Recidiva reiterata: la specificità dei motivi nel ricorso per Cassazione
Nel panorama del diritto penale italiano, la recidiva reiterata rappresenta un elemento di forte impatto sulla determinazione della pena. La recente pronuncia della Corte di Cassazione mette in luce un aspetto fondamentale della procedura penale: non è sufficiente lamentarsi di una decisione, ma è necessario contestarla punto su punto, specialmente quando si tratta di aggravanti legate al comportamento del reo nel tempo.
I fatti: la violazione e la recidiva reiterata
Il caso nasce dalla condanna di un cittadino sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. Tra le varie prescrizioni imposte dal giudice, vi era l’obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro le ore 22:00. L’imputato è stato tratto a giudizio per aver violato tale prescrizione in una data specifica del 2019.
In sede di appello, l’imputato era stato condannato con l’applicazione della recidiva reiterata, la quale era stata dichiarata equivalente alle circostanze attenuanti generiche concesse dalla Corte. Tale bilanciamento ha un impatto diretto sul calcolo della pena finale, rendendo la sanzione più severa rispetto a chi non presenta precedenti penali specifici o reiterati.
La decisione sulla inammissibilità
La Suprema Corte ha analizzato il ricorso presentato dalla difesa, focalizzato quasi esclusivamente sulla contestazione della recidiva. Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato che l’impugnazione presentava un difetto insuperabile: la genericità. Invece di analizzare criticamente la sentenza di appello, la difesa si è limitata a riproporre le stesse contestazioni mosse contro la sentenza di primo grado, senza mai confrontarsi con le ampie e logiche argomentazioni fornite dai giudici di secondo grado.
Questo atteggiamento processuale ha portato alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso. La Corte ha ribadito che il ricorso per Cassazione deve essere specifico e deve attaccare direttamente le ragioni della decisione impugnata, non limitarsi a una generica protesta contro la severità della pena o l’applicazione di un’aggravante.
Le motivazioni sulla recidiva reiterata
Le motivazioni della Corte si fondano sul perfetto ossequio al dettato normativo da parte dei giudici di merito. La Corte d’Appello aveva infatti analiticamente scrutinato la valenza della ricaduta nel reato, interpretandola correttamente come espressione di un’indifferenza del soggetto verso la norma penale. La recidiva reiterata è stata quindi confermata non come un automatismo, ma come il risultato di un’analisi specifica sulla personalità del reo e sulla sua inclinazione a delinquere nuovamente nonostante le misure di prevenzione già in atto.
Inoltre, la Cassazione ha sottolineato che l’assenza di confronto con il contenuto della decisione di appello attesta l’assoluta genericità dell’impugnazione, rendendola di fatto inutile ai fini di una revisione del giudizio.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il tentativo di contestare la recidiva reiterata deve passare attraverso una critica puntuale e tecnica della decisione del giudice. La conseguenza di un ricorso generico è drastica: l’inammissibilità dell’atto, la condanna al pagamento delle spese processuali e, nel caso in esame, il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non essendo emersi elementi atti a escludere la colpa dell’imputato nella presentazione di un ricorso manifestamente infondato.
Qual è la conseguenza di un ricorso per Cassazione considerato generico?
Un ricorso generico, che non si confronta con le motivazioni della sentenza di appello, viene dichiarato inammissibile con conseguente condanna al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
Perché la recidiva reiterata è stata confermata in questo caso?
La recidiva è stata confermata perché i giudici di merito hanno ravvisato nell’imputato una persistente indifferenza verso le norme penali, avendo violato le prescrizioni della sorveglianza speciale nonostante i precedenti.
Quale sanzione pecuniaria è stata inflitta per l’inammissibilità del ricorso?
L’imputato è stato condannato al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, oltre al pagamento delle spese processuali del giudizio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1681 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1681 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 28/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PARMA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso;
rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perc sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblic sicurezza con obbligo di soggiorno in Parma e tenuto, tra l’altro, a non rinsar oltre le ore 22:00, ha violato tale prescrizione il 6 aprile 2019;
che l’unico motivo di ricorso per cassazione, afferente all’applicazione del recidiva reiterata (incidente sulla pena perché dichiarata equivalente a concesse circostanze attenuanti generiche), è privo di pregio, atteso che la Cor di appello, diversamente da quanto eccepito dall’imputato, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indir ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressio dell’indifferenza di Comacchio alla portata precettiva della norma penale;
che, peraltro, l’impugnazione è, in tutto il suo sviluppo, diretta all’escl ed insistita contestazione della sentenza di primo grado e non contiene il benc minimo riferimento al contenuto della decisione di appello, pregno, come detto, di ampie e logiche argomentazioni in ordine al profilo che era stato g contestato con l’impugnazione di merito, con le quali il ricorrente, dimostra, definitiva, di non essersi in alcun modo confrontato, ciò che vale ad attest l’assoluta ed insuperabile genericità del ricorso;
ritenuto che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricor con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione del causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell ammende.
Così deciso il 28/09/2023.