 del G.i.p. del Tribunale di Pistoia, emessa in esito a giudizio abbreviato, di condanna di NOME COGNOME alla pena di due anni di reclusione ed C 600,00 di multa per il reato di truffa commesso il 17/02/2020 ai danni di NOME COGNOME e di NOME COGNOME:i; reato aggravato dalla cosiddetta minorata difesa, dall’avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità e dalla recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.
Avverso l’indicata sentenza del 26/09/2023 della Corte d’appello di Firenze, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore, NOME COGNOME, affidato a un unico motivo, con il quale deduce la violazione dell’art. 99, quarto comma, cod. pen.
Il ricorrente lamenta che la Corte d’appello di Firenze avrebbe erroneamente applicato la contestata recidiva di cui al quarto comma dell’art. 99 cod. pen., con il conseguente aumento di pena di due terzi, sull’erroneo presupposto che egli, al momento della consumazione del reato di truffa sub iudice (17/02/2020), fosse gravato da due sentenze di condanna definitive (per due delitti della stessa indole di tentata estorsione e di truffa).
Il ricorrente rappresenta che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d’appello di Firenze, dal proprio certificato del casellario giudiziale risultava u unico precedente valutabile ai fini dell’applicazione della recidiva, cioè la sentenza di condanna, divenuta irrevocabile il 14/04/2018, per il delitto commesso il 24/10/2016 (prima annotazione riportata nel suddetto certificato), atteso che l’altro precedente che risultava dallo stesso certificato riguardava un reato commesso il 04/06/2020, cioè successivamente alla commissione della truffa sub iudice, e oggetto di un decreto penale di condanna che, ovviamente, era divenuto esecutivo (il 14/10/2021) successivamente alla stessa commissione della truffa sub iudice.
Poiché, pertanto, ai fini dell’applicazione della recidiva, si poteva tenere conto soltanto del menzionato unico precedente di cui alla sentenza divenuta irrevocabile il 14/04/2018 per il delitto commesso il 24/10/2016, la recidiva applicabile non era quella reiterata di cui al quarto comma dell’art. 99 cod. pen. – come era stato erroneamente ritenuto dalla Corte d’appello di Firenze – ma quella di cui al combinato disposto del secondo e terzo comma dello stesso art. 99 cod. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. L’unico motivo è fondato.
Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza COGNOME (Sez. U. n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878-01), hanno chiarito che, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica e adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice.
Da tale principio, risulta che le Sezioni unite della Corte di cassazione, nell’escludere che, ai fini dell’applicazione della recidiva reiterata, sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva semplice contenuta in una sentenza
irrevocabile di condanna, hanno comunque ribadito che, sempre ai fini dell’applicazione (anche) della recidiva reiterata, è tuttavia necessario che il nuovo reato sia commesso dopo che le precedenti condanne siano divenute irrevocabili (in tale senso, in precedenza: Sez. 3, n. 10219 del 15/01/2021, COGNOME, Rv. 281381; Sez. 3, n. 57983 del 25/09/2018, C., Rv. 274692-01; Sez. 2, n. 41806 del 27/09/2013, COGNOME, Rv. 257242-01. Tali pronunce hanno fondato l’indicato orientamento sull’argomento che l’autore del nuovo delitto deve essere in condizione di conoscere tutte le conseguenze derivanti dal proprio “status” di recidivo reiterato).
Nel caso di specie, dall’esame del certificato del casellario giudiziale dell’imputato, risulta che egli è gravato dai seguenti tre precedenti penali: 1) la sentenza del 29/11/2017 della Corte d’appello di Napoli divenuta irrevocabile il 14/04/2018 relativa al reato di tentata estorsione in concorso commesso il 24/10/2016; 2) il decreto penale del 08/07/2021 del G.i.p. del Tribunale di Ravenna divenuto esecutivo il 14/10/2021 relativo al reato di truffa commesso il 04/06/2020; 3) la sentenza del 08/11/2022 della Corte d’appello di Brescia divenuta irrevocabile il 07/11/2023 relativa al reato di truffa commesso il 08/02/2019.
Pertanto, al momento della consumazione del reato di truffa sub commesso, come si è detto, il 17/02/2020, il COGNOME era gravato da un’unica sentenza definitiva, quella di cui al n. 1) del certificato del casellario giudizi (divenuta irrevocabile il 14/04/2018), atteso che il decreto penale di cui al n. 2) e la sentenza di cui al n. 3) dello stesso certificato sono divenuti definitiv rispettivamente, il 14/10/2021 e il 07/11/2023, quindi dopo l’a commissione del reato di truffa sub iudice.
Ne discende che, diversamente da quanto è stato ril:enuto dalla Corte d’appello di Firenze, nella specie difettava il presupposto formale della recidiva reiterata costituito dall’essere l’imputato gravato, al momento della consumazione del reato, da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi.
Ricorreva, invece, come è stato esattamente sostenuto dal ricorrente, l’ipotesi della recidiva pluriaggravata (in quanto specifica e infraquinquennale), con la conseguente applicazione, a sensi del terzo comma dell’art. 99 cod. pen., di un aumento di pena della metà (e non di due terzi, come irrogato dal Tribunale di Pistoia, con la sentenza confermata dalla Corte d’appello di Firenze, sull’erroneo presupposto della ricorrenza del requisito formale della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale).
Per tale ragione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla qualificazione della recidiva, che deve essere ritenuta specifica e infraquinquennale, con la conseguente rideterminazione della misura della pena.
Questa, infatti, può essere qui rideterminata, ai sensi dell’art. 620, comma 1, lett. /), cod. proc. pen., considerando che, posta la pena base di un anno e sei mesi di reclusione ed C 400,00 di multa, l’aumento di tale pena base per la recidiva, anziché di due terzi, come nella confermata sentenza di primo grado (cioè di un anno di reclusione ed C 267,00 di multa) deve essere della metà, cioè di nove mesi di reclusione ed C 200,00 di multa.
Pertanto, sulla base delle altre statuizioni del giudice di merito, si ha: a) pena base un anno e sei mesi di reclusione ed C 400,00 di multa; b) aumentata delle metà (cioè, come si è detto, di nove mesi di reclusione ed C 200,00 di multa) per la recidiva specifica e infraquinquannale e, quindi, a due anni e tre mesi di reclusione ed C 600,00 di multa; c) aumentata, per le altre due menzionate e attribuite circostanze aggravanti, in misura pari al relativo aumento di pena statuito dal giudice di merito (cioè di sei mesi di reclusione ed C 233,00 di multa) e, quindi, a due anni e nove mesi di reclusione ed C 833,00 di multa; d) diminuita per la scelta del rito abbreviato a un anno e dieci mesi di reclusione ed C 555,00 di multa.
È opportuno evidenziare che l’indicazione, da parte del Tribunale di Pistoia, «aumentata per le due aggravanti a anni 2 di reclusione» (ed C 900,00 di multa) è frutto di un chiaro errore materiale, dovendosi evidentemente intendere «a anni 3 di reclusione», alla luce sia del fatto che, prima dell’aumento de quo, la pena della reclusione era di due anni e sei mesi, sia soprattutto del fatto che la diminuzione di un terzo, per il rito abbreviato, della suddetta pena «aumentata per le due aggravanti», aveva portato al risultato finale di «due anni di reclusione» (cioè, appunto, tre anni di reclusione diminuiti di un terzo).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione della recidiva da ritenersi specifica ed infraquinquennale e per l’effetto ridetermina la pena in anni 1 mesi 10 di reclusione ed euro 555,00 di multa.
Così deciso il 06/02/2024.