Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 11501 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 11501 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 07/01/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di: NOMECOGNOME nato in Romania il 06/05/1997; avverso la sentenza del 09/05/2024 della Corte di Appello di L’Aquila; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte trasmesse in data 12 dicembre 2024 dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. NOME COGNOME che ha chiesto il rigetto del ricorso; lette le conclusioni scritte trasmesse a mezzo p.e.c. il 27 dicembre 2024 dal difensore di fiducia del ricorrente avv. NOME COGNOME che ha insistito per l’annullamento con rinvio del
sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso va dichiarato inammissibile, per la manifesta infondatezza del motivo unico, suo difetto di specificità ed autosufficienza, giacché con il motivo unico speso in tema di erra riconoscimento della recidiva qualificata (violazione e falsa applicazione della disposizione d legge, art. 99, comma quarto, cod. pen., che governa i presupposti e le condizioni per l’applicazione della recidiva reiterata, specifica ed infraquinquennale) si indica una erra applicazione della legge, che non tiene conto della doppia motivazione posta a sostegno delle conformi decisioni impugnate, né si allega al ricorso il certificato penale atto a smentire ricorrenza dei presupposti (come ricostruiti dalle sentenze di merito) per riconoscere la recidiv qualificata.
1.1. Va premesso che la motivazione della sentenza di primo (pag. 5) aveva specificamente argomentato in ordine al riconoscimento dell’aggravante ad effetto speciale, evidenziando che l’imputato al momento della commissione del reato di ricettazione per cui si procede annoverava già tre condanne irrevocabili (nel quinquennio) per delitti di furto e ricettazione. Sulla bas questi presupposti il Giudice di primo grado riteneva che il nuovo reato fosse espressione di accresciuta pericolosità e più intensa colpevolezza.
1.2. Tale argomentare era aggredito dal motivo di appello proposto in tema di recidiva, con il quale si censurava l’assenza del presupposto per il riconoscimento della recidiva reiterata, ovvero il precedente riconoscimento della recidiva, giacché solo il recidivo può esser scrutinato ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata.
1.3. Nelle more della fissazione del giudizio di appello interveniva la dirimente decisione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME Rv. 284878), con la quale si affermava il seguente principio di diritto «In tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relativa applicazione è sufficiente che, al momento de consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reat precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice».
1.4. La Corte di appello (a fronte di un motivo di gravame che censurava solo la valutazione dei presupposti, non contestati nella loro dimensione ontologica e numerica, della ritenuta ed applicata recidiva) valorizzava, dunque, in motivazione la messe di precedenti penali esistenti al momento della consumazione del fatto per cui si procede, indicativi di accresciuta pericolosità e più intensa colpevolezza.
1.5. Con il motivo unico di ricorso era introdotto, viceversa, per la prima volta, il tema del insussistenza dei presupposti di fatto (una sola condanna irrevocabile al momento della consumazione del fatto per cui si procede) per apprezzare la ritenuta recidiva qualificata. Il che è per un verso smentito dalla specifica motivazione spesa sul punto dalla sentenza di primo grado (che ne indicava tre specifici) e, per altro verso, non dimostrato da alcuna allegazione
documentale (certificato del casellario aggiornato e di.verso da quello apprezzato dai giudici di merito), atta ad asseverare l’argomento proposto.
1.6. Tali deficit riverberano effetti esiziali sull’ammissibilità del ricorso, in quanto il m “nuovo”, cioè non precedentemente dedotto innanzi alla Corte della revisione nel merito (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) e, pertanto ex se inammissibile, ed è anche stato proposto in violazione del principio di autosufficienza; dovendo stimarsi inammissibili quei motivi di ricors che deducano vizi rilevanti ex art. 606 cod. proc. pen., ma che, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, COGNOME, Rv. 265053) ovvero quantomeno l’indicazione precisa della collocazione di essi all’interno del fascicolo (Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419; Sez. 2, n. 35164 del 08/05/2019, COGNOME, Rv. 276432; sul tema del difetto di allegazione del certificato penale del casellario, Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, COGNOME, Rv. 270071; Sez. 3, n. 43322 del 02/07/2014, COGNOME, Rv. 260994).
Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.
2.1. Motivazione redatta in forma semplificata in ragione dell’applicazione di principi di diri consolidati nella giurisprudenza della Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 7 gennaio 2025.