Recidiva reiterata: quando la pena aumenta
La recidiva reiterata rappresenta un elemento cruciale nella determinazione della pena, specialmente quando denota una persistenza nel crimine. In una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della pericolosità sociale legata alla reiterazione di reati specifici in materia di stupefacenti.
Analisi del caso: la contestazione della recidiva reiterata
Il caso in esame riguarda un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte di Appello che aveva confermato la responsabilità penale per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Il fulcro della contestazione riguardava l’applicazione della recidiva reiterata, con la difesa che lamentava un vizio di motivazione e una violazione di legge. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente giustificato l’esclusione di una valutazione più favorevole sulla sua condotta passata.
Il contesto dei reati contestati
L’imputato era stato coinvolto in molteplici episodi di violazione della normativa sugli stupefacenti. La reiterazione di tali condotte ha portato i giudici a considerare il nuovo reato non come un episodio isolato, ma come la prosecuzione di un preciso percorso criminale.
La decisione sulla recidiva reiterata in Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici di legittimità hanno rilevato che la Corte territoriale ha operato un apprezzamento di fatto logico e coerente, non suscettibile di censura in sede di legittimità. La conferma della recidiva reiterata si basa sulla constatazione di una pericolosità sociale concreta, derivante dai numerosi precedenti penali specifici dell’imputato.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla verifica dei presupposti integranti la recidiva. La Corte ha evidenziato come i precedenti penali a carico dell’imputato, caratterizzati da ripetuti arresti per violazioni della medesima natura, siano indicativi di una spiccata colpevolezza. Il nuovo reato commesso ex art. 73 d.P.R. 309/1990 è stato interpretato come un segnale inequivocabile di una volontà persistente di delinquere. Sul piano logico, la prosecuzione del percorso criminale giustifica pienamente l’aggravamento del trattamento sanzionatorio, poiché riflette una maggiore resistenza del soggetto ai precetti dell’ordinamento.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il giudizio sulla recidiva non è un automatismo, ma richiede una valutazione della personalità del reo e della sua pericolosità. Quando il percorso criminale è costante e documentato da precedenti specifici, la scelta dei giudici di merito di applicare l’aggravante è insindacabile se supportata da una motivazione razionale. L’inammissibilità del ricorso ha comportato, inoltre, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende, non essendo emersa un’assenza di colpa nella presentazione dell’impugnazione.
Quando si applica la recidiva reiterata?
Si applica quando un soggetto già recidivo commette un nuovo reato che manifesta una maggiore pericolosità sociale e una volontà persistente di delinquere.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria verso la Cassa delle Ammende, solitamente tra i mille e i tremila euro.
La Cassazione può rivalutare i fatti di un processo penale?
No la Cassazione verifica solo se la motivazione dei giudici di merito sia logica e conforme alla legge senza entrare nel merito delle prove raccolte.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 48736 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 48736 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 17/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME (CUI:CODICE_FISCALE) nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Rilevato il ricorso proposto da NOME COGNOME, che, con un unico motivo, deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva reiterata, è inammissibile in quanto la Corte di merito, con un apprezzamento di fatto non manifestamente illogico – e quindi non censurabile in questa sede di legittimità – ha ribadito la sussistenza dei presupposti integranti la recidiva in relazione ai precedenti penali a carico dell’imputato, peraltro già arrestato più volte sempre in relazione a violazioni al d.P.R. n. 309 del 1990, sicché il nuovo reato ex art. 73 del medesimo d.P.R. è stato ritenuto indicativo, in maniera non certo implausibile sul piano logico, di una prosecuzione del percorso criminale e, quindi, di una maggiore pericolosità e di una più spiccata colpevolezza;
stante l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa’ di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2023.