Recidiva Reiterata: La Cassazione Conferma la Linea Dura sui Ricorsi Generici
In un recente provvedimento, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema della recidiva reiterata, chiarendo ancora una volta i requisiti per la sua applicazione e le conseguenze di un ricorso presentato in modo generico. L’ordinanza offre spunti fondamentali per comprendere come i giudici valutano la pericolosità sociale di un imputato e quali sono gli oneri di chi intende contestare tale valutazione.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna. La difesa contestava la decisione dei giudici di merito di non escludere l’aggravante della recidiva reiterata, pur avendola considerata equivalente alle attenuanti generiche. Secondo il ricorrente, la Corte territoriale non aveva adeguatamente motivato la gravità dei fatti e il disvalore della condotta, limitandosi a una valutazione apodittica che non teneva conto delle argomentazioni difensive.
Il ricorso si concentrava sull’idea che la valutazione della Corte d’Appello fosse errata e presupponeva una diversa interpretazione della gravità del reato, senza però confrontarsi criticamente e in modo specifico con le motivazioni esposte nelle sentenze di primo e secondo grado.
La Decisione della Corte sulla Recidiva Reiterata
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio consolidato: la genericità dei motivi di ricorso. I giudici hanno ritenuto che l’impugnazione non superasse il vaglio di ammissibilità perché non conteneva una critica puntuale e specifica delle ragioni che avevano portato i giudici di merito a confermare l’aggravante.
Di conseguenza, in applicazione dell’art. 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha spiegato che un ricorso per cassazione non può limitarsi a proporre una diversa lettura dei fatti o a lamentare genericamente l’ingiustizia della decisione. È necessario, invece, che il ricorrente si confronti direttamente con le argomentazioni della sentenza impugnata, evidenziandone le specifiche criticità giuridiche o i vizi logici.
Nel caso specifico, la Corte ha sottolineato i seguenti punti chiave:
1. Genericità dei Motivi: Il ricorso è stato considerato generico perché non ha attaccato in modo specifico le valutazioni dei giudici di merito sulla gravità della condotta e sulla pericolosità dell’imputato. Mancava un confronto critico con le sentenze precedenti.
2. Principio Consolidato sulla Recidiva: La Cassazione ha richiamato un principio ormai consolidato, espresso anche dalle Sezioni Unite (sent. n. 32318/2023), secondo cui per il riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che l’imputato, al momento della commissione del nuovo reato, risulti già gravato da più sentenze definitive per crimini precedenti. Tali precedenti devono essere espressivi di una maggiore pericolosità sociale, e il giudice è tenuto a fornire una motivazione specifica e adeguata su questo punto.
3. Irrilevanza della Mancata Dichiarazione di Recidiva Semplice: Non è necessario che vi sia stata una precedente e formale dichiarazione di recidiva semplice. Ciò che conta è la storia criminale complessiva del soggetto, come emerge dalle condanne passate in giudicato.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un insegnamento fondamentale per la pratica legale: l’importanza della specificità e della precisione nella redazione degli atti di impugnazione. Un ricorso in Cassazione non è una terza istanza di merito dove ridiscutere i fatti, ma una sede in cui si controlla la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Qualsiasi ricorso che si limiti a riproporre le stesse argomentazioni già respinte, senza individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, è destinato all’inammissibilità.
Inoltre, la decisione conferma la severità con cui l’ordinamento guarda alla recidiva reiterata, considerandola un indicatore qualificato di pericolosità sociale che giustifica un trattamento sanzionatorio più aspro. Per contestarla efficacemente, è indispensabile smontare, punto per punto, la valutazione del giudice sulla pericolosità del reo, dimostrando l’illogicità o l’insufficienza della motivazione fornita.
Perché il ricorso sulla recidiva reiterata è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile a causa della genericità dei motivi, in quanto non conteneva una critica specifica alle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado sulla gravità della condotta e sulla pericolosità dell’imputato.
Cosa è sufficiente per il riconoscimento della recidiva reiterata secondo la Cassazione?
Secondo la Corte, è sufficiente che l’imputato, al momento del nuovo reato, sia già stato condannato con più sentenze definitive per reati precedenti che indichino una maggiore pericolosità sociale. Tale pericolosità deve essere oggetto di una specifica e adeguata motivazione da parte del giudice.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata determinata in 3000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 453 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 453 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 02/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME COGNOME nato il 30/09/1997
avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che il ricorso, investendo solo la mancata esclusione della recidiva reiterata, val equivalente alle attenuanti generiche, sottopone a censura delle questioni che presuppongono una apodittica diversa valutazione della gravità dei fatti e del loro disvalore, senza disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado;
ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valutazioni sentenze di merito in punto di gravità della condotta di reato e di pericolosità dell’imput determina l’inammissibilità, atteso che costituisce principio oramai consolidato quello seco cui ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che, al momento consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per r precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazion di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023 Rv. 284878);
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 2 dicembre 2024
Il Consigliere estensore
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Il Preside