Recidiva Reiterata: la Cassazione chiarisce i limiti dell’impugnazione
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ci offre lo spunto per approfondire il tema della recidiva reiterata e i criteri di ammissibilità dei ricorsi che ne contestano la valutazione. Quando un’impugnazione rischia di essere dichiarata inammissibile per genericità? Analizziamo insieme questa decisione per comprendere meglio i principi applicati dai giudici di legittimità.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un soggetto condannato dalla Corte d’Appello di Milano per il reato di danneggiamento aggravato. L’imputato, attraverso il suo difensore, aveva impugnato la sentenza di secondo grado, lamentando un errato bilanciamento delle circostanze. In particolare, la difesa sosteneva che la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere l’aggravante della recidiva reiterata per poter così far prevalere le attenuanti generiche e, di conseguenza, ottenere una pena più mite.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte, con l’ordinanza in esame, ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che l’impugnazione non superasse la soglia minima di ammissibilità, in quanto si limitava a una contestazione generica della decisione impugnata. Il ricorrente, infatti, non si era confrontato in modo specifico e critico con la solida motivazione fornita dalla Corte d’Appello, rendendo il suo gravame privo di reale fondamento.
A seguito della dichiarazione di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: il ruolo della recidiva reiterata e la genericità del ricorso
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha respinto le argomentazioni del ricorrente. La Corte ha sottolineato come la sentenza della Corte d’Appello avesse fornito una motivazione persuasiva e logica per non escludere la recidiva reiterata dal bilanciamento delle circostanze.
I giudici di merito avevano evidenziato una chiara continuità tra la condotta contestata (danneggiamento aggravato, un reato contro il patrimonio) e i numerosi reati commessi in passato dal soggetto, sia contro la persona che contro il patrimonio, sempre a scopo di lucro. Questa persistenza nel commettere reati, secondo la Corte d’Appello, rappresentava un elemento ostativo all’esclusione della recidiva.
Il ricorso, al contrario, non ha saputo contrapporre a questa argomentata analisi alcun elemento critico specifico, limitandosi a riproporre una richiesta di prevalenza delle attenuanti senza smontare il ragionamento del giudice precedente. Proprio questa mancanza di un confronto puntuale con la motivazione della sentenza impugnata ha portato la Cassazione a qualificare il ricorso come generico e, pertanto, inammissibile.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza ribadisce un principio fondamentale del processo penale: un ricorso in Cassazione, per essere ammissibile, non può limitarsi a una mera riproposizione delle proprie tesi o a una critica generica della sentenza impugnata. È necessario che l’impugnazione si confronti analiticamente con le ragioni esposte dal giudice del grado precedente, evidenziandone eventuali vizi logici o violazioni di legge in modo specifico e circostanziato. Nel caso della valutazione della recidiva reiterata, dimostrare una discontinuità nel percorso criminale o altri elementi concreti è essenziale per sperare in una riforma della decisione sul trattamento sanzionatorio.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché ritenuto generico. La difesa si è limitata a contestare il bilanciamento delle circostanze senza confrontarsi in modo specifico e critico con la motivazione persuasiva della sentenza della Corte d’Appello.
Qual era la richiesta principale del ricorrente?
Il ricorrente chiedeva che venisse esclusa la recidiva reiterata per consentire al giudice di valutare come prevalenti le attenuanti generiche, al fine di ottenere una riduzione della pena.
Qual è stata la ragione per cui la Corte d’Appello ha ritenuto di non escludere la recidiva?
La Corte d’Appello ha motivato la sua decisione evidenziando la continuità tra il reato di danneggiamento aggravato contestato e i numerosi reati contro la persona e il patrimonio commessi in passato dal ricorrente, sempre a fini di lucro. Questa persistenza criminale ostacolava l’esclusione della recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3989 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3989 Anno 2025
Presidente: IMPERIALI NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 26/09/1983
avverso la sentenza del 20/03/2024 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Letto il ricorso di NOME COGNOME ritenuto che ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto con l’impugn ricorrente si limita a contestare – invero genericamente – la definizione del sanzionatorio e, segnatamente, il bilanciamento delle circostanze, allegando che l reiterata dovesse essere di fatto esclusa per consentire il giudizio di prevalenza de generiche. Tale richiesta non si confronta con la persuasiva motivazione della impugnata che evidenzia come la condotta contestata esprime un’evidente continuità con pregresse, tenuto conto delle circostanze emerse, ovvero del fatto che i danneggiamento aggravato è un reato contro il patrimonio, che il ricorrente ha commes ultimi anni svariati reati contro la persona ed il patrimonio, sempre a fini di lucro all’esclusione della recidiva (pag. 4 della sentenza impugnata): si tratta di una mot non si presta ad alcuna censura in questa sede.
rilevato che, in conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con co del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 22 Ottobre 2024.