Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 15587 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15587 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 08/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TORINO il 22/02/1963
avverso la sentenza del 01/10/2024 della CORTE APPELLO di GENOVA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME letta la memoria depositata dall’avv. NOME COGNOME del foro di GENOVA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova in data 1 ottobre 2024 con la quale è stata confermata la sentenza di condanna emessa dal Tribunale locale in relazione a distinte ipotesi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Rilevato che con il ricorso si deducono violazioni di legge e vizio di motivazione circa la declaratoria di estinzione della pena e della sua rilevanza ai fini dell esclusione della recidiva reiterata. Assume la difesa che dal certificato del casellario risultano tre declaratorie di estinzione della pena elencate nel certificato del casellari per esito positivo della messa alla prova; inoltre non possono essere oggetto di valutazione, ai fini della sussistenza della recidiva fatti successivi a quelli oggetto d presente processo che risalgono al 2015. Ancora, l’imputato ha espiato le condanne sub 9) e 10) del casellario mediante affidamento in prova ai servizi sociali e in regime di cui all’art. 47 o.p. la condanna sub 12). Inoltre, le condanne sub 6) e 7) sono state espiate in regime di detenzione domiciliare mentre quella sub 5) si riferisce ad un fatto commesso nel 1991, e anche in questo caso la pena è stata espiata mediante affidamento in prova ai servizi sociali. Le condanne sub 3) e 4) si riferiscono a reati depenalizzati mentre quelle sub 1) e 2) risalenti al 1987 sono coperte da indulto.
Dalla lettura del certificato penale si evince, dunque, che la recidiva reiterata contestata per un fatto del maggio 2015 riguarda due sentenze per fatti commessi nel 1987 e due sentenze per fatti commessi nel 2003
3. Il ricorso è inammissibile.
Si duole il ricorrente che il Tribunale non ha escluso la recidiva con la seguente motivazione «La recidiva, attesi i numerosissimi e specifici precedenti, non può essere disapplicata essendo i reati commessi emblematici di una rinnovata pericolosità sociale”. Che poi la sentenza del grado di appello, nel confermare il giudizio espresso si sia così espresso «la decisione del primo giudice di non disapplicare la recidiva contestata all’imputato è corretta e va confermata in considerazione dei numerosi precedenti penali anche specifici a suo carico».
Va innanzitutto chiarito che la Corte, contrariamente a quanto assume la difesa non ha tenuto conto ai fini della recidiva della condanna del 2022 ma ne ha tratto argomento per affermare che proprio il fatto commesso nel 2022 sarebbe dimostrativo della circostanza che “le precarie condizioni di salute, invocate dall’appellante a fondamento della domanda di disapplicazione della recidiva, non gli impediscono di continuare a delinquere”.
Quanto poi alle condanne riportate e alle quali hanno fatto riferimento tanto il primo giudice quanto la Corte va rilevato quanto segue.
Se è vero che in tema di recidiva, non assume rilievo la condanna per una fattispecie oggetto di
abolitio criminis in quanto l’abrogazione del reato, come la
depenalizzazione, determina l’eliminazione di oggi effetto penale connesso alla condanna medesima (Sez. 1, n. 20203 del 30/03/2023, Rv. 284823 – 01) e che
l’estinzione di ogni effetto penale determinata dall’esito positivo dell’affidamento i prova al servizio sociale comporta che delle relative condanne non possa tenersi
conto agli effetti della recidiva (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, COGNOME, Rv.
25L688 – 01) è del pari vero che «l’indulto se estingue la pena e ne fa cessare l’esecuzione, non ha tuttavia efficacia ablativa rispetto agli altri effetti scaturenti d
sentenza di condanna, tra i quali rientra la recidiva che può quindi esser contestata anche in relazione ai reati la cui pena, inflitta con precedenti sentenze definite, sia
stata condonata» (Sez. 2 n. 34147 del 30/04/2015, Rv. 264629 -01).
E’ stato inoltre precisato che «L’esito positivo della detenzione domiciliare non esclude la rilevanza della relativa condanna ai fini della applicazione della recidiva in quanto gli artt. 47 ter e 47 quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354 non prevedono che ad esso consegua l’estinzione della pena e degli effetti penali, né sono suscettibili di essere interpretati in tal senso» (Sez. 6 n. 7508 del 30/01/2013, Rv. 255126 01).
Da quanto detto discende che il motivo non si confronta realmente con la motivazione relativa ai molteplici precedenti penali annoverati dall’imputato che, come si è visto, non erano certo tutti estinti per depenalizzazione o esito positivo della messa alla prova.
All’inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Deciso in data 8 aprile 2025