Recidiva Reiterata: la Cassazione Dichiara Inammissibile il Ricorso Riproduttivo
L’istituto della recidiva reiterata rappresenta un tema centrale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 11453 del 2024, offre un’importante lezione sulla corretta formulazione dei ricorsi, chiarendo quando un’impugnazione basata su motivi generici e ripetitivi non può trovare accoglimento.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Bologna. L’unico motivo di doglianza riguardava un presunto vizio motivazionale nella decisione dei giudici di secondo grado in merito all’applicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. In sostanza, la difesa contestava il modo in cui era stata giustificata l’applicazione di questa aggravante, che comporta un aumento di pena per chi commette un nuovo reato dopo essere già stato condannato più volte per reati della stessa indole.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha esaminato il ricorso e lo ha dichiarato inammissibile. Questa decisione non entra nel merito della questione, ma si ferma a un livello procedurale. Dichiarare un ricorso inammissibile significa che i giudici non lo hanno nemmeno valutato nel contenuto, poiché mancava dei requisiti minimi per poter essere esaminato. La conseguenza per il ricorrente è stata la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni sulla Recidiva Reiterata e l’Inammissibilità
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni addotte dalla Cassazione. I giudici hanno stabilito che il ricorso non era ammissibile per una ragione fondamentale: era meramente “riproduttivo”.
La Genericità del Ricorso
Il motivo di impugnazione si limitava a riproporre le stesse censure che erano già state presentate, esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorso mancava di una critica specifica e puntuale alle argomentazioni contenute nella sentenza impugnata. In pratica, invece di contestare perché il ragionamento dei giudici d’appello fosse sbagliato, la difesa si è limitata a ripetere le proprie tesi.
La Corretta Valutazione della Corte Territoriale
La Cassazione ha evidenziato come la Corte d’Appello avesse, al contrario, correttamente motivato la sua decisione. I giudici di merito avevano valorizzato elementi concreti per giustificare l’applicazione della recidiva reiterata, tra cui:
1. I plurimi precedenti penali: L’imputato aveva a carico numerose condanne precedenti.
2. La specificità e la recentezza: Tali precedenti erano specifici (cioè per reati della stessa natura) e recenti, dimostrando una tendenza a delinquere costante nel tempo.
3. La condotta criminosa: Il comportamento tenuto dall’imputato era stato connotato da “evidente pervicacia”, ovvero una chiara ostinazione nel commettere il reato.
Questi elementi, considerati unitariamente, sono stati ritenuti dai giudici indicatori di una “maggiore pericolosità del reo”, giustificando pienamente l’aumento di pena previsto per la recidiva.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione non può essere una semplice riproposizione dei motivi d’appello. Per avere una possibilità di accoglimento, l’impugnazione deve contenere una critica argomentata e specifica, capace di smontare il ragionamento logico-giuridico della sentenza che si contesta. Limitarsi a ripetere le proprie ragioni senza confrontarsi con quelle del giudice di merito conduce inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Per gli operatori del diritto, ciò significa che la redazione del ricorso per Cassazione richiede un’analisi approfondita e mirata, focalizzata a individuare le reali falle motivazionali della decisione precedente, e non a riproporre tesi già respinte.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché era meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e respinte dal giudice di merito, e non conteneva una specifica analisi critica delle argomentazioni della sentenza impugnata.
Quali elementi ha considerato la Corte d’Appello per giustificare l’applicazione della recidiva reiterata?
La Corte d’Appello ha valorizzato i plurimi precedenti penali, specifici e recenti, dell’imputato e la sua condotta criminosa, connotata da evidente pervicacia, ritenendoli indicativi di una maggiore pericolosità del reo.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11453 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11453 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/03/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME;
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale in ordine all’applicazione della recidiva reiterata specifica infraquinquennale, non è consentito poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare ( pag. 3 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha valorizzato i plurimi precedenti penali, specifici e recenti d cui l’imputato risulta gravato, che – unitamente alla condotta criminosa tenuta, connotata da evidente pervicacia – sono stati ritenuti indicativi di una maggiore pericolosità del reo);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 06/02/2024
Il Consigliere Estensore