Recidiva Reiterata: la Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara il Ricorso Inammissibile
Con l’ordinanza n. 1003/2024, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di falsa attestazione a pubblico ufficiale, ponendo l’accento sulla corretta applicazione della recidiva reiterata e sui requisiti di ammissibilità del ricorso. La decisione sottolinea un principio fondamentale: il ricorso in Cassazione non può limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già respinte nei precedenti gradi di giudizio, ma deve contenere una critica specifica e puntuale alla sentenza impugnata.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una condanna emessa dal Tribunale e successivamente confermata dalla Corte d’Appello di Torino. L’imputato era stato riconosciuto colpevole del reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla propria identità. Nel corso del giudizio di merito, celebrato con rito abbreviato, erano state applicate le circostanze attenuanti generiche, ritenute però equivalenti all’aggravante della recidiva reiterata.
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’illogicità e la contraddittorietà della motivazione della Corte d’Appello riguardo alla mancata esclusione degli effetti sanzionatori della recidiva.
L’analisi del Ricorso e la Recidiva Reiterata
Il ricorrente lamentava che la Corte d’Appello non avesse correttamente valutato la sua posizione, insistendo per un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante della recidiva reiterata. Tuttavia, la Suprema Corte ha immediatamente rilevato la debolezza di tale impostazione.
Il motivo di ricorso è stato giudicato inammissibile in quanto meramente riproduttivo di censure già adeguatamente esaminate e respinte dal giudice di secondo grado. La Cassazione ha ricordato che il ricorso non può essere una semplice ripetizione delle difese già svolte, ma deve confrontarsi criticamente con le argomentazioni della sentenza che si intende impugnare, evidenziandone specifici vizi logici o giuridici.
La Valutazione del Giudice di Merito
La Corte d’Appello aveva fornito una motivazione esente da vizi, spiegando in modo chiaro le ragioni per cui aveva confermato il giudizio sulla recidiva. La decisione si basava sull’analisi del ‘curriculum’ criminale dell’imputato, caratterizzato da numerosi precedenti.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha pienamente condiviso e convalidato il ragionamento del giudice d’appello. La motivazione della sentenza impugnata aveva correttamente evidenziato come il reato in esame si inserisse in modo coerente nel percorso criminale dell’imputato. Questo dimostrava una ‘perdurante inclinazione al delitto’, rimasta costante nel tempo, e una totale insensibilità alle precedenti esperienze giudiziarie e detentive.
Secondo la Corte, questa propensione alla ripetizione di illeciti rendeva corretta la configurazione della recidiva reiterata infraquinquennale. Di fronte a una motivazione così ben argomentata, il ricorso dell’imputato è apparso privo di una reale critica, trasformandosi in una sterile riproposizione di argomenti già disattesi.
Le Conclusioni
In conclusione, l’ordinanza ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso. Tale decisione comporta due conseguenze automatiche per il ricorrente, come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale: la condanna al pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce l’importanza di formulare ricorsi specifici e critici, evitando di sovraccaricare la Suprema Corte con impugnazioni prive di fondamento e meramente dilatorie.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché si limitava a riproporre le stesse argomentazioni già valutate e respinte dalla Corte d’Appello, senza muovere una critica specifica e puntuale alla motivazione della sentenza impugnata.
Su quali basi è stata giustificata l’applicazione della recidiva reiterata?
L’applicazione della recidiva reiterata è stata giustificata sulla base dei numerosi precedenti penali dell’imputato, che dimostravano una perdurante inclinazione al delitto, un’insensibilità alle esperienze giudiziarie precedenti e una propensione a commettere nuovi reati.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1003 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1003 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 01/10/1994
avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
che con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha conferma la sentenza del Tribunale di Torino del 17 novembre 2021 che, all’esito del giudiz abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di NOME per il reato falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su q personali proprie o di altri e, applicate le circostanze attenuanti gene equivalenti alla recidiva, l’aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia;
che il primo ed unico motivo di ricorso dell’imputato, che si duole de illogicità e contraddittorietà della motivazione circa la mancata esclusione d effetti sanzionatori della recidiva reiterata, è inammissibile, in quanto riprod di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di meri quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragio suo convincimento, oltre a non essere scandito da specifica critica de argomentazioni a base della sentenza impugnata, che ha evidenziato che, alla luc dei numerosi precedenti riportati dall’imputato, il fatto in contestazione si ins in modo del tutto coerente nel proprio curriculum, dimostrando di essere frutto una perdurante inclinazione al delitto rimasta costante nel tempo, con insensibil alle esperienze giudiziarie e detentive e con una propensione alla ripetizion illeciti, il ché fa sì che sia corretto ravvisare la recidiva reiterata infraquin (si veda, in particolare, pag. 5 del provvedimento impugnato);
che all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. pr pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13/12/2023.