Recidiva Reiterata: la Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara il Ricorso Inammissibile
L’istituto della recidiva reiterata rappresenta uno degli aspetti più delicati del diritto penale, incidendo direttamente sull’entità della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (Num. 2954/2024) offre un’importante lezione sui limiti dell’impugnazione e sulle conseguenze di un ricorso ‘manifestamente infondato’. Il caso analizzato riguarda un imputato che, dopo una condanna per false dichiarazioni, ha visto il suo ricorso respinto con una condanna accessoria al pagamento di una cospicua somma alla Cassa delle ammende.
I Fatti del Processo
La vicenda processuale ha origine da una condanna emessa dal Tribunale di Rimini per i reati di false attestazioni a un pubblico ufficiale (art. 495 c.p.) e rifiuto di fornire le proprie generalità (art. 651 c.p.). La Corte d’Appello di Bologna, pur riformando parzialmente la sentenza e rideterminando la pena in senso più favorevole all’imputato (in mitius), ne confermava la responsabilità penale.
Non soddisfatto della decisione, l’imputato proponeva ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo: la presunta violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, prevista dall’articolo 99, comma 4, del codice penale.
Il Ricorso in Cassazione: la Contestazione della Recidiva Reiterata
L’unico punto di doglianza sollevato dalla difesa verteva sulla correttezza della valutazione operata dai giudici di merito nel ritenere sussistente la recidiva qualificata. Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte d’Appello sarebbe stata carente o illogica nell’affermare la sua maggiore pericolosità sociale, elemento necessario per l’applicazione di tale aggravante.
La difesa sosteneva, in sostanza, che non fossero stati adeguatamente ponderati gli elementi fattuali per giustificare un aumento di pena basato sulla sua pregressa condotta criminale.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha liquidato il ricorso come manifestamente infondato, un giudizio che ne preclude l’esame nel merito. Secondo gli Ermellini, la Corte d’Appello di Bologna aveva fornito una motivazione del tutto “congrua, logica e conforme al diritto”.
Il punto centrale della decisione risiede nella valutazione della “capacità criminale aggravata” dell’imputato. Questa non è stata desunta in modo astratto, ma ancorata a due elementi concreti e specifici:
1. Il limitato lasso di tempo: la vicinanza temporale tra i fatti per cui si procedeva e i precedenti penali.
2. La funzionalizzazione dei reati: i reati di false dichiarazioni erano stati commessi con lo scopo preciso di sottrarsi all’accertamento di altri illeciti, dimostrando una deliberata e persistente inclinazione a delinquere.
La Corte ha quindi ritenuto che la valutazione del giudice di merito fosse inattaccabile, in quanto basata su un’analisi logica del comportamento dell’imputato, che rivelava una chiara progressione criminale e una consapevole strategia per eludere la giustizia. Di conseguenza, il ricorso non solo è stato respinto, ma dichiarato inammissibile.
Le Conclusioni: le Conseguenze dell’Inammissibilità
La declaratoria di inammissibilità ha comportato conseguenze economiche significative per il ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, quando un ricorso è inammissibile per colpa evidente dell’impugnante (come nel caso di motivi manifestamente infondati), quest’ultimo è condannato non solo al pagamento delle spese processuali, ma anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nel caso di specie, la Corte ha determinato tale somma in tremila euro, ritenendola equa. Questa ordinanza serve da monito: un’impugnazione in Cassazione deve basarsi su motivi solidi e non pretestuosi. In caso contrario, il rischio non è solo quello di vedere confermata la condanna, ma anche di subire un’ulteriore e pesante sanzione economica.
Quando un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso può essere dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ovvero quando i motivi addotti sono palesemente privi di fondamento giuridico e logico, come nel caso in cui la motivazione della sentenza impugnata sia congrua, logica e conforme al diritto.
Cosa valuta il giudice per applicare l’aggravante della recidiva reiterata?
Il giudice valuta la capacità criminale aggravata dell’imputato basandosi su elementi concreti, come il limitato lasso di tempo trascorso tra i reati e la “funzionalizzazione” di un reato per sottrarsi all’accertamento di ulteriori illeciti. Questi elementi dimostrano una maggiore pericolosità sociale.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità di un ricorso per colpa del ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità per colpa del ricorrente comporta la condanna di quest’ultimo al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, il cui importo è determinato equamente dal giudice (nel caso specifico, 3.000 euro).
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 2954 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2954 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/11/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio a lui inflitto e ha confermato nel resto la decisione resa dal Tribunale di Rimini, che ne aveva affermato la responsabilità per due fatt di cui all’art. 495 cod. pen. nonché per la contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen.
ritenuto che l’unico motivo di ricorso – che denuncia la violazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata specifica infraquinquennale (art. 99, comma 4, cod. pen.) – è manifestamente infondato, atteso che la Corte territoriale – in maniera congrua, logica e conforme al diritto – ha espressamente attribui all’imputato un’aggravata capacità criminale sulla scorta del limitato lasso di tempo trascorso t i fatti di cui all’art. 495 cod. pene e della funzionalizzazione di essi a sottrarsi all’accerta della commissione di ulteriori illeciti;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché – ravvisandosi profili di colpa in ragione dell’evidente inammissibilità dell’impugnazione (cfr. Corte cost., n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 – 01) – al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Il Presidente
Così deciso il 18 ottobre 2023
Il Consigliere estensore