Recidiva Reiterata: L’Inammissibilità del Ricorso Basato su Motivi Già Valutati
L’applicazione dell’aggravante della recidiva reiterata è un tema centrale nel diritto penale, poiché incide direttamente sulla determinazione della pena. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre l’occasione per analizzare i criteri con cui i giudici valutano questa circostanza e le ragioni che possono portare a dichiarare inammissibile un ricorso presentato contro la sua applicazione.
I Fatti del Caso: Il Percorso Giudiziario dell’Imputato
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che, pur riformando parzialmente una precedente condanna escludendo un’altra aggravante, aveva confermato l’impianto accusatorio e rideterminato la pena per un imputato. Quest’ultimo, non ritenendo corretta la valutazione effettuata dai giudici di secondo grado, decideva di presentare ricorso per Cassazione, affidandosi a un unico motivo di contestazione.
Il Motivo del Ricorso: La Contestazione sulla Recidiva Reiterata
L’unico argomento sollevato dal ricorrente riguardava la presunta erronea applicazione della circostanza aggravante della recidiva reiterata, disciplinata dall’art. 99, comma 4, del codice penale. Secondo la difesa, i giudici di merito non avrebbero correttamente motivato la scelta di applicare tale aggravante, che comporta un significativo aumento della sanzione penale.
Il ricorrente, in sostanza, riproponeva una doglianza già avanzata nel giudizio di appello, sostenendo che la sua applicazione non fosse giustificata dalle circostanze specifiche del caso.
La valutazione della recidiva da parte dei giudici
È fondamentale comprendere che la recidiva non viene applicata automaticamente. Il giudice deve valutare se i precedenti penali siano effettivamente indicativi di una maggiore colpevolezza e di una più spiccata pericolosità sociale dell’imputato. È proprio su questo punto che si è concentrata l’analisi della Suprema Corte.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendolo manifestamente infondato. La decisione si basa su due pilastri argomentativi principali.
In primo luogo, il motivo del ricorso era meramente reiterativo di quanto già esposto e congruamente respinto dalla Corte d’Appello. La Suprema Corte ribadisce costantemente che non è possibile presentare in sede di legittimità le medesime questioni già adeguatamente risolte nei gradi di merito, senza addurre nuove e pertinenti argomentazioni giuridiche.
In secondo luogo, e questo è il cuore della decisione, la motivazione della Corte d’Appello era stata tutt’altro che carente. I giudici di secondo grado avevano infatti evidenziato elementi concreti a sostegno dell’applicazione della recidiva reiterata. Non si erano limitati a un mero conteggio dei precedenti penali, ma ne avevano analizzato la natura qualitativa:
1. Pluralità e recentezza: i precedenti erano numerosi e recenti.
2. Tipologia dei reati: i delitti commessi in passato riguardavano ambiti allarmanti come i crimini contro la persona, il patrimonio e la disciplina sul controllo delle armi.
Questi elementi, nel loro complesso, sono stati ritenuti sintomatici di una “spiccata pericolosità e tendenza a delinquere”, giustificando pienamente l’applicazione dell’aggravante.
Le Conclusioni: Le Implicazioni Pratiche della Decisione
L’ordinanza in esame consolida un principio fondamentale: la valutazione della recidiva non è un esercizio aritmetico, ma un’analisi sostanziale della biografia criminale del reo. Per contestare efficacemente l’applicazione di tale aggravante, non è sufficiente lamentarne la presenza, ma è necessario dimostrare che la valutazione del giudice di merito sia illogica o priva di motivazione.
La decisione sottolinea inoltre l’inutilità di presentare ricorsi per Cassazione che si limitano a ripetere argomenti già vagliati. Un ricorso, per superare il vaglio di ammissibilità, deve evidenziare vizi di legittimità specifici (violazione di legge o vizio di motivazione) e non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio sul merito dei fatti. Infine, la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende funge da deterrente contro la proposizione di impugnazioni meramente dilatorie o palesemente infondate.
Quando un ricorso per Cassazione può essere dichiarato inammissibile?
Un ricorso viene dichiarato inammissibile quando è manifestamente infondato, ad esempio perché si limita a riproporre le stesse doglianze già esaminate e respinte con motivazione adeguata dalla Corte d’Appello.
Come viene valutata l’aggravante della recidiva reiterata?
La sua valutazione non si basa solo sul numero di condanne precedenti, ma anche su elementi qualitativi come la loro recentezza e la tipologia dei reati commessi, considerati nel loro insieme come indicatori di una spiccata pericolosità sociale e di una tendenza a delinquere.
Quali sono le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
Oltre alla conferma della sentenza impugnata, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro a favore della Cassa delle ammende, come sanzione per aver adito la Corte con un ricorso infondato.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 47596 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 47596 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a SANT’AGATA DI MILITELLO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/07/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Rilevato che NOME ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia resa dal GUP del Tribunale di Palermo, ha escluso l’aggravante contestata di cui all’art. 61, n. 2, cod. pen., riducendo la pena inflitta al medesimo ad anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione e confermando nel resto l’impugnata sentenza;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso, con il quale si contesta violazione di legge in relazione all’errata applicazione della circostanza aggravante di cui all’art. 99, comma 4 cod. pen., è manifestamente infondato perché reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa con adeguata motivazione dalla Corte d’appello (pag. 3), ove si evidenziano non solo la pluralità dei precedenti, ma anche il loro carattere recente e la tipologia de medesimi (delitti contro la persona e il patrimonio nonché previsti dalla disciplina per il controllo delle armi), sintomatici pertanto di spiccata pericolosità e tendenza a delinquere;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18/10/2023