Sentenza di Cassazione Penale Sez. 1 Num. 33613 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33613 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 06/03/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME ( CODICE_FISCALE ) nato il DATA_NASCITA 114
avverso l’ordinanza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZE
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le conclusioni del PG NOME COGNOME, che ha chiesto dichiararsi
inammissibile il ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. NOME COGNOME adiva, con incidente di esecuzione, il Tribunale di Firenze per ottenere la rideterminazione della pena da eseguirsi nei suoi confronti in forza di provvedimento di cumulo emesso in data 18 febbraio 2016 dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Firenze: la pena era stata quantificata in detto provvedimento nella misura di 27 anni e 1 mese di reclusione, previa eliminazione della frazione di pena inflitta al COGNOME con sentenza resa dal Tribunale di Modena in data 24 settembre 2008, irrevocabile il 20 ottobre 2008, poiché inerente ad altro soggetto.
Secondo l’istante, quest’ultima condanna – erroneamente emessa a suo carico – sarebbe stata determinante per giustificare la contestazione della recidiva reiterata (specifica e infraquinquennale) nel diverso procedimento, conclusosi, dopo una restituzione in termini, con sentenza di condanna alla pena di 16 anni e 10 mesi di reclusione per i reati di sequestro di persona e tentata estorsione (così riqualificata l’originaria imputazione di cui all’art. 630 cod. pen.), emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 10 ottobre 2017 e divenuta irrevocabile il 12 giugno 2018: in quel processo la circostanza aggravante della recidiva era stata ritenuta equivalente alle riconosciute attenuanti generiche.
Nel ragionamento dell’istante, una volta eliminata dal citato provvedimento di cumulo del 2016 la sentenza di condanna del Tribunale di Modena, a suo carico sarebbe residuato un solo precedente, con il conseguente venir meno della recidiva nella forma reiterata e l’applicazione delle attenuanti generiche con carattere di prevalenza sulla predetta aggravante.
Di conseguenza, veniva chiesto al giudice dell’esecuzione di eliminare l’aumento di pena inflitto per la recidiva, ormai subvalente.
Con l’ordinanza in epigrafe, l’adita Corte di appello di Firenze dichiarava inammissibile l’istanza.
A ragione della decisione, osservava che, diversamente da quanto sostenuto dall’istante, pur essendo stata eliminata la condanna del Tribunale di Modena, alla data di emissione della sentenza della Corte di appello di Firenze (10 ottobre 2017) risultavano a suo carico non una sola, ma due precedenti condanne irrevocabili, annotate ai numeri 1) e 2) del certificato del casellario giudizial (rispettivamente passate in giudicato il 16 ottobre 2002 e il 22 febbraio 2007), sicché corretta doveva reputarsi la contestazione, nel procedimento definito con la menzionata sentenza della Corte territoriale di Firenze, della recidiva reiterata e infraquinquennale.
Aggiungeva, inoltre, il giudice dell’esecuzione che, anche laddove il giudizio di bilanciamento fosse stato valutato in termini diversi dai casi consentiti dalla
6,
legge, esso avrebbe potuto essere revocato solo per effetto dell’impugnazione della sentenza o della rescissione del giudicato.
Ha proposto ricorso per cassazione l’interessato, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge in relazione agli artt. 670, 668, e 130 cod. proc. pen. “in merito alla correzione dell’errore materiale circa una persona condannata in luogo di un’altra per errore di nome”.
Nel riproporre, nella sostanza, quanto prospettato nell’istanza originaria, il ricorrente si duole che il giudice a quo non abbia semplicemente emendato la decisione della Corte di appello di Firenze in data 6 dicembre 2011, nella quale si era evidenziato che “l’unico ostacolo alla concessione della prevalenza delle attenuanti generiche nel bilanciamento con le aggravanti era dovuto alla presenza di una recidiva qualificata che, eliminando la sentenza del Tribunale di Modena, non avrebbe potuto sussistere”.
Nemmeno nel provvedimento di cumulo in data 18 febbraio 2016 era dato rinvenire precedenti condanne tali da giustificare la contestazione della recidiva specifica reiterata e infraquinquennale, essendo presente, nel certificato penale, un unico precedente.
Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e va, pertanto, dichiarato inammissibile.
Va premesso, per quel che qui rileva, che, in tema di recidiva reiterata contestata nel giudizio di cognizione, ai fini della relati applicazione è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l’imputato risulti gravato da più sentenze definitive per reati precedentemente commessi ed espressivi di una maggiore pericolosità sociale, oggetto di specifica ed adeguata motivazione, senza la necessità di una previa dichiarazione di recidiva semplice (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, COGNOME, Rv. 284878 01).
Si evince con chiarezza dall’enunciato principio che, qualora la difesa del ricorrente avesse ritenuto di ravvisare un qualsivoglia errore nella contestazione dell’aggravante e/o nell’eventuale giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti, avrebbe dovuto avvalersi degli ordinari mezzi di impugnazione.
Nella specie, a fronte della sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Firenze in data 10 ottobre 2017 nel procedimento per sequestro di persona e tentata estorsione, con la quale venne confermata l’applicazione della
3 GLYPH
recidiva con carattere di prevalenza sulle attenuanti generiche, l’imputato avrebbe dovuto proporre ricorso per cassazione ove avesse inteso contestare il giudizio di bilanciamento, atteso che, alla data della sentenza di appello, lo “scomputo” della pena inflittagli con la sentenza del Tribunale di Modena viziata da errore sulle generalità dell’accusato era già stato effettuato con il più volte citat provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale di Firenze il 18 febbraio 2016.
L’accesso al giudice dell’esecuzione, viceversa, gli sarebbe stato consentito solo qualora avesse ritenuto di eccepire l’applicazione, nel giudizio di cognizione, di una pena illegale derivante da palese errore giuridico o materiale, se non rilevata d’ufficio in cassazione in caso di ricorso tardivo (Sez. U, n. 47766 del 26/06/2015, COGNOME e altro, Rv. 265108 – 01).
Nessuna delle due ipotesi è dato ravvisare nella vicenda di specie.
Come osservato dal giudice di merito con la prima assorbente e corretta argomentazione, a prescindere dalla “revocata” sentenza di condanna per furto emessa dal Tribunale di Modena il 24 settembre 2008 (irrevocabile il 20 ottobre 2008), il COGNOME, al momento del sequestro di persona commesso in Pisa e Livorno tra il 9 e il 10 agosto 2007, oggetto della sentenza di condanna resa dalla Corte di appello di Firenze in data 10 ottobre 2017 – dopo la restituzione nel termine concessa all’imputato per impugnare la sentenza del Tribunale di Pisa del 15 ottobre 2010 – era già gravato da due sentenze di condanna irrevocabili, come risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti: la prima, per il re detenzione e cessione illecita di sostanze stupefacenti, commesso in Calcinaia il 10 ottobre 1999, sanzionato con sentenza della Corte di appello di Firenze in data 3 luglio 2002, irrevocabile il 16 ottobre 2002; la seconda, per il reato di estorsione tentata commesso in Livorno il 10 novembre 2000, accertato con sentenza della suddetta Corte di appello di Firenze in data 5 luglio 2006, irrevocabile il 22 febbraio 2007.
La contestazione, da parte della difesa, dell’anteriorità di dette pronunce e della loro irrevocabilità rispetto ai fatti accertati con la sentenza del 10 ottobr 2017 sulla base del citato provvedimento di unificazione di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale di Firenze, è radicalmente infondata, dal momento che proprio questo provvedimento dà puntualmente conto dei due precedenti e sottrae al cumulo la condanna del Tribunale di Modena per le ragioni già indicate.
Deve, in conclusione, ritenersi che, nel procedimento definito con la sentenza pronunciata dalla Corte di appello di Firenze il 10 ottobre 2017, a COGNOME sia stata correttamente applicata l’aggravante della recidiva specifica e reiterata nel quinquennio, circostanza che precludeva, ai sensi dell’art. 69, comma
quarto, cod. pen., il bilanciamento in termini di prevalenza delle riconosciute attenuanti generiche.
Dalla declaratoria di inammissibilità della impugnazione discende la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2024
GLYPH
Il Consigliere estensore
Il Presidente