Recidiva reiterata: la Cassazione chiarisce i limiti del bilanciamento delle circostanze
L’ordinanza in esame offre un’importante lezione sul tema della recidiva reiterata e sui suoi effetti nel calcolo della pena. Quando un imputato ha alle spalle una storia criminale consolidata, le possibilità di ottenere sconti di pena si riducono drasticamente. La Corte di Cassazione, con una decisione netta, ha ribadito i paletti imposti dal legislatore, dichiarando inammissibile un ricorso che contestava l’eccessività della sanzione proprio su questo punto.
I Fatti del Processo
Il caso riguarda un individuo condannato in primo grado e in appello per il reato di false generalità rese a pubblici ufficiali durante un controllo, previsto dall’articolo 495 del codice penale. La difesa dell’imputato ha presentato ricorso per cassazione, basandosi su un unico motivo: la presunta eccessività della pena inflitta. In particolare, si contestava il risultato del giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti (nella fattispecie, la recidiva reiterata) e le circostanze attenuanti generiche.
La Decisione della Corte sulla recidiva reiterata
La Suprema Corte ha respinto il ricorso, definendolo “manifestamente infondato”. La decisione si fonda su due pilastri giuridici fondamentali che meritano di essere analizzati.
Il divieto di subvalenza
Il primo punto, e il più cruciale, riguarda l’articolo 69, comma 4, del codice penale. Questa norma stabilisce un principio inderogabile: in caso di recidiva reiterata, il giudice non può mai considerare le circostanze attenuanti generiche come prevalenti rispetto all’aggravante della recidiva. Questo significa che è vietato il cosiddetto giudizio di “subvalenza” delle aggravanti. Al massimo, il giudice può considerare le circostanze equivalenti, come avvenuto nel caso di specie, ma non può far prevalere le attenuanti per diminuire la pena al di sotto del minimo previsto per il reato aggravato.
La discrezionalità del Giudice di Merito
Il secondo pilastro è un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità. La determinazione della pena all’interno della cornice edittale (cioè tra il minimo e il massimo stabiliti dalla legge) è un potere squisitamente discrezionale del giudice di merito (Tribunale e Corte d’Appello). La Corte di Cassazione non può sindacare questa scelta, a meno che non sia palesemente illogica o priva di motivazione. Nel caso in esame, la sentenza impugnata aveva non solo motivato la sua scelta, ma aveva anche chiarito che, dopo aver operato il bilanciamento in termini di equivalenza, la pena applicata era quella minima prevista dalla legge. Pertanto, ogni lamentela sull’eccessività della sanzione risultava priva di fondamento.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché le argomentazioni della difesa si scontravano direttamente con una norma di legge chiara e con principi giurisprudenziali granitici. La richiesta di far prevalere le attenuanti generiche sulla recidiva reiterata era giuridicamente impossibile. Inoltre, la critica alla commisurazione della pena si traduceva in una richiesta di rivalutazione del merito, preclusa in sede di legittimità. La Corte ha richiamato una propria precedente sentenza (n. 21294/2013) per ribadire che la valutazione sulla pena è insindacabile quando essa si colloca su valori medi o, a maggior ragione, minimi, e il giudice si è limitato a richiamare criteri di adeguatezza ed equità.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche della Pronuncia
Questa ordinanza conferma la linea dura del legislatore e della giurisprudenza nei confronti di chi delinque ripetutamente. La recidiva reiterata non è una semplice etichetta, ma una circostanza che limita fortemente i margini di manovra del giudice nel determinare la pena. Per la difesa, ciò significa che contestare la congruità della sanzione in presenza di tale aggravante diventa un’impresa ardua, se non impossibile, a meno che non si possano far valere vizi logici macroscopici nella motivazione del giudice. La pronuncia ribadisce che il percorso giudiziario di un individuo ha un peso determinante e che le attenuanti generiche non possono essere usate per annullare gli effetti di una persistente carriera criminale.
È possibile ottenere una riduzione di pena per le attenuanti generiche in caso di recidiva reiterata?
No, l’art. 69, comma 4, del codice penale vieta espressamente al giudice di considerare le circostanze attenuanti prevalenti (giudizio di subvalenza) sulla recidiva reiterata. Al massimo, come avvenuto in questo caso, possono essere dichiarate equivalenti.
La Corte di Cassazione può modificare la quantità della pena decisa nei gradi precedenti?
No, la determinazione della pena tra il minimo e il massimo previsti dalla legge è un potere discrezionale del giudice di merito. La Cassazione non può intervenire su questa scelta, soprattutto quando la pena è stata applicata in misura vicina al minimo edittale e la motivazione è adeguata.
Cosa ha comportato la dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità ha impedito alla Corte di esaminare il merito della questione. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47861 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47861 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME a ROMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
-Rilevato che COGNOME NOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 6 aprile 2023 che ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale cittadino in data 16 dicembre 2022 in ordine al reato di cui all’art. 495 cod. pen. (false generalità rese agli agenti in sede di controllo);:
-Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, con cui la difesa lamenta l’eccessività della pena inflitta, sotto il profilo dell’esito del giudizio bilanciamento tra le opposte circostanze, è manifestamente infondato, sul presupposto che l’art. 69 comma 4 0 cod. pen. prevede, in caso di applicazione della recidiva reiterata, il divieto di subvalenza della medesima al cospetto delle circostanze attenuanti generiche; quanto alla commisurazione della pena irrogata, il motivo non è deducibile in sede di legittimità in quanto “La determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’art. 133 cod. pen.” (Sez. 4, Sent. n. 21294 del 20/03/2013 Rv. 256197 – 01); peraltro la sentenza impugnata ha chiarito che, a seguito del giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti e la contestata recidiva, è stata applicata la pena nel minimo edittale.
-Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma in data 8 novembre 2023
Il consiglier estensore
Il Presidente