Recidiva Reiterata: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso
Con una recente ordinanza, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso che solleva importanti questioni in merito alla valutazione della gravità di un reato e all’applicazione della recidiva reiterata. La decisione sottolinea come la condotta passata di un imputato possa influenzare pesantemente l’esito di un procedimento, portando alla dichiarazione di inammissibilità di un ricorso. Analizziamo insieme i dettagli di questa pronuncia e le sue implicazioni pratiche.
I Fatti di Causa
Il caso ha origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello che confermava la sua condanna. Il reato contestato consisteva nell’essersi allontanato dal proprio domicilio circa due ore prima dell’orario consentito, violando così le prescrizioni imposte. L’imputato, attraverso il suo ricorso, ha tentato di contestare la valutazione dei giudici di merito, ma la Corte di Cassazione ha respinto le sue argomentazioni.
La Decisione della Corte di Cassazione e la Recidiva Reiterata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, basando la sua decisione su due pilastri fondamentali. In primo luogo, ha ritenuto che il fatto non potesse essere considerato di “particolare tenuità”. La violazione degli obblighi, avvenuta con un anticipo così significativo, è stata interpretata come un chiaro indicatore di un’elevata “intensità del dolo”, ovvero di una piena coscienza e volontà di trasgredire la legge.
In secondo luogo, e in modo ancora più decisivo, la Corte ha valorizzato la pericolosità sociale del ricorrente, desunta dalle sue plurime condanne precedenti, anche recenti. Questo aspetto ha introdotto il concetto chiave di recidiva reiterata, ovvero la condizione di chi commette un nuovo reato dopo essere già stato dichiarato recidivo in passato.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni dell’ordinanza si soffermano su un principio di diritto di grande rilevanza, recentemente consolidato dalle Sezioni Unite della stessa Corte (sentenza n. 32318/2023). Secondo questo orientamento maggioritario, la recidiva reiterata può essere riconosciuta e avere effetti giuridici anche se non è stata formalmente dichiarata in una precedente sentenza di condanna. Ciò significa che il giudice può valutare autonomamente la storia criminale complessiva dell’imputato per desumerne una maggiore propensione a delinquere.
Nel caso specifico, l’allontanamento anticipato dal domicilio non è stato visto come un’infrazione isolata e di poco conto, ma come l’ennesima manifestazione di un’inclinazione a non rispettare le regole, confermata dai precedenti penali. Pertanto, i motivi del ricorso sono stati giudicati come una semplice riproposizione di argomenti già correttamente valutati e respinti dalla Corte territoriale, senza introdurre elementi nuovi o critiche fondate alla logicità della sentenza impugnata.
Le Conclusioni
La conseguenza diretta della dichiarazione di inammissibilità è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia conferma un approccio rigoroso della giurisprudenza nei confronti di chi ha precedenti penali significativi. La recidiva reiterata non è una mera etichetta formale, ma un elemento sostanziale che il giudice utilizza per valutare la personalità dell’imputato e la gravità del reato commesso. Per i cittadini, ciò significa che una condotta criminale passata ha un peso determinante nei procedimenti futuri, potendo precludere l’accesso a benefici o rendere più difficile la contestazione di nuove accuse.
La recidiva reiterata può essere riconosciuta se non è stata dichiarata in una precedente condanna?
Sì, la Corte di Cassazione, richiamando un orientamento delle Sezioni Unite, ha confermato che la recidiva reiterata è ravvisabile anche in assenza di una precedente dichiarazione formale, basandosi sulla storia criminale complessiva del soggetto.
Perché la violazione degli orari di permanenza domiciliare non è stata considerata di lieve entità?
Perché l’allontanamento è avvenuto quasi due ore prima dell’orario consentito. Questo fatto è stato interpretato come un indicatore di un’elevata intensità del dolo e di una maggiore pericolosità del ricorrente, anche alla luce delle sue precedenti condanne.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Cassazione in questo caso?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione impugnata diventa così definitiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 14763 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 14763 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME NOME MARSALA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 07/03/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso,
OSSERVA
Ritenuto che i due motivi di ricorso ripropongono temi esaminati dalla Corte territoriale, che ha non illogicamente rilevato che il fatto non avrebbe potuto considerarsi di particolare tenuità, avuto riguardo all’intensità del dolo correlata al fatto che l’allontanamento dal domicilio si era verificato quasi due ore prima dell’orario consentito e che inoltre il fatto era idoneo ad attestare una maggior pericolosità del ricorrente, ai fini della recidiva, a fronte di plurime condanne anche nel quinquennio, fermo restando c:he è stato di recente ribadito l’orientamento maggioritario, secondo cui la recidiva reiterata è ravvisabile anche in assenza di una precedente dichiarazione di recidiva (sul punto Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878);
Ritenuto dunque che il ricorso è inammissibile, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende,
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2024
Il Consigliere estensore
Il Pregidente