Recidiva Reiterata: La Cassazione Sancisce l’Inammissibilità del Ricorso Meramente Ripetitivo
L’istituto della recidiva reiterata rappresenta un elemento cruciale nel diritto penale, influenzando non solo la determinazione della pena ma anche l’ammissibilità dei mezzi di impugnazione. Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: un ricorso basato sulla mera riproposizione di argomenti già vagliati e respinti è destinato all’inammissibilità, soprattutto quando il quadro fattuale è aggravato da una conclamata pericolosità sociale del reo.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un’imputata avverso una sentenza della Corte d’Appello. La difesa contestava la decisione di merito, ma le argomentazioni proposte in sede di legittimità si rivelavano essere una semplice ripetizione delle censure già sollevate e motivatamente respinte nei gradi di giudizio precedenti. Il nodo centrale della questione, come evidenziato dalla Suprema Corte, risiedeva nella valutazione della personalità della ricorrente e, in particolare, nell’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi addotti non fossero consentiti in sede di legittimità, in quanto non presentavano nuovi profili di critica ma si limitavano a riprodurre questioni già adeguatamente risolte dal giudice di merito. La Corte ha posto l’accento sulla correttezza e logicità delle argomentazioni della sentenza impugnata, che aveva giustificato l’applicazione dell’aggravante in questione.
Le Motivazioni: L’impatto della recidiva reiterata sull’ammissibilità
Le motivazioni della Suprema Corte sono chiare e dirette. La decisione di inammissibilità si fonda su due pilastri principali.
In primo luogo, la natura meramente riproduttiva dei motivi di ricorso. La Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un organo di legittimità che valuta la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Riproporre le stesse argomentazioni già disattese, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, rende il ricorso non scrutinabile.
In secondo luogo, la Corte ha validato pienamente il ragionamento del giudice d’appello riguardo alla recidiva reiterata. L’applicazione di tale aggravante non era stata arbitraria, ma fondata su elementi concreti: i numerosi precedenti penali della ricorrente e un fatto particolarmente significativo. Poco tempo prima di commettere il reato in esame, l’imputata aveva beneficiato della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) per un altro delitto di evasione. Questo elemento, secondo la Corte, non sminuiva la sua pericolosità, ma, al contrario, la accentuava, dimostrando che il nuovo reato non era un episodio isolato, ma l’espressione di una tendenza a delinquere persistente e aggravata.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre importanti spunti di riflessione. Anzitutto, ribadisce che un ricorso per cassazione deve essere costruito su critiche specifiche e pertinenti ai vizi di legittimità della sentenza, e non su una generica riproposizione delle proprie tesi difensive. In secondo luogo, chiarisce come la valutazione della pericolosità sociale, elemento chiave per l’applicazione della recidiva reiterata, possa essere desunta anche da circostanze apparentemente favorevoli al reo, come la concessione di un beneficio di non punibilità. Se tale beneficio non sortisce l’effetto di dissuadere da ulteriori condotte illecite, esso si trasforma in un indice di maggiore pericolosità, legittimando un trattamento sanzionatorio più severo per i reati successivi. La decisione, pertanto, condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi proposti erano una mera riproduzione di profili di censura già adeguatamente esaminati e respinti dal giudice di merito, senza presentare nuove e specifiche critiche alla sentenza impugnata.
Quali elementi hanno giustificato l’applicazione della recidiva reiterata?
L’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, è stata giustificata sulla base dei plurimi precedenti penali della ricorrente e del fatto che, poco prima del nuovo delitto, avesse ottenuto il beneficio della non punibilità per un altro reato della stessa natura.
In che modo un precedente beneficio di non punibilità ha influenzato la decisione?
Il fatto che la ricorrente avesse già beneficiato della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (ex art. 131-bis c.p.) per un reato di evasione è stato interpretato come un elemento che dimostrava un’accresciuta pericolosità, rendendo il nuovo reato non un episodio isolato ma parte di un comportamento criminale persistente.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10806 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10806 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a AVOLA il 30/01/1987
avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 85/RG 35189
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME avverso la sentenza in epigr indicata;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto che i motivi dedotti non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, p meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giu di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità in q l’applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale è stata argomentat pag. 4 con il richiamo ai plurimi precedenti della ricorrente e del beneficio ottenuto, tempo prima del delitto in questa sede contestato, della causa di non punibilità ex art. 131bis cod. pen. per altro delitto di evasione, elementi che rendono il reato in questa se contestato dimostrativo di accresciuta pericolosità;
rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna k ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025
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