Recidiva Reiterata: la Cassazione Spiega i Criteri di Valutazione
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8894 del 2024, è tornata a pronunciarsi su un tema cruciale del diritto penale: la recidiva reiterata. Questa decisione offre importanti chiarimenti sui criteri che il giudice deve seguire per applicare correttamente questa aggravante, sottolineando la necessità di un’analisi concreta e non automatica della storia criminale dell’imputato. Comprendere questo meccanismo è fondamentale per capire come il sistema giudiziario valuta la pericolosità sociale di un individuo e determina la giusta pena.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un imputato avverso una sentenza della Corte d’Appello di Roma. L’unico motivo di doglianza sollevato dalla difesa riguardava la mancata esclusione della recidiva reiterata, contestata in relazione al reato per cui si procedeva. Secondo il ricorrente, i giudici di merito non avevano adeguatamente motivato le ragioni per cui i suoi precedenti penali dovessero incidere sulla pena per il nuovo reato, ritenendo l’applicazione dell’aggravante non giustificata.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla recidiva reiterata
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto manifestamente infondato. Gli Ermellini hanno ritenuto che la decisione della Corte d’Appello fosse, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, ampiamente e correttamente motivata. I giudici di merito avevano infatti seguito i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in materia di recidiva reiterata. La conseguenza di questa decisione è stata non solo la conferma della sentenza impugnata, ma anche la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, una sanzione tipica per i ricorsi inammissibili.
Le Motivazioni della Decisione
Il cuore della motivazione della Cassazione risiede nel richiamo ai principi che governano il riconoscimento della recidiva reiterata. La Corte ha ribadito che non è sufficiente una semplice constatazione dell’esistenza di precedenti condanne. È invece indispensabile un esame approfondito e concreto del rapporto tra il fatto per cui si sta procedendo e le condanne passate.
Il giudice deve utilizzare i criteri guida forniti dall’articolo 133 del codice penale (relativi alla gravità del reato e alla capacità a delinquere del colpevole) per accertare se, e in che misura, la condotta criminale pregressa sia sintomatica di una “perdurante inclinazione al delitto”. In altre parole, non si tratta di un automatismo, ma di un giudizio che deve dimostrare come i reati passati rivelino una personalità che persiste nella scelta criminale. Nel caso specifico, i giudici di merito avevano svolto proprio questa analisi, fornendo un’argomentazione logica e giuridicamente corretta che giustificava l’applicazione dell’aggravante.
Conclusioni
L’ordinanza in esame consolida un orientamento giurisprudenziale di grande importanza pratica. La decisione serve da monito: la recidiva reiterata non può essere applicata meccanicamente. Richiede una motivazione rafforzata da parte del giudice, che deve dimostrare il legame sintomatico tra passato e presente criminale dell’imputato. Per la difesa, ciò significa che contestare l’applicazione di tale aggravante richiede la dimostrazione di vizi logici o giuridici specifici nella motivazione del giudice di merito, e non una generica contestazione. Per l’accusa, implica la necessità di fornire al giudice tutti gli elementi utili a compiere questa valutazione complessa. In definitiva, la pronuncia riafferma il principio di personalità della responsabilità penale, ancorando l’aumento di pena a una valutazione effettiva della pericolosità del reo.
Quando un giudice può applicare l’aggravante della recidiva reiterata?
Un giudice può applicarla solo dopo aver esaminato in concreto il rapporto tra il nuovo reato e le precedenti condanne. Utilizzando i criteri dell’art. 133 del codice penale, deve verificare se la storia criminale dell’imputato dimostri una sua perdurante inclinazione a delinquere.
Cosa significa che un ricorso in Cassazione è ‘manifestamente infondato’?
Significa che i motivi del ricorso appaiono, fin da subito, privi di qualsiasi fondamento giuridico, tanto da non richiedere un esame approfondito. In questi casi, la Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Quali sono le conseguenze di un ricorso dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
La conseguenza principale è che la sentenza impugnata diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, stabilita dalla Corte, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 8894 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 8894 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME;
considerato che l’unico motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata esclusione della recidiva contestata, è manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici;
che, invero, i giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata, è necessario esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e l precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto (si veda, in particolare, pag. 54);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 23 gennaio2024.