Recidiva reiterata: i limiti del ricorso in Cassazione
La corretta formulazione dei motivi di impugnazione rappresenta un pilastro fondamentale del processo penale. Recentemente, la Suprema Corte si è pronunciata su un caso di estorsione in cui il fulcro del contendere riguardava l’applicazione della recidiva reiterata e la specificità delle doglianze presentate nei gradi di merito.
Il caso: estorsione e contestazione della recidiva
La vicenda trae origine da una condanna per il reato di estorsione, confermata in sede di appello. L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione lamentando un vizio di motivazione riguardo alla mancata esclusione della recidiva reiterata. Questa circostanza aggravante, legata alla precedente storia criminale del soggetto, incide significativamente sulla determinazione della pena finale.
La decisione della Corte di Appello
Il giudice di secondo grado aveva confermato integralmente la sentenza del Tribunale. Nel ricorso successivo, la difesa ha sostenuto che la Corte territoriale non avesse adeguatamente motivato il diniego dell’esclusione della recidiva, ritenendo tale omissione un vizio procedurale grave.
Perché la recidiva reiterata non è stata esclusa
La Cassazione ha rigettato il ricorso chiarendo un principio di diritto essenziale: la genericità dei motivi di appello preclude la possibilità di sollevare vizi di motivazione in sede di legittimità. Se un imputato contesta un aspetto della sentenza in modo vago durante l’appello, non può poi lamentarsi se la Cassazione non interviene sulla risposta (o mancata risposta) del giudice di secondo grado.
L’inammissibilità dei motivi generici
Secondo l’orientamento consolidato, i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria. Questo significa che il difetto di motivazione della sentenza di appello su punti proposti in modo non specifico non può formare oggetto di ricorso. La funzione della Cassazione è infatti quella di verificare la legittimità della decisione basandosi su contestazioni precise e puntuali.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha rilevato che l’unico motivo di ricorso era manifestamente infondato. Trattandosi di una doglianza proposta in modo generico già con l’atto di appello, essa non poteva trovare accoglimento. La giurisprudenza citata conferma che l’inammissibilità originaria dei motivi di appello travolge ogni successiva contestazione sulla motivazione della sentenza impugnata, rendendo superfluo ogni ulteriore esame nel merito.
Le conclusioni
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre ai costi del giudizio, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, come previsto per i ricorsi privi di fondamento giuridico. Questa decisione ribadisce l’importanza di una difesa tecnica che sappia articolare motivi di impugnazione specifici e dettagliati sin dal secondo grado di giudizio.
Cosa succede se i motivi di appello sono troppo generici?
I motivi generici rendono l’impugnazione inammissibile fin dall’origine, impedendo alla Cassazione di censurare l’eventuale mancanza di risposta del giudice di secondo grado.
Si può contestare la recidiva reiterata in Cassazione?
Sì, ma solo se la contestazione è stata specifica nei precedenti gradi di giudizio e non si limita a una critica generica della sentenza.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1810 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1810 Anno 2023
Presidente: COGNOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a PABILLONIS il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/02/2022 della CORTE APPELLO di CAGUARI
dato avviso alle parti;
udita la NOME svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte di appello di Cagliari, con sentenza in data 7 febbraio 2022, conf condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari, in data 19 ottobre 2018, nei confron NOMENOME NOME NOME al reato di cui all’art. 629 cod. pen.
Rilevato che l’unico motivo di ricorso, che censura la sentenza impugnata per motivazione, in ordine alla mancata esclusione della recidiva reiterata contes manifestamente infondato, trattandosi di doglianza genericamente proposta con l’atto d inammissibile in sede di legittimità, alla stregua della giurisprudenza di questa Co cui il difetto di motivazione della sentenza di appello in ordine a motivi generic concorso con altri motivi specifici, non può formare oggetto di ricorso per cassazio motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/ dep. 2015, Botta, Rv. 262700);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la cond ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022
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Il Consigli e estensore