Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4915 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4915 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 marzo 2025, che ha parzialmente riformato la decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Palermo 1’11 gennaio 2024, con la quale NOME COGNOME era stato condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione e 88.866,00 euro di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. bis, comma 1, d.P.R. n. 43 del 1973, per aver detenuto nel territorio dello Stato italiano 53, chilogrammi di tabacco lavorato estero, eliminando la pena pecuniaria di 88.866,00 euro di multa e rideterminando la pena in un anno e otto mesi di reclusione; fatto commesso in Palermo il 10/07/2020.
Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si censura la sentenza impugnata sotto il prof della violazione di legge, contestando la mancata esclusione della recidiva, è manifestamente infondato, perché proposto per motivi non consentiti in sede di legittimità, in quanto riprodut di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudic di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, dunque privo di un adeguato confro con l’ampia motivazione della sentenza ricorsa, avendo la Corte territoriale (v. pagina 2 dell sentenza) dato risalto ai numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio da cui e gravato l’imputato, in uno dei quali era già stata applicata la recidiva reiterata e speci concludendo, senza vizi logici nel senso che il delitto oggetto di procedimento non poteva considerarsi come occasionale ricaduta nel reato, ma come sintomatico di una significativa prosecuzione di un percorso delinquenziale, rimarcando mancanza di efficacia dissuasiva delle precedenti risposte punitive, con conseguente meritevolezza di una aggravamento di pena, essendo la commissione dell’ulteriore reato espressione di inclinazione a delinquere.
Osservato che trattasi di valutazione che si conforma al dictum delle Sezioni Unite (Sez. U, n 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838), che hanno affermato che è compito del giudice quello di verificare in concreto se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprove della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al t devianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività dei comportamenti, distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneità esistente tra loro, all’eve occasionalità della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo d personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato risco formale dell’esistenza di precedenti penali; valutazione rientrante nell’ambito dell’att discrezionale riservata al giudice di merito.
Evidenziato che il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa si duole del giudizi comparazione tra circostanze di segno opposto in termini di equivalenza, anziché di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché precluso dall’art. 69, comma 4, cod. pen. ed è, in ogni caso, manifestamente infondato, in quanto anch’esso ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato nella sentenza impugnata (pag. 3), avendo, al riguardo, la
Corte territoriale ribadito la mancanza di ulteriori elementi, oltre quelli positivamente valor dal primo giudice, tali da indurre a mitigare la pena, rimarcando, in maniera non irragionevol come l’atteggiamento collaborativo mostrato dall’imputato in primo grado si giustificasse per essere stato sorpreso in possesso del tabacco lavorato estero in giudiziale sequestro; valutazione che, avendo la funzione di adeguare la pena in concreto alla gravità del fatto ed alla personali del reo, costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindac in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall’art. 133 cod. pen., senza che occorra un’analitica esposizione dei criter valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, COGNOME, Rv. 279838; Sez. 4, n. 10379 del 26/03/1990, COGNOME, Rv. 184914; Sez. 1, n. 3163 del 28/11/1988, COGNOME, Rv. 180654).
Ritenuto che, rispetto ai temi dedotti, la motivazione della sentenza impugnata risult pertanto, sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzament di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 54 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che al declaratoria dell’inammissibilità consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., l’onere d pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, esercitando la facoltà introdotta dall’art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzio prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso, considerate le ra dell’inammissibilità stessa come sopra indicate.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna 110 ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma 1’11 dicembre 2025.