Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 12094 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 12094 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 28/02/2025
In nome del Popolo Italiano
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da
NOME COGNOME
– Presidente –
Sent. n. sez. 287/2025
NOME COGNOME
UP – 28/02/2025
NOME COGNOME
R.G.N. 634/2025
NOME COGNOME
– Relatore –
NOME
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
NOME nato a GELA il 01/02/1960
avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte d’appello di Caltanissetta
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
lette: la requisitoria presentata dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione NOME COGNOME che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; le conclusioni rassegnate dallÕavvocata NOME COGNOME che, nellÕinteresse dellÕimputato, ha insistito nellÕaccoglimento del ricorso;
Con sentenza del 23 settembre 2024 la Corte di appello di Caltanissetta Ð allÕesito del gravame interposto da NOME COGNOME ha confermato la pronuncia in data 18 ottobre 2023, con la quale il Tribunale di Caltanissetta aveva affermato la responsabilitˆ del medesimo imputato per i delitti di cui allÕart. 476 cod. pen. a lui ascritti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, e concesse le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, lÕaveva condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.
Avverso la sentenza di appello il difensore dellÕimputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati nei limiti di cui allÕart. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen).
2.1. Con il primo motivo sono stati denunciati la violazione degli artt. 99 e 69, comma 4, cod. pen. e il vizio di motivazione, in quanto la Corte territoriale avrebbe negato la prevalenza delle attenuanti generiche ritenendo sussistente la recidiva reiterata, e ci˜ quantunque il COGNOME abbia riportato una sola condanna definitiva precedente ai fatti oggetto del presente procedimento.
2.2. Con il secondo motivo sono stati addotti la violazione artt. 526 cod. pen. , 476 cod. pen. e 531, comma 2, cod. proc. pen., in quanto: le imputazioni sarebbero indeterminate con riguardo al tempus (indicato per tutte in data antecedente e prossima al 10 ottobre 2016), la Corte di appello avrebbe indicato in motivazione la data soltanto di quattro dei reati ascritti al ricorrente (permanendo lÕincertezza sugli altri), di conseguenza il termine di prescrizione sarebbe decorso prima della pronuncia della sentenza di primo grado poichŽ, in caso di incertezza, dovrebbe aversi riguardo (per il favor verso lÕimputato) alla data più risalente.
Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato.
Con il primo motivo non è stato prospettato anche il vizio di motivazione bens’ unicamente la violazione della legge penale (cfr. Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, COGNOME, Rv. 268404 – 01), sub specie dell’erronea applicazione della stessa al caso concreto, poichŽ si sarebbe erroneamente fondata la sussistenza della recidiva reiterata su condanne divenute definitive dopo la commissione dei fatti oggetto del presente procedimento (il che, a sua volta, è il presupposto del
divieto di bilanciamento ex art . 69, comma 4, cod. pen., applicato dalla Corte di appello).
Ci˜ posto:
il Tribunale aveva ritenuto la contestata recidiva reiterata specifica e infraquinquennale (art. 99, comma 4, cod. pen., in relazione al comma 2 dello stesso articolo);
lÕatto di appello, per vero assertivo, aveva chiesto la disapplicazione della recidiva in Çmancanza di una relazione qualificata tra i precedentiÈ Ð che, ad avviso della difesa, avrebbero indole diversa Ð Çe il fatto specificoÈ, senza tuttavia contestare la qualificazione della recidiva come reiterata (cfr. atto di appello);
la Corte distrettuale, pur condividendo espressamente quanto ritenuto dal primo Giudice, ha argomentato in ordine alla specificitˆ della recidiva, indicando gli elementi per cui ha considerato i reati per cui lÕimputato ha giˆ riportato condanna della stessa indole di quelli qui in imputazione, richiamando sia un precedente anteriore sia condotte successive;
purtuttavia, è dirimente considerare che, in mancanza di censura sulla recidiva reiterata Ð che, peraltro al di lˆ del sua carattere specifico o meno (cfr. art. 99, comma 4, cit.), non consente la prevalenza, rispetto a essa, delle circostanze attenuanti generiche (cfr. art. 69, comma 4, cod. pen., che richiama Çi casi previsti dallÕart. 99, quarto commaÈ, ossia tutte le ipotesi di recidiva reiterata) Ð la Corte di appello ha fatto applicazione del divieto di prevalenza in conformitˆ alla legge penale, a prescindere dalla motivazione che ha espresso.
Ragion per cui lÕerroneo iter esposto nella sentenza impugnata non ha avuto influenza decisiva sul dispositivo e deve qui essere rettificato nei termini appena esposti (art. 619, comma 1, cod. proc. pen.).
Il secondo motivo è del tutto generico e manifestamente infondato.
Al di lˆ del fatto che la genericitˆ dellÕimputazione non costituisce una nullitˆ assoluta, rilevabile in ogni stato e grado, e non risulta esser stata tempestivamente eccepita (non potendo, dunque, essere sottoposta al vaglio di questa Corte), e che la difesa deduce la prescrizione dei reati in maniera parimenti generica, mette conto segnalare che (a fronte della contestazione di tutti i fatti come commessi in data antecedente e prossima al 10 ottobre 2016):
il fatto più risalente indicato in sentenza si colloca il 6 novembre 2015 (v. p. 3 sentenza impugnata);
dunque, il termine massimo di prescrizione del delitto di cui allÕart. 476, comma 1, cod. pen. (la cui pena detentiva massima è di 6 anni di reclusione), è di 16 anni e 8 mesi, tenuto conto della recidiva reiterata specifica (che determina
lÕaumento di due terzi ex art. 99, comma 4, cod. pen.; nonchŽ lÕulteriore aumento di due terzi per lÕinterruzione ex art. 161, comma 2, cod. pen.), e non è ancora decorso. Ragion per cui non pu˜ dichiararsi la prescrizione a fortiori degli ulteriori fatti in imputazione.
Deve disporsi, ex art . 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cos’ deciso il 28/02/2025.
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME