Recidiva Reiterata: La Cassazione e i Limiti del Ricorso Generico
Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la recidiva reiterata. La decisione offre importanti chiarimenti sui requisiti di ammissibilità di un ricorso che contesta l’applicazione di questa aggravante, sottolineando come la genericità dei motivi porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità. Questo caso evidenzia la necessità per la difesa di articolare censure specifiche e puntuali, anziché limitarsi a riproporre argomenti già vagliati.
I Fatti del Caso
La vicenda processuale trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il fulcro del gravame era la contestazione della mancata disapplicazione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. L’imputato, attraverso la sua difesa, lamentava l’erroneità della motivazione con cui i giudici di merito avevano confermato la sussistenza di tale aggravante, ritenendola un fattore rilevante ai fini della determinazione della pena.
La difesa sosteneva, in sostanza, che la Corte territoriale non avesse adeguatamente giustificato la scelta di non escludere la recidiva, nonostante le argomentazioni presentate.
La valutazione della Corte d’Appello e la recidiva reiterata
La Corte d’Appello aveva fondato la propria decisione su una valutazione sintetica ma precisa della personalità dell’imputato. I giudici avevano preso in considerazione non solo la pluralità e la tipologia dei precedenti penali, ma anche la loro omogeneità. Elementi decisivi erano stati individuati nell’indifferenza mostrata dal ricorrente verso le condanne già riportate e nella sua evidente “proclività a delinquere”, indicatori di una spiccata e persistente propensione a commettere reati.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, nell’analizzare il ricorso, lo ha giudicato inammissibile. Il motivo è chiaro: le argomentazioni proposte erano meramente “reiterativi e assolutamente generici”. In altre parole, il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte in appello, senza muovere una critica specifica e concreta al ragionamento logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale.
La Cassazione ha ribadito che la motivazione della Corte d’Appello, seppur sintetica, era stata puntuale e completa. Essa aveva correttamente dato atto di tutti gli elementi necessari a giustificare la conferma della recidiva reiterata, come richiesto anche dalla giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite (sent. n. 35738 del 2010). La Corte ha evidenziato che la valutazione sulla pericolosità sociale e sulla propensione a delinquere dell’imputato era stata fondata su dati oggettivi: la sua storia criminale, la natura dei reati commessi e la sua incapacità di recepire il monito delle precedenti condanne.
Di fronte a una motivazione così ancorata ai fatti, un ricorso che non la contesta punto per punto, ma si limita a una critica astratta, non può trovare accoglimento. La conseguenza processuale è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni
L’ordinanza in commento rappresenta un’importante conferma dei principi che regolano l’ammissibilità dei ricorsi in Cassazione in materia di recidiva. Emerge con forza il principio secondo cui non è sufficiente lamentare genericamente l’applicazione di un’aggravante. È invece necessario che la difesa articoli censure specifiche, in grado di far emergere vizi logici o errori di diritto nel percorso motivazionale del giudice di merito. In assenza di tali elementi, il ricorso si risolve in un tentativo di ottenere un nuovo, non consentito, giudizio di fatto. La pronuncia serve quindi da monito: la lotta contro l’applicazione della recidiva reiterata deve essere condotta con argomenti tecnici e puntuali, pena l’inammissibilità del ricorso e le conseguenti sanzioni economiche.
Quando un motivo di ricorso contro la recidiva reiterata è considerato generico?
Un motivo di ricorso è ritenuto generico quando si fonda su argomenti ripetitivi e non specifici, senza contestare puntualmente la motivazione del giudice di merito, la quale era basata su elementi concreti come la pluralità, la tipologia e l’omogeneità dei precedenti penali dell’imputato.
Quali elementi può utilizzare un giudice per giustificare l’applicazione della recidiva reiterata?
Il giudice può basare la sua valutazione sulla pluralità e il tipo di precedenti penali, sulla loro omogeneità, sull’indifferenza dell’imputato verso le condanne già subite e sulla sua generale proclività a delinquere, tutti fattori che indicano una spiccata propensione a commettere ulteriori reati.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile in questo caso?
La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 13183 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 13183 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a CHIVASSO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 03/02/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME,
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazion relazione alla mancata disapplicazione della contestata recidiva reiterata, specific infraquinquennale, è inammissibile perché fondato su argomenti reiterativi e assolutamente generici a fronte della sintetica ma puntuale motivazione della Corte territoriale che ha dato oltre che della pluralità e del tipo dei precedenti penali ascritti all’imputato, anche de omogeneità, dell’indifferenza dell’odierno ricorrente alle condanne riportate e della sua procl a delinquere, significativi della spiccata propensione a delinquere (Sez. Unite, n. 35738 27/5/2010, Calibè, Rv. 247839);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna de ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2024
Il Consigli GLYPH Estensore
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