Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 29029 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 29029 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 02/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a GELA il 25/09/1975
avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE D’APPELLO DI CALTANISSETTA
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale di Gela in ordine al delitto di furto in abitazione;
Considerato che il primo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, omettendo qualsiasi valutazione circa l’avvenuto risarcimento del danno – è manifestamente infondato oltre che aspecifico: in primo luogo l’elemento di novità giustificante la rivalutazione invocata risulterebbe il risarcimento parziale effettuato in appello. Ma sul punto il motivo è aspecifico, in quanto non vertendosi in tema di error in procedendo, bensì di deduzione di vizio di motivazione, non è consentito a questa Corte di accedere agli atti, il che rende generica la doglianza perché docunnentalnnente non supportata. D’altro canto, nella parte in cui il ricorrente si duole della ritenuta recidiva e dell’assenza di ulteriori reati commessi nei cinque anni precedenti, il motivo è inammissibile in quanto inerente non si confronta con il richiamo operato dalla sentenza impugnata – per la lunghezza di ben due pagine – di tutti i precedenti penali dell’imputato, né con lo specifico richiamo, ai fin della infraquinquennalità, di una precedente condanna, sempre per un episodio di furto, commesso nel 2015, dunque, solo tre anni prima del reato di furto in abitazione
oggetto di odierna contestazione, sintomo della pericolosità sociale e della tendenza a delinquere dell’imputato. Si tratta di motivazione adeguata e congrua, il che rende
manifestamente infondato il motivo di ricorso;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso – con il quale il ricorrente eccepisce l’incostituzionalità dell’art. 69 co. 4 cod. pen., nella parte in cui prevede il divieto
prevalenza delle circostanze attenuanti sulla contestata recidiva – è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in contrasto con la consolidata
giurisprudenza di legittimità, Infatti secondo questa Corte di cassazione è
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 69, comma quarto, cod. pen. per contrasto con gli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in
cui prevede il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva reiterata di cui all’art. 99, comma quarto, cod. pen., trattandosi di disposizione derogatoria
all’ordinaria disciplina del bilanciamento, non trasmodante nella manifesta irragionevolezza o nell’arbitrio, in quanto riferita ad un’attenuante comune che, come
tale, non ha la funzione di correggere la sproporzione del trattamento sanzionatorio, ma di valorizzare, in misura contenuta, la componente soggettiva del reato qualificata
dalla plurima ricaduta del reo in condotte trasgressive di precetti penalmente sanzionati (Sez. 3, n. 29723 del 22/05/2024, Placentino, Rv. 286747; conf. N. 16487 del 2017 Rv. 269522 – 01);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 luglio 2025
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Il consi iere estensore
Il Presidente