Recidiva Reiterata: la Cassazione Stabilisce i Limiti del Ricorso
L’applicazione della recidiva reiterata è un tema cruciale nel diritto penale, capace di influenzare significativamente l’entità della pena. Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione chiarisce i limiti entro cui è possibile contestare in sede di legittimità la valutazione del giudice di merito su questa aggravante. Analizziamo una decisione che, pur nella sua sinteticità, ribadisce principi fondamentali del processo penale.
Il Contesto del Ricorso: Bancarotta e Recidiva
Il caso trae origine da una condanna per il reato di bancarotta fraudolenta, confermata dalla Corte di Appello di Milano. L’imputato, tramite il suo difensore, ha presentato ricorso in Cassazione lamentando un unico motivo: l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza di motivazione riguardo alla recidiva reiterata specifica e all’esito del giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti e quelle attenuanti.
In sostanza, la difesa sosteneva che i giudici di merito non avessero adeguatamente giustificato la scelta di considerare la recidiva e di non far prevalere le eventuali circostanze a favore dell’imputato.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della colpevolezza dell’imputato, ma si concentra esclusivamente sulla correttezza procedurale e logica della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto che il motivo di ricorso proposto fosse del tutto infondato e non meritevole di un esame più approfondito.
L’inammissibilità del motivo di ricorso sulla recidiva reiterata
Il fulcro della decisione risiede nel concetto di ‘valutazione discrezionale’. La Cassazione ha osservato che il ricorrente non si è confrontato efficacemente con le argomentazioni della sentenza d’appello, che aveva invece fornito una ‘congrua illustrazione’ del bilanciamento tra le circostanze e del peso attribuito alla recidiva reiterata.
Le Motivazioni
La Suprema Corte ha spiegato che la censura sollevata dall’imputato contestava una valutazione tipica del giudizio di merito, che sfugge al controllo di legittimità. Il giudizio di bilanciamento delle circostanze è una prerogativa del giudice che analizza i fatti e le prove. La Cassazione può intervenire solo se tale valutazione è palesemente illogica, arbitraria o priva di una motivazione adeguata.
Nel caso specifico, la Corte di Appello aveva motivato la sua decisione, ritenendo che la soluzione dell’equivalenza tra aggravanti e attenuanti fosse la più idonea a garantire l’adeguatezza della pena. Citando una precedente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 10713/2010), la Cassazione ha ribadito che una motivazione sufficiente a giustificare la soluzione adottata rende la valutazione del giudice di merito insindacabile. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
Questa ordinanza conferma un principio consolidato: non è possibile utilizzare il ricorso in Cassazione come un ‘terzo grado’ di giudizio per ridiscutere valutazioni di merito già adeguatamente motivate. La discrezionalità del giudice nel ponderare la recidiva reiterata e le altre circostanze è ampia, a patto che sia esercitata in modo logico e trasparente. Per gli operatori del diritto, ciò significa che i motivi di ricorso devono concentrarsi su vizi di legittimità reali (violazione di legge o vizi manifesti della motivazione) e non su un mero dissenso rispetto all’esito valutativo del giudice di merito.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché contestava una valutazione discrezionale del giudice di merito (il bilanciamento delle circostanze aggravanti e attenuanti), la quale non è sindacabile dalla Corte di Cassazione se sorretta da una motivazione sufficiente, non arbitraria e non illogica.
Cosa significa che la valutazione del giudice sulla recidiva è ‘discrezionale’?
Significa che spetta al giudice che valuta i fatti e le prove (in primo e secondo grado) ponderare il peso della recidiva rispetto ad altre circostanze. La Corte di Cassazione non può sostituire questa valutazione con la propria, ma può solo controllare che sia stata motivata in modo logico e adeguato.
Qual è il principio stabilito dalla Corte riguardo al bilanciamento delle circostanze?
La Corte ha ribadito che la valutazione del bilanciamento delle circostanze non è soggetta al suo controllo quando non è frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico, e quando è supportata da una motivazione sufficiente a giustificare la soluzione scelta (come l’equivalenza tra circostanze) per rendere la pena adeguata al caso concreto.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 32721 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 32721 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 08/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a GUDO VISCONTI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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Ritenuto in fatto e considerato in diritto
Rilevato che NOME COGNOME ricorre, per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta ;
Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con I quale il ricorrente denunzia l’erronea applicazione della legge penale e la mancanza della motivazione con riferimento all’applicazione della recidiva reiterata specifica e all’esito del giudizi di bilanciamento tra circostanze, è inammissibile, in quanto elude il confronto con la motivazione dell’impugnata sentenza (su tale profilo, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, COGNOME, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME, Rv. 260608-01), in cui è fornita congrua illustrazione del giudizio del bilanciamento tra circostanze e del peso, sullo stesso dispiegato, della ritenuta recidiva reiterata e specifica. Pertanto, la censura dedotta contesta una valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di questa Corte “qualora -come nel caso di specie- detta valutazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto” (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245931).
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 8 maggio 2024.