Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 16011 Anno 2025
In nome del Popolo Italiano
Penale Sent. Sez. 5 Num. 16011 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 04/04/2025
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 497/2025
NOME COGNOME
CC Ð 04/04/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 4641/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME COGNOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da COGNOME NOME nato a Mazara del Vallo il 2 novembre 1968;
avverso la sentenza dellÕ8 ottobre 2024 della Corte dÕappello di Bologna;
letta la memoria depositata dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso per lÕinammissibilitˆ del visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; ricorso.
Oggetto dellÕimpugnazione è la sentenza con la quale la Corte dÕappello di Bologna, confermando la condanna pronunciata in primo grado, ha ritenuto NOME COGNOME responsabile del reato di furto aggravato di due telefoni cellulari e di una scheda sim (capo A, cos’ riqualificata lÕoriginaria imputazione
formulata ai sensi dellÕart. 648 cod. pen.) e di porto di coltello a serramanico (capo B).
Il ricorso, proposto nellÕinteresse dellÕimputato, si compone di due motivi dÕimpugnazione, formulati in termini di violazione di legge e connesso vizio di motivazione.
Il primo attiene allÕapplicazione della recidiva e deduce che, esclusi i precedenti penali per i quali vi era stata dichiarazione di estinzione ai sensi dellÕart. 47, comma 2, dellÕordinamento penitenziario, gli unici reati che potevano essere valutati ai sensi dellÕart. 99 cod. pen. non erano idonei a consentire la qualificazione della recidiva come reiterata, nei termini ritenuti dai giudici, poichŽ al momento della consumazione del reato per cui è giudizio lÕimputato non avrebbe potuto subire lÕapplicazione di un aumento di pena per la recidiva, mancando un precedente accertamento, per un ancor più risalente reato, divenuto definitivo in data antecedente alla commissione di altro reato a questo successivo.
Il secondo attiene al diniego della circostanza attenuante di cui allÕart. 62, n. 4, del codice penale, illogicamente esclusa alla luce di una motivazione priva di adeguato riscontro probatorio (il valore del telefono cellulare sottratto, apoditticamente desunto dalla sola marca) e, comunque, eccentrica rispetto alla natura della circostanza invocata (i precedenti penali emersi a carico dellÕimputato).
1. Il primo motivo è infondato. LÕassunto dal quale muove la difesa è corretto: lÕapplicazione dellÕaumento di pena previsto dallÕart. 99 cod. pen., per la recidiva reiterata, presuppone che il reo, nel momento in cui si accinge a commettere il nuovo reato, ancorchŽ non dichiarato giˆ recidivo, sia, comunque, nelle condizioni di chi avrebbe giˆ potuto subire l’applicazione di un aumento di pena per la recidiva, per aver giˆ commesso un reato dopo essere stato irrevocabilmente condannato per un ancor più risalente delitto. Che, infatti, non sia necessaria una precedente dichiarazione di recidiva contenuta in altra sentenza di condanna dell’imputato (Sez. U., n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878), non significa che sia sufficiente la semplice esistenza di più condanne definitive per reati che, in relazione a quello oggetto di giudizio, manifestano una sua maggiore pericolositˆ sociale (cos’ come ritenuto da Sez. 2, n. 15591 del 24/03/2021, COGNOME, Rv. 281229).
In questi termini, invero, lÕesplicito tenore del disposto normativo, nella parte in cui riserva lÕapplicazione della recidiva reiterata al ÒrecidivoÓ, da intendersi colui
al quale potrebbe applicarsi la disciplina dettata per la recidiva semplice perchŽ, prima di commettere il nuovo reato, ha giˆ commesso un precedente reato dopo essere stato condannato in via definitiva per altro ancor più antecedente delitto non colposo (Sez. 3, n. 27450 del 29/04/2022, Agu’, Rv. 283351). DÕaltronde, la recidiva reiterata rappresenta una progressione sanzionatoria rispetto ad una originaria situazione (la recidiva semplice) in cui si è giˆ registrata unÕoggettiva insensibilitˆ del soggetto agente al trattamento repressivo e rieducativo. Per cui, come la recidiva semplice presuppone che lÕaccertamento della responsabilitˆ dellÕagente (in ordine a pregressi reati) sia divenuto definitivo prima della consumazione dei reati (poichŽ l’autore del nuovo delitto deve essere in grado di rendersi conto di tutte le possibili conseguenze penali derivanti dalla pregressa condanna: , Sez. 2, n. 994 del 25/11/2021, dep. 2022, Raccuia, Rv. 282515), la recidiva reiterata deve presupporre, per le medesime ragioni logiche, che il nuovo reato sia commesso nella piena consapevolezza non solo della definitivitˆ dei precedenti accertamenti, ma anche della progressione descritta, ossia di aver commesso precedenti reati dopo il definitivo accertamento di altri (commessi antecedentemente).
Ebbene, dallÕesame del certificato penale in atti emergono non solo i precedenti indicati dalla difesa (un decreto penale per reato depenalizzato; una sentenza, divenuta irrevocabile lÕ8 marzo 2001, per una truffa commessa il 29 luglio 1997; altra sentenza, divenuta irrevocabile il 16 ottobre 2001, per il reato insolvenza fraudolenta commesso il 31 ottobre 1997; una sentenza, irrevocabile il 13 gennaio 2004, per una ricettazione commessa il 10 ottobre 1994), ma anche le plurime ulteriori condanne indicate nelle pagine successive del certificato penale: una sentenza di applicazione della pena, irrevocabile il 1¡ dicembre 2011, per un tentativo di rapina commesso il 22 settembre 2010; una condanna, definitiva il 10 maggio 2016, per unÕinsolvenza fraudolenta commessa il 20 dicembre 2010; un decreto penale di condanna, irrevocabile il 27 aprile 2013, per unÕinsolvenza fraudolenta del 1¡ ottobre 2010; una condanna, definitiva il 26 gennaio 2013, per una bancarotta fraudolenta commessa il 25 settembre 2009; una condanna, definitiva il 21 maggio 2019, per unÕappropriazione indebita del 30 gennaio 2015; una sentenza di applicazione pena su accordo delle parti, irrevocabile il 3 novembre 2023, per spaccio di sostanza stupefacente, commesso il 7 giugno 2020.
Tutto ci˜, in relazione al reato per cui è giudizio (commesso il 4 agosto 2021), dˆ conto della sussistenza dei presupposti per lÕapplicazione della recidiva reiterata e della conseguente correttezza della decisione assunta sul punto dai giudici territoriali.
Il secondo motivo, invece, è indeducibile. Il riconoscimento della circostanza attenuante del danno di speciale tenuitˆ, infatti, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressochŽ irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sŽ della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia sub’to in conseguenza della sottrazione della (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241; Sez. 4, n. 16218 del 02/04/2019 COGNOME, Rv. 275582).
Ebbene, la Corte, a prescindere dallÕincongruo riferimento alle precedenti condanne riportate dal ricorrente, ha esplicitamente ritenuto il valore del bene, alla luce dalla natura dellÕoggetto sottratto (un telefono cellulare marca iPhone), non modesto. Trattasi di valutazione discrezionale propria del giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimitˆ, perchŽ esente da incongruenze logiche. Tanto più che, per come si è detto, il valore del bene non è lÕunico criterio da considerare nella valutazione di sussistenza dellÕattenuante, che, invece, presuppone un giudizio complesso che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalitˆ e del conseguente pregiudizio complessivamente causato alla persona offesa (Sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282402).
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 4 aprile 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente
NOME COGNOME
NOME COGNOME