Recidiva Reiterata: la Cassazione Conferma l’Inammissibilità del Ricorso Generico
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre un importante spunto di riflessione sul tema della recidiva reiterata e sui requisiti di ammissibilità dei ricorsi. Il caso analizzato riguarda un imputato che ha visto il suo ricorso respinto non per una valutazione nel merito, ma per un vizio procedurale fondamentale: non aver adeguatamente contestato le motivazioni della sentenza di secondo grado. Questa decisione sottolinea l’importanza di una difesa tecnica precisa e puntuale in ogni fase del processo penale.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale ha origine da una sentenza della Corte di Appello territoriale che confermava la condanna di un imputato. Contro tale decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: l’erronea applicazione della recidiva. Nello specifico, la difesa sosteneva che non avrebbero dovuto essere applicate le aggravanti della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Secondo la tesi difensiva, l’esclusione di tale aggravante avrebbe comportato l’estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La Questione della Recidiva Reiterata nel Ricorso
Il fulcro del ricorso era incentrato sulla contestazione della recidiva reiterata. L’imputato, attraverso il suo difensore, chiedeva alla Suprema Corte di riconsiderare la sua posizione criminale, sostenendo che le condizioni per applicare una forma così grave di recidiva non sussistessero. L’obiettivo era chiaro: ottenere una pronuncia che, eliminando l’aggravante, facesse scattare i termini della prescrizione, estinguendo di fatto il reato e annullando la condanna. Questo tipo di strategia è comune, ma il suo successo dipende dalla capacità di smontare pezzo per pezzo le argomentazioni del giudice precedente.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione (ovvero se la recidiva fosse stata applicata correttamente o meno), ma si ferma a un livello precedente, quello procedurale. I giudici hanno ritenuto che il motivo del ricorso fosse formulato in modo tale da non poter essere esaminato. Di conseguenza, la condanna è diventata definitiva e l’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha basato la sua decisione su un principio fondamentale del processo di legittimità: il ricorso non può essere generico, ma deve confrontarsi specificamente con le ragioni esposte nella sentenza che si sta impugnando. Nel caso di specie, i giudici di Cassazione hanno osservato che la Corte di Appello aveva ‘diffusamente e specificamente argomentato la sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale’. Il ricorso, invece, non prendeva in esame tali argomentazioni, limitandosi a riproporre una tesi difensiva senza spiegare perché le motivazioni dei giudici di secondo grado fossero errate. In pratica, l’appello ignorava il ragionamento della sentenza impugnata, rendendo impossibile per la Suprema Corte valutare la fondatezza della critica. La Corte ha inoltre ribadito che, proprio in virtù della corretta applicazione della recidiva come motivata dalla Corte di Appello, il reato non poteva considerarsi prescritto.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza è un monito per gli operatori del diritto. Dimostra che per avere successo in Cassazione non è sufficiente avere delle buone ragioni, ma è indispensabile saperle articolare in modo corretto. Un ricorso deve essere un dialogo critico con la sentenza impugnata, non una semplice riproposizione delle proprie tesi. È necessario analizzare punto per punto le motivazioni del giudice precedente e dimostrare, con argomentazioni logico-giuridiche, dove e perché esse siano sbagliate. Un ricorso che non assolve a questo compito è destinato a essere dichiarato inammissibile, con conseguente spreco di tempo, risorse e la condanna al pagamento di spese e sanzioni.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva già argomentato in modo diffuso e specifico la sussistenza della recidiva contestata.
Qual è stato l’effetto della recidiva reiterata sulla prescrizione del reato in questo caso?
La ritenuta sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ha impedito di considerare prescritto il reato accertato nella sentenza impugnata.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della decisione della Corte?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42939 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42939 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME NOME NOME FLORIDIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione di legge, in quanto non poteva essere applicata la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale e, pertanto, la Corte di appello di Catania avrebbe dovuto accertare l’intervenuta prescrizione del reato;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha diffusamente e specificamente argomentato la sussistenza della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale;
Ritenuto, inoltre, che proprio la ritenuta sussistenza di tale forma di recidiva non consente di ritenere prescritto il reato accertato dalla sentenza impugnata;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.